Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30846 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30846 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 09/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
LA ROSA DAVIDE N. IL 07/04/1983
LA ROSA ANDREA N. IL 30/07/1977
inoltre:
LA ROSA DAVIDE N. IL 07/04/1983
LA ROSA ANDREA N. IL 30/07/1977
avverso la sentenza n. 3173/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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<23e-yy2_ Udito, per la p civile, l'Avv Uditi difen Avv. ì Alsess.c3 •S)6. e RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2013, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del 26 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Genova dichiarava La Rosa Davide e La Rosa Andrea colpevoli dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 337, 582, 585 relazione all'art. 576, 61 n. 2 cod. pen., per essersi opposti con violenza e minaccia agli operanti della polizia penitenziaria al termine di un'udienza dibattimentale, fatto commesso il 13 novembre 2007. dibattimentale, ha rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dai quattro agenti e dal giudice che vide almeno in parte la scena, debba ritenersi integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo evidente che "la condotta dei rei è stata deliberata, animata da intenso dolo ed ha turbato l'attività istituzionale dei pubblici ufficiali, con particolare violenza e con minacce". La Corte ha ritenuto integrate quattro ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed ha quindi rideterminato la pena mediante una rimodulazione degli aumenti per la continuazione, lasciando comunque invariata la pena finale inflitta dal giudice di prime cure. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte ritenuto integrati quattro reati di resistenza a pubblico ufficiale uniti tra loro dal nesso di continuazione, anziché un unico reato. 3. Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso La Rosa Andrea, difeso di fiducia dall'Avv. Mario Iavicoli, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale sebbene l'aggressione posta in essere dall'assistito fosse volta non ad opporsi o ad ostacolare un atto d'ufficio ma costituisse soltanto una reazione conseguita dallo stato di agitazione derivante dal repentino allontanamento della fidanzata Terragni. 3.2. Inosservanza o erronea applicazione di norma penale, avendo la Corte negato all'assistito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo conto della particolare condizione psicologica in cui versava il ricorrente al momento del fatto. 2 La Corte territoriale, dopo avere ripercorso le risultanze dell'istruttoria 4. Avverso il provvedimento ha inoltre presentato ricorso l'Avv. Pietro Franzosa, difensore di fiducia di La Rosa Davide, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 4.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto integrati plurimi reati di resistenza a p.u. con conseguente aumento per la continuazione, e non un unico reato. negato all'assistito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo conto delle difficili condizioni personali dell'assistito e del suo buon comportamento processuale serbato in udienza, indicativo di resipiscenza. 5. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso del P.G. sia rigettato e che i ricorsi delle difese siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale di Genova è infondato. Ed invero, il Collegio non può non ribadire il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti distinti reati - eventualmente uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si perfeziona con l'offesa al libero espletamento dell'attività di ciascuno di essi (Cass. Sez. 6, n. 26173 del 17/05/2012, P.G. in proc. Momodu, Rv. 253111). 4.2. Inosservanza o erronea applicazione di norma penale, avendo la Corte 2. Infondato è il ricorso presentato nell'interresse di La Rosa Andrea. 2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). D'altronde, la Corte ha disaminato approfonditamente le testimonianze dei quattro operanti della polizia penitenziaria e valutato anche la testimonianza della teste della difesa Terragni, dato conto della piena credibilità dei primi (fra 3 c9%-gr l'altro riscontrate oltre che reciprocamente, anche da quanto in parte osservato da giudice in aula) e della inattendibilità della seconda ed ha posto in risalto come l'azione violenta attuata dall'imputato era tesa ad impedire l'atto legittimo dei pubblici ufficiali, consistente nel riaccompagnare nelle stanze di sicurezza i due La Rosa. Il che rende palese la materialità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.2. Infondato è il secondo motivo di doglianza con il quale la difesa si duole Il ricorrente propone invero una censura tutta di merito non deducibile in questa sede di legittimità. D'altronde, la Corte territoriale ha argomentato le ragioni per le quali La Rosa Andrea non fosse meritevole di un trattamento sanzionatorio affievolito, con motivazione completa e immune da censure. Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. Infondato è anche il ricorso presentato nell'interesse di La Rosa Davide. 3.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, sovrapponibile a quello dedotto dal Procuratore Generale ricorrente, si richiamano in toto le considerazioni già sopra svolte sub punto 1. 3.2. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, sovrapponibile al secondo motivo dedotto nell'interesse di La Rosa Andrea, si richiamano in toto le considerazioni già sopra svolte sub punto 2.2. 3. Dal rigetto dei ricorsi di La Rosa Andrea e Davide consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4 della mancata concessione all'assistito delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 maggio 2014 Il consigliere estensore

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