Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30845 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30845 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOTTI PAOLO N. IL 11/08/1981
avverso la sentenza n. 8558/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per l’arte civile, l’Avv
Udit i difens6r Avv.

Data Udienza: 09/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 novembre 2012, la Corte d’Appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 13 dicembre 2007, con la quale il Gup presso il
Tribunale di Benevento dichiarava Ciotti Paolo colpevole dei reati di cui agli artt.
337 cod. pen. (capo A), 582, 585 relazione all’art. 576 n. 1 cod. pen. (capo B) e
186 comma 2 C.d.S. (capo C), commessi in occasione di un controllo della Polizia
Stradale.

luce delle risultanze probatorie e corretta la negatoria delle circostanze
attenuanti generiche.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Vincenzo Sguera,
difensore di fiducia di Ciotti Paolo, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione
all’art. 186 comma 2 C.d.S., avendo la Corte d’appello ritenuto provata la penale
responsabilità dell’assistito in relazione all’ipotesi lieve di cui alla lettera a),
fattispecie ormai depenalizzata con legge n. 120/2010.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione
agli artt. 337, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen., avendo la Corte distrettuale ritenuto
erroneamente integrati detti reati nonostante l’imputato non avesse impedito il
controllo degli agenti, seguendoli in Questura, e si fosse limitato ad avere uno
sfogo, tutt’altro che ostativo al compimento dell’azione dei pubblici ufficiali;
manca inoltre il nesso teologico fra la condotta dell’imputato e le lesioni personali
riportate dagli operanti.

3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che la sentenza sia
annullata con riguardo al capo C) con eliminazione della relativa pene ed il
ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di ricorso mentre deve
essere rigettato con riguardo al secondo.
Con riguardo al capo C) della rubrica, a seguito della novella operata con la legge
n.120 del 2010, la condotta di cui all’art. 186 comma 1 lett. a) C.d.S. non è più
prevista dalla legge come reato, integrando solo un illecito amministrativo. La

2

Il giudice di secondo grado ha ritenuto integrati tutti i reati contestati alla

sopravvenuta depenalizzazione, limitatamente all’ipotesi prevista dall’art. 186,
comma primo, lett. a), cod. strad., del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol ad opera della legge n. 120 del 2010 -, rilevata nel giudizio di legittimità, impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Cass. Sez. 4, n. 41564
del 26/10/2010, Oscco, Rv. 248456). Come hanno chiarito anche le Sezioni
Unite di questa Corte non è invece necessario disporre la trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità-irretroattività
operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata legge

(Cass. Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Rv. 252694).

2. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la
violazione di legge nell’applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli
artt. 337, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. (ai capi A e B).
Il ricorrente si limita infatti a prospettare una ricostruzione alternativa dei
fatti così come ricostruiti nell’istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il
costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per
cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto
diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi
logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc.
pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione
del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv.
258153). Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è
riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più
adeguata – valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n.
25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv.
236893).
D’altra parte, i giudici di merito hanno ben esposto – con una motivazione
completa ed immune da censure logiche – come, sulla scorta delle evidenze degli
atti, si debba ritenere provato che Ciotti profferiva minacce ed usava violenza,
con pugni e schiaffi, contro gli operanti della Polizia di Stato allo scopo di
impedire il controllo e dunque l’accertamento del suo stato di ebbrezza alcolica.
Risultano dunque a conformi a diritto tanto la ritenuta integrazione del reato
di resistenza a pubblico ufficiale, essendo la condotta intimidatoria ed aggressiva
posta in essere da Ciotti tesa ad impedire ai poliziotti il compimento di un atto
d’ufficio; quanto la ritenuta integrazione del reato di lesioni personali aggravate

3

previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio

dal nesso teleologico, essendo la violenza posta in essere in danno degli agenti
inequivocabilmente diretta al medesimo scopo.

3. Dall’annullamento della condanna con riguardo al reato di cui al capo C)
non sussistendo le condizioni perché questa Corte possa provvedere
direttamente, si deve rinviare ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo c) perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Rinvia per la rideterminazione della pena ad
altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il con

ensore

la rideterminazione della pena con riguardo ai residui reati..

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