Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30843 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30843 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECCARELLI FRANCESCO N. IL 18/06/1970
TEDESCO ARCANGELA N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 4690/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/01/2012

Data Udienza: 09/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
0252Lksz,Lirk.,..›
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Ak uu_Gasa_Le.S5:l..,LefvareNIC523-1, t-D

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i d’ ny:é Avv.

21-A

Artiv „

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Firenze – in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, sezione distaccata di
Pontedera, del 3 febbraio 2010 -, dopo avere applicato a Ceccarelli Francesco le
circostanze attenuanti generiche ed escluso, in quanto insussistente, il reato di
cui al capo E), ha confermato la condanna inflitta nei confronti dell’imputato per i
reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 582, 585 relazione all’art. 576 n. 1

conseguenza la pena inflitta in primo grado. La Corte ha quindi confermato la
sentenza di condanna nei confronti di Tedesco Arcangela per i reati di cui agli
artt. 337 cod. pen. (capo F) e 582, 585 relazione all’art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod.
pen. (capo G).
Quanto alla Tedesco, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante ha
avuto tempo e modo, vedendo il compagno alle prese con un agente in divisa, di
comprendere cosa stesse in effetti accadendo, di tal che si deve ritenere che ella
abbia, volontariamente e consapevolmente, colpito l’operante cagionandogli la
lesione refertata.
Con riguardo a Ceccarelli, il giudice di secondo grado ha, in primo luogo,
ritenuto infondata l’eccezione di nullità della sentenza per omesso rinvio
dell’udienza per impedimento dell’imputato (in quanto non assoluto) e per
impedimento del difensore (non avendo egli fatto alcun cenno alla mancanza di
un codifensore per il secondo assistito); ha, quindi, confermato il giudizio di
responsabilità a carico dell’appellante in ordine a tutti i reati ascrittigli salvo
quello di cui al capo E), risultando la versione difensiva completamente smentita
dalle testimonianze degli agenti e dalla prova documentale; ha invece assolto
Ceccarelli dalla contravvenzione di cui al capo E), non sussistendo la prova certa
della volontaria inosservanza all’ordine del agenti, ed ha conseguentemente
rideterminato la pena inflitta all’appellante.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Raffaele Maietta,
difensore di fiducia di Ceccarelli Francesco, chiedendone l’annullamento per i
seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale e vizio di
motivazione, per violazione dell’art. 486 commi 1 e 5 cod. proc. pen., per avere
la Corte territoriale argomentato in modo del tutto apodittico sia quanto alla
impossibilità di configurare una situazione di impedimento assoluto in relazione
alla crisi asmatica che aveva colpito l’assistito, sia quanto alla insussistenza di
legittimo impedimento del difensore, laddove questi era contestualmente

2

e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) e 4 L. n. 110/1975 (capo D), rideterminando di

impegnato – quale unico difensore – in un interrogatorio di garanzia di un
soggetto ristretto in carcere.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge penale, in relazione agli
artt. 337 cod. pen., 4 D.L.L. n. 288/1944, 582, 576 e 61 n. 1 in riferimento
all’art. 590 cod. pen., atteso che i giudici di primo e di secondo grado non hanno
considerato, da un lato, il comportamento arbitrario tenuto dagli operanti della
Polizia di Stato nei confronti di Ceccarelli; dall’altro lato, la circostanza che questi
ebbe a rifiutare “garbatamente” di sottoporsi al test alcolimetrico, ponendo in

avevano arbitrariamente continuato ad insistere affinchè eseguisse il test, ormai
non più esigibile dopo rifiuto opposto dall’assistito. Con riguardo al reato di
lesioni personali, il ricorrente evidenzia che lo stesso operante Malacarne ha
affermato testualmente di essersi procurato la lussazione alla spalla nell’atto di
allontanare Ceccarelli dal coltello posto sul tavolo della cucina, e non per
un’azione posta in essere dall’imputato. Quanto al porto della noccoliera, la Corte
non ha tenuto conto che, nella specie, sussisteva una causa di giustificazione per
ragioni di difesa personale, stante l’attività di Carabiniere svolta dal Ceccarelli.

3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Avv. Sergio Schoepflin,

difensore di fiducia di Tedesco Arcangela, chiedendone l’annullamento per i
seguenti motivi:
3.1.

Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale per

violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per avere la Corte d’Appello confermato
la sentenza di primo grado con una motivazione estremamente stringata, nella
quale non sono state prese in considerazione le doglianze proposte in sede di
appello.
3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
avendo la Corte trascurato di considerare che il comportamento della Tedesco
non era affatto rivolto al fine di impedire il compimento di un atto d’ufficio da
parte degli agenti, ma soltanto a far cessare quella che appariva ed in effetti era
un’aggressione violenta posta in essere da Malacarne nei confronti di Ceccarelli,
per di più nella propria abitazione.

4. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile. L’avv. Giovanna Mazza, in sostituzione dell’Avv. Germana
Scartafiocca,

difensore delle parti civili ha insistito per la conferma della

sentenza.

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essere il tentativo di afferrare un coltello dopo che gli agenti di Polizia dello Stato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso di Ceccarelli
Francesco, con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge processuale per
avere il giudice di primo grado respinto la richiesta di rinvio del processo per
legittimo impedimento dell’imputato alla udienza del 1 luglio 2009 e per legittimo

1.1.1. Ed invero, i giudici di merito, nel rigettare la richiesta di rinvio per
legittimo impedimento a fronte della certificazione attestante una “crisi
asmatica” risolubile con qualche giorno di “riposo e di cure”, hanno fatto buon
governo dei consolidati principi espressi da questa Corte, secondo cui è legittimo
il provvedimento con il quale il giudice, investito di una richiesta di rinvio per
impedimento a comparire con allegato certificato medico attestante una
patologia, ritenga l’insussistenza del dedotto impedimento e dichiari la
contumacia dell’imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di
valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a
nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore
della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e
non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo ritenersi
preclusiva di tale valutazione la generica necessità, in conseguenza della
riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per sua
natura preordinata al superamento rapido e completo dell’affezione patologica in
atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l’automatica ed ineluttabile
conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che
costituisce condizione imprescindibile ai fini dell’integrazione dell’assoluta
impossibilità di comparire che legittima l’impedimento (Cass. Sez. 5, n. 5540 del
14/12/2007, Spanu, Rv. 239100).

1.1.2. Al pari conforme all’insegnamento di questa Corte è il rigetto della
richiesta di rinvio del processo per impedimento del patrocinante in quanto
asseritamente impegnato in altro incombente defensionale.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di istanza di
rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice
effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di
contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se
sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni
rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui
4

impedimento del difensore alla udienza del 3 febbraio 2010.

occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché
all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen..
(Cass. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109).
Impossibilità di avvalersi di codifensore o di sostituto ex art. 102 cod. proc.
pen. di cui, nella specie, nessuna menzione aveva fatto il patrono di Ceccarelli.

1.2.

Manifestamente inammissibile è il secondo motivo del ricorso di

Ceccarelli con il quale si deduce la violazione di legge penale con riguardo a tutte

Ed invero, con tale motivo, il ricorrente prospetta una ricostruzione
alternativa dei fatti emergenti dall’istruttoria dibattimentale (quanto al
comportamento tenuto dagli operanti della Polizia di Stato nei confronti di
Ceccarelli, alla condotta serbata nel frangente dall’imputato, all’azione posta in
essere dall’operante Malacarne, alle ragioni del porto della noccoliera) del tutto
preclusa nella sede di legittimità. Ed invero, secondo il costante orientamento di
questa Corte, il ricorso per cassazione è inammissibile allorchè sia fondato su
argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e
non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art.
606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del
giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del
30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Esula, infatti, dai poteri della Corte
di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di
merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze
processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099;
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
D’altra parte, avuto riguardo al complessivo corpo argomentativo risultante
dalle sentenze di primo e di secondo grado, i giudici di merito hanno
correttamente esplicitato – con una motivazione completa, immune da vizi logici
e conforme a diritto – le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza
in ordine a tutte le fattispecie incriminatrici per le quali Ceccarelli è stato
condannato, di tal che non v’è materia per il dedotto vizio.

2. Si può adesso passare alla disamina del ricorso proposto nell’interesse di
Tedesco Arcangela.
2.1. Il primo motivo è palesemente infondato. Il ricorrente si duole infatti
della stringatezza dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. Se non

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le fattispecie incriminatrici.

che la concisione non è di per sé un vizio della motivazione laddove dall’iter
argomentativo emergano comunque le ragioni del convincimento del giudicante.
Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, nella motivazione
della sentenza, il giudice d’appello non è tenuto a confutare singolarmente e
specificamente i motivi che ripropongono tesi o questioni già dibattute in primo
grado, essendo sufficiente, nel caso di conformità nelle argomentazioni della
sentenza impugnata, che il suo giudizio, anche se espresso concisamente, riveli
in modo chiaro ed univoco l’avvenuto valutazione di tutti gli elementi di prova

n. 1306 del 19/10/1984, Ferrero, Rv. 167792)
D’altra parte, la Corte territoriale ha richiamato e riportato gli stralci della
sentenza appellata nella quale erano stati puntualmente ricostruiti i fatti ed ha
argomentato in merito alla specifica doglianza dedotta nella impugnazione
(secondo cui la Ceccarelli non aveva inteso impedire il compimento di un atto
d’ufficio né colpire volontariamente l’agente), rimarcando che, visto il contesto in
cui erano avvenuti i fatti, l’appellante aveva avuto tutto il tempo ed il modo di
rendersi conto che il compagno stava colluttando con un agente (per di più in
divisa) ed aveva volontariamente colpito l’operante nell’intento di aiutare il
compagno nella resistenza. Motivazione questa che, seppur succinta, deve
ritenersi esaustiva rispetto alle doglianze dedotte, conforme a logica e a diritto.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa
della Tedesco lamenta il vizio di motivazione nella “interpretazione” del
comportamento serbato della ricorrente, in quanto non rivolto al fine di impedire
il compimento di un atto d’ufficio da parte degli agenti, ma soltanto a far cessare
quella che appariva ed in effetti era un’aggressione violenta posta in essere da
Malacarne nei confronti di Ceccarelli.
Anche a prescindere dalla manifesta inammissibilità del motivo – in quanto
volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine ai fatti del tutto
preclusa in questa sede di legittimità -, la motivazione svolta sul punto dai
giudici d’appello non è affatto illogica né irragionevole, risultando difficilmente
sostenibile che l’imputata non abbia potuto realizzare cosa stava realmente
accadendo posto che l’agente Malacarne indossava la divisa di servizio.
D’altra parte, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel nostro
sistema penale non v’è spazio per l’esimente putativa dell’atto arbitrario del
pubblico ufficiale di cui all’art. 393 bis cod. pen., trovando la causa di
giustificazione applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non
soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria (Cass. Sez.
6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513).
6

raccolti in relazione alle critiche contenute nei motivi di gravame (Cass. Sez. 2,

Ne discende che, in assenza dei presupposti obbiettivi dell’atto arbitrario,
per le ragioni già sopra esposte, alcuna giustificazione può darsi all’aggressione
violenta attuata dalla Tedesco in danno dell’agente Malacarna, orientata ad
impedire il compimento di un atto del suo ufficio.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della
somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella

I ricorrenti devono essere altresì condannati a rifondere le spese sostenute in
questo grado dalla parte civile, che si ritiene congruo liquidare nella somma
complessiva di euro 1800 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida
nella somma complessiva di euro 1800 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il consigliere estensore

Il Presidente

misura di 1000 euro.

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