Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30842 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30842 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HAJ NADHMI N. IL 25/11/1983
avverso la sentenza n. 8810/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1) Con sentenza del 30.10.2014 il GUP del Tribunale di Padova applicava a El Haj
Nadhmi, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la
diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 3, mesi 6
e giorni 20 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR
309/90.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione in ordine all’omesso proscioglimento ex art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p..
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p„ le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Sicchè il richiamo all’art.129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori
e più analitiche disamine al riguardo (Cass. pen. Sez. 2 n.6455 di 17.11.2011).
E’ stato, poi, ribadito che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo
della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 5 n.31250
del 25.6.2013; Cass. sez. 4 n.30867 del 17.6.2011).
2.3) Il GIP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano le
condizioni per un proscioglimento ex art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva
dagli atti (verbali arresto, perquisizione e sequestro, ammissioni imputato).

1

OSSERVA

,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consigliere est.
l Presidente

2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

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