Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30840 del 12/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30840 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAXHIAJ MEXHIT N. IL 09/05/1974
NIKOLLI KRESHNIK N. IL 02/03/1986
JAKU BESNIK N. IL 14/03/1986
avverso la sentenza n. 418/2014 GIP TRIBUNALE di LODI, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1)Con sentenza del 13.6.2014 il GUP del Tribunale di Lodi applicava a Haxhiaj Mexit,
Jaku Besnik, Nikolli Kreshik, con la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 73 DPR 309/90 rispettivamente
ascritti.
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla congruità della pena applicata.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) In ordine alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal
contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord.
n.549 dell’11.2.1994).
Sicchè “Nella motivazione della sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti
appare sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei limiti di legge inderogabili,
è congrua: ciò dimostra l’avvenuto controllo da parte del giudice di tale rilevante
elemento dell’accordo intervenuto tra imputato e P.M. e la valutazione favorevole
operata ai fini dell’art.27 comma terzo Cost.” (Cass.sez.1 n.1878 del 28.3.1995).
2.3) Il GUP ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena
concordata tra le parti, tenuto conto dell’ingente quantitativo della sostanza
stupefacente sequestrata…
2.4) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ciascuno, sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Presidente
Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA