Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3084 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3084 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

Rimini;
udita nella udienza in camera di consiglio del 27 novembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento de/processo
Nell’ambito di un procedimento penale a carico di Lolli Giulio e altri per il
reato di contrabbando sotto forma di evasione all’IVA all’importazione, il Gip
di Rimini dispose il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 301
d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di una imbarcazione Galeon 640.
La s.p.a. Hypo Alpe Adria Bank chiese il dissequestro sostenendo di essere
proprietaria dell’imbarcazione per averla, come società di leasing, acquistata in
buona fede, ignorando la presunta evasione all’IVA, dalla s.r.l. Rimini Yacht al
fine di cederla in locazione finanziaria a Marcianesi Roberto (membro del consiglio sindacale della s.r.l. Rimini Yacht) ed alla moglie Valenti Marina.
Il Gip respinse l’istanza e il tribunale del riesame di Rimini, con
l’ordinanza in epigrafe, rigettò l’appello.
L’avv. Luca Ponti, per conto della s.p.a. Hypo Alpe Adria Bank, propone
ricorso per cassazione deducendo:
1) contraddittorietà di motivazione, travisamento dell’atto di appello laddove invoca la mancata istruttoria reale del bene acquistato; carenza di motivazione sulla espletata istruttoria documentale. Osserva che, trattandosi di imbarcazione dichiarata come nuova da chi poi avrebbe dovuto pagarla con i canon’
i

Data Udienza: 27/11/2012

finanziari, la società di finanziamento aveva interesse solo a compiere una istruttoria documentale, che fu puntualmente effettuata.
2) mancanza di motivazione sulla conoscibilità della natura usata del bene;
mancata deduzione della buona fede dalla prova logica costituita dal fatto che si
trattava di circostanza ad esclusivo detrimento del secondo acquirente.
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla differenza di prezzo rispetto alla precedente cessione della imbarcazione alla società Polis.
4) totale mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della
qualifica rivestita dal conduttore in seno alla società venditrice, e sulla conoscenza o conoscibilità della sussistenza di un delitto di contrabbando; mancanza
di motivazione sull’interesse del conduttore a pagare come nuovo un bene usato.
5) mancanza di motivazione sulla ritenuta mancanza di buona fede, desumibile da una serie di indici rivelatori relativi alle circostanze della vendita.
6) mancanza di motivazione in ordine alla buona fede, non essendo stata
considerata la incongruenza con altri provvedimenti giudiziari, dal momento
che già in un procedimento civile ed in un procedimento penale era stata riconosciuta al buona fede dalla Hypo Alpe relativamente all’acquisto del bene in questione.
Con memoria difensiva depositata il 12.11.2012 il difensore osserva che,
secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione, per l’importazione di
merci da San Marino non sono dovuti dazi di qualunque tipo e che, comunque,
l’iva all’importazione non è un diritto di confine, sicché il suo mancato pagamento non può integrare il delitto di contrabbando.
Motivi della decisione
Il motivo dedotto con la memoria aggiunta è fondato.
La giurisprudenza più recente di questa Corte ha infatti affermato sia che
nei rapporti tra CE e San Marino esiste un’unione doganale convenzionale, che
sopprime ogni dazio, per cui non è configurabile il delitto di contrabbando, sia
che l’Iva non può mai essere intesa come diritto di confine, sicché, quando sia
essa ad essere evasa, non sarà configurabile il delitto di contrabbando.
Ed invero, già la sentenza Sez. III, 6.10.2011, n. 42073, Vigni, m. 251310,
ha affermato (in una fattispecie di sequestro probatorio di due aerei ultraleggeri
immatricolati a San Marino, detenuti da due cittadini italiani ed utilizzati come
radiotaxi) che non era configurabile il reato di contrabbando, in quanto «in virtù
dello art. 6 dello Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (stipulato il 16 dicembre
1991 ed in vigore dal 28 marzo 2002), gli scambi doganali con l’Italia vengono
effettuati in esenzione da tutti i dazi all’importazione ed alla esportazione» (v.
motivazione).
Successivamente, in un caso, analogo a quello in esame, di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Rimini di una imbarcazione da diporto
immatricolata presso il registro delle imbarcazioni della Repubblica di San Marino in relazione al reato di cui agli artt. 292, 295, u. co., DPR 43/1973, e art.70
DPR 633/1972, la sentenza Sez. III, 12.7.2012, n. 34256, !soldi (al momento

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non massimata) ha affermato quanto segue: «Secondo il Codice Doganale Comunitario, istituito dal Regolamento CEE n.2913 del 12.10.1992, “i seguenti
territori, situati fuori dal territorio degli Stati Membri, sono considerati parte del
.. territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati
che sono ad essi applicabili: …c) Italia: il territorio della Repubblica di San Marino quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 “(Legge
n.1220 del 6.6,1939)- art.3 comma 2 lett. c. L’accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino firmato il 16.12.1991 ed in vigore dall’1.4.2002 prevede che San Marino sia
inserito nel territorio doganale della Comunità Europea ed istituisce formalmente un’unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino
“per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da l a 97 della tariffa doganale
comune” (art.2) e “gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di
San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all’importazione e
all’esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente..” (art.6 comma 1). …
Né può ritenersi, come assume il Tribunale, che vi sia stata una sorta di “abrogazione” dell’Accordo per effetto del Reg.CE n.82/1997, dal momento che, al
contrario, detto Regolamento fa salvo l’Accordo di Cooperazione e di Unione
Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino e
si limita ad affermare che il territorio di San Marino non possa, stante la stipula
di una convenzione bilaterale, essere considerato territorio doganale della Comunità, ma parte dell’area di libero commercio venutasi a creare a seguito dell’istituzione dell’Unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità
Europea».
Ciò posto, la medesima sentenza osserva anche che «L’IVA all’importazione non può, però farsi rientrare (come sembra ritenere il Tribunale) tra i diritti di
confine. La giurisprudenza più datata di questa Corte riteneva che nella contestazione del reato di cui agli art1292, 293 e 295 DPR 43/1973 ben potesse ricomprendersi l’IVA all’importazione che “è uno dei diritti di confine, avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione
spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa operazione di imputazione. La sottrazione dell’IVA all’importazione è, quindi, sottrazione ad un
diritto doganale di confine, sanzionata esclusivamente dalla legge doganale come reato di contrabbando” (cfr.Ca,ss.pen. Sez. 3 n,1298 dell’8.7.1992). Tale impostazione è stata da tempo superata perché in contrasto con lo stesso dato normativo che rimanda alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di
confine soltanto “quoad poenam” (l’art.70 DPR 26-10.1972 prevede, infatti, che
si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni
delle leggi doganali relative ai diritti di confine). Si è infatti costantemente affermato che l’imposta sul valore aggiunto ha natura di tributo interno che, è,
comunque, dovuta anche nell’ipotesi di abolizione dei dazi doganali. La questione è stata più volte esaminata in relazione alle merci importate dalla Confederazione Elvetica a seguito dell’Accordo 19.12.1992 tra la CEE e la Svizzera
con cui sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad effetto
equivalente (cfr. ex multis Cass.pen.sez. 3 n.17432 del 22.3.2005). Nella motivazione di tale sentenza si afferma: “Il tribunale del riesame ha escluso la conti-

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-4 gurabilità del reato di cui all’art 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 interpretando erroneamente, sia l’accordo del 19 dicembre 1992, stipulato tra la CEE e la confederazione Elvetica, che la sentenza di questa sezione n. 10677 del 2004. Invero
l’accordo anzidetto, il quale in base all’articolo 228 dei Trattato CEE è vincolante sia per le istituzioni comunitarie che per gli Stati membri, prevede il divieto e
la soppressione graduale ma ormai compiuta dei dazi doganali all’importazione
e delle tasse ad effetto equivalente (artt. 3 e 6), ma non del!’! VA all’importazione, trattandosi d’imposta il cui presupposto economico e finanziario è del tutto
diverso da quello dei dazi doganali e non costituisce duplicazione di questi pur
essendo per motivi di opportunità e di politica fiscale accomunata agli stessi nel
sistema di riscossione e nel regime sanzionatorio. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 25 febbraio del 1988, causa n. 299 del 1986, ha
statuito che l’IVA all’importazione costituisce un tributo interno e non una tassa
ad effetto equivalente al dazio doganale. Di conseguenza tale tributo è compatibile con il principio di neutralità dell’imposta sancito con l’articolo 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il cui scopo è quello di garantire la libera
circolazione delle merci nell’ambito comunitario, con l’eliminazione di tributi
interni aventi effetti discriminatori tra merci nazionali e merci comunitarie importate, ad una duplice condizione: a) che la merce importata non sia soggetta a
doppia imposizione (nel Paese d’esportazione ed in quella d’importazione); b)
che l’infrazione relativa all’IVA all’importazione non sia sanzionata più severamente di quella relativa agli scambi interni. Questa Corte, con riferimento
all’Accordo con la Confederazione Elvetica (cfr. Cass. sez. 3^, 13 aprile 1994
Antoci; n. 6049 del 1998, Rossini, n. 22555 del 2002), ha già evidenziato una
sostanziale identità di ratio tra gli artt 3 e 6, che sopprimono i dazi doganali
all’importazione e le tasse ad effetto equivalente, e l’articolo 95 del Trattato,
giacché entrambe le composite disposizioni normative sono l’espressione dello
stesso principio di libera circolazione delle merci ed ha sottolineato che, mentre
l’articolo 95 del Trattato vieta agli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati imposte interne di qualsiasi natura superiori a quelle applicate sui prodotti nazionali similari, l’articolo 4 dell’Accordo
con la Confederazione Elvetica stabilisce che “le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all’importazione sono applicabili anche ai
dazi doganali a carattere fiscale” e aggiunge che “le parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento
fiscale di un dazio doganale”. In sostanza l’Accordo, da un lato, estende la soppressione dei dazi doganali anche a quelli di carattere fiscale, dall’altro, allo Stato che abbia soppresso un dazio fiscale concede la facoltà di sostituire il dazio
soppresso con una tassa interna. In base all’Accordo anzidetto l’introduzione
clandestina di merce dal territorio elvetico non integra il reato di contrabbando,
ma può configurare quello di cui all’articolo 70 D.P.R. n. 633 del 1972 a condizione però che la merce introdotta non sia soggetta a doppia imposizione e cioè
non sconti in Italia un’imposta già pagata all’esportazione. La doppia imposizione, infatti, introducendo un trattamento discriminatorio tra merci nazionali e
merci importate, violerebbe il principio di neutralità commerciale dell’imposta
voluto dall’articolo 4 dell’Accordo e perciò sarebbe inapplicabile per contrasto

.
con l’Accordo stesso, il quale come già detto, a norma dell’articolo 228 dei Trattato, è vincolante, non solo per le istituzioni Comunitarie, ma anche per gli Stati
membri. La prova di avere assolto il tributo in Svizzera deve essere fornita
dall’importatore. La sentenza di questa stessa sezione n. 10677 del 2004 non ha
contrastato l’orientamento consolidato dianzi esposto, ma ha escluso la configurabilità del reato di cui all’articolo 70 perché si è ritenuta provata in quella fattispecie la doppia imposizione. Anzi l’orientamento tradizionale è stato recentemente ribadito anche dalla seconda sezione di questa corte con la decisione n.
43473 del 2004″ (conforme Cass.sez. 3 n.36198 del 4.7.2007 che sottolinea come, trattandosi di tributo interno e escluso il contrasto del regime dell’IVA
all’importazione e le relative sanzioni con l’art.95 del Trattato CE in materia di
libera circolazione)».
Nella specie, il tribunale del riesame non ha tenuto conto dei suddetti principi di diritto e quindi non ha esaminato né la sussistenza nel caso concreto dei
presupposti per l’applicazione dell’Iva all’importazione né la confiscabilità del
natante ai sensi dell’art. 301 d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Gli altri motivi restano assorbiti, anche se non preclusi. Tuttavia, è ugualmente opportuno rilevare che effettivamente l’ordinanza impugnata è affetta da
mancanza di motivazione o da motivazione meramente apparente laddove ritiene che la ricorrente avrebbe invocato a prova della sua buona fede
l’espletamento di una istruttoria reale, mentre ovviamente, trattandosi di locazione finanziaria, aveva invocato solo l’effettuazione di una istruttoria documentale; laddove non spiega appunto perché sarebbe stata necessaria una istruttoria reale per una imbarcazione dichiarata come nuova né spiega perché la ricorrente avrebbe dovuto essere a conoscenza della precedente cessione alla Polis; laddove non dà alcuna spiegazione del perché la sola circostanza che
l’utilizzatore era sindaco della società venditrice dovrebbe provare che
l’acquirente società di leasing non era in buona fede; laddove non risponde alle
eccezioni della ricorrente che aveva invocato il contrasto con altri provvedimenti giudiziari.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al tribunale di Rimini per nuovo esame, tenendo conto dei principi di diritto e dei rilievi sopra
indicati.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Rimini per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27
novembre 2012.

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