Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30839 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30839 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORRELLI FILIPPO N. IL 18/04/1945
avverso la sentenza n. 80/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1) Con sentenza del 22.5.2014 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici, emessa in data
4.6.2010, con la quale Borrelli Filippo era stato condannato, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui agli artt.256 D.L.vo
2152/2006 (capo a) e 81, 61 n.2, 349 comma 2 c.p., (capo b), dichiarava non doversi
procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione,
rideterminando la pena per il rimanente reato in mesi 8 di reclusione ed euro
200,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge in relazione
alla mancata costituzione del rapporto processuale nel giudizio di appello.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Venendo denunciata la violazione di norme processuali, la Cassazione è giudice
anche del fatto per cui è consentito l’accesso agli atti.
Orbene, contrariamente a quanto assume il ricorrente, risulta che il decreto di
citazione per il giudizio di appello venne ritualmente notificato nel luogo
di residenza dell’imputato, con consegna, in data 16. 4. 2014, a mani della moglie
Borrelli Rosa.
Si è, quindi, validamente costituito il rapporto processuale, avendo l’imputato, pur
essendo stato posto in condizione di comparire nel giudizio di appello, scelto di
rimanere contumace.
2.3) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consiglie e est.
Il Pjesie te
,

OSSERVA

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