Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30836 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 30836 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

S i-CA-12.4.

ORD-IN-A~A

sul ricorso proposto da:
ISSA HOUSSEM N. IL 06/08/1986
avverso la sentenza n. 5750/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1) Con sentenza del 8.1.2013 il GUP del Tribunale di Padova applicava nei confronti di
Issa Houssem, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la
diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 3, mesi 6
di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato p. e p. dall’art.73 bPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge e la carenza di
motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.
2) La Corte Costituzionale, con sentenza n.32/2014, depositata il 25.2.2014, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis e 4 vicies ter del
D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni,
comma 1, della L.
21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio
del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicchè, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
2.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 bPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame, essendo contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo hashish, risulta evidente che, nel concordare la pena
tra le parti ex art.444 c.p.p., si è indicata,. come pena base quella minima prevista
dall’art.73 bPR 309/90 (anni 6 di reclusione).
Tale pena corrisponde, però, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sopra
richiamata, a quella massima prevista dalla normativa originaria, di cui non si è
verificato l’effetto abrogativo.
2.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso. Le parti rivaluteranno,
eventualmente, i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Padova.
Così deciso in Roma il 12.6.2015

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