Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30835 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30835 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANNALIRE OLIVIER n. 17/5/1972
CARBONE EMANUELE n. 11/10/1963
CIGLIOLA ALDO n. 11/8/1972
DE SANTIS ALDO n. 7/1/1956
FILOMENA PASQUALE n. 30/6/1956
FORNARO FABIO n. 14/2/1971
MAGGIO FLAVIO n. 15/5/1970
PERRUCCI GIOVANNI n. 8/8/1967
PATRONELLI COSIMO n. 14/4/1956
SCIARRA TEODORO n. 8/11/1970
avverso la sentenza n. 4/2010 del 23/1/2013 della CORTE DI ASSISE DI
APPELLO DI TARANTO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha
concluso chiedendo:
per Cigliola: l’annullamento con rinvio per la determinazione della pena e
l’inammissibilità nel resto.
Per Sciarra: l’annullamento senza rinvio sul punto della pena da
rideterminarsi di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 1500 di (
multa.
Per Cannalire, Filomena e Maggio: il rigetto dei ricorsi.
i

Data Udienza: 09/04/2014

Per Carbone, De Santis, Fornaro, Perrucci e Patronelli: la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi.
Uditi:
l’avv. PAOLO IORIO per Filomena e Perrucci ha chiesto raccoglimento del ricorso
riportandosi alle note depositate.
L’avv. LADISLAO MASSARI per Petronelli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio per la pena riportandosi al ricorso nel resto.
L’avv. VITO DONATO EPIFANI per Cannalire che ha chiesto l’accoglimento del

L’avv. GIANVITO LILLO per Sciarra e Maggio che ha chiesto raccoglimento dei
ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati Antonacci Pietro, Cannalire Olivier, Carbone Emanuele, Cigliola
Aldo, De Santis Aldo, Filomena Pasquale, Fornaro Fabio, Maggio Flavio, Perrucci
Giovanni, Patronelli Cosimo e Sciarra Teodoro nonché il responsabile civile
Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di
Assise di Appello di Taranto del 23/1 – 29/5/2013 che ha deciso in sede di
rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 26/4/2010 in
accoglimento di parte dei ricorsi avverso la sentenza del 22 novembre 2007
depositata il 10 aprile 2009 della Corte di Assise di Appello di Lecce.
Per larga parte dei reati in contestazione si è formato giudicato e la
decisione impugnata riguarda solo parte dei fatti oggetto del processo.
La più rilevante vicenda è l’omicidio Ferrarese per il quale in questa sede è
imputato il solo ricorrente Antonacci; per la sua posizione, e quindi per quella del
responsabile civile, questa Corte ha disposto stralcio e rinvio a diversa udienza.
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, i fatti per i quali si procede non sono
in linea di massima posti in contestazione toccando i ricorsi quasi esclusivamente
profili relativi alle pene tranne in qualche caso. È quindi sufficiente osservare che
si procede a carico per reati di associazione per delinquere nel contesto di
attività di contrabbando di t.l.e., per singoli reati di contrabbando nonché rapine
in danno reciproco dai depositi della varie bande criminali in lotta tra loro. Si
aggiungono i reati commessi da personale di polizia giudiziaria nel corso delle
indagini sulle attività di contrabbando.
L’unica vicenda da considerare in via specifica riguarda la rapina ed i reati
connessi di armi e contrabbando contestati ai capi H3, 13 ed L3, rilevando ai fini
di alcuni dei ricorsi.
I ricorrenti Cannalire, Maggio e Sciarra sono stati inizialmente ritenuti
responsabili di una rapina ai danni di un deposito di sigarette di contrabbando di
un gruppo criminale loro rivale, episodio del quale aveva riferito il coimputato
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ricorso.

Trane; tale fatto risultava confermato dalle intercettazioni di conversazioni nei
giorni tra fine febbraio ed inizio marzo 1998.
Questa Corte, con la sentenza di annullamento, in accoglimento dei ricorsi
sul punto, aveva ritenuto che dalla stessa esposizione dei giudici di merito si
comprendesse come non vi fosse corrispondenza tra la rapina descritta da Trane
nelle sue dichiarazioni e quella che risulterebbe dalle intercettazioni; Trane
riferiva di una rapina di 250 / 300 casse mentre nelle intercettazioni si discuteva
di 19 casse.

ritenuto che non potesse rapportarsi il contenuto delle conversazioni alla rapina
di cui riferiva il Trane le cui dichiarazioni, quindi, erano prive di riscontro;
riteneva, però, che le intercettazioni utilizzate quale unico mezzo di prova erano
in grado, anche da sole, di dimostrare la commissione della rapina nella data ed
alle condizioni contestate, con la precisazione che la quantità di tle non poteva
che essere quella di 19 casse cui si faceva espressamente riferimento nelle
intercettazioni e non quella maggiore di cui aveva parlato Trane.
Altra questione di rilievo generale perché posta da più ricorrenti riguarda la
possibilità di applicare la riduzione di pena per il giudizio abbreviato per quei casi
in cui la richiesta era stata formulata nei termini ma non vi era stato parere
favorevole del pubblico ministero – va rammentato che per epoca dei fatti e
tempi di inizio del processo era applicabile la disciplina precedente alla legge
“Carotti”.
In linea generale la Corte riteneva che non sussistessero le condizioni per
giudizio abbreviato al momento della richiesta, atteso che nel corso del
successivo dibattimento vi era stata acquisizione di prove non prima disponibili,
necessarie ai fini della decisione; tra queste le trascrizioni di intercettazioni, le
dichiarazioni di neo collaboratori di giustizia, le prove richieste delle parti. Se ne
tratterà nelle posizioni dei singoli.
Attesa la disomogeneità delle singole posizioni e la limitatezza dei temi
posti, si esporranno per ciascun ricorrente i motivi di ricorso e subito dopo la
decisione di questa Corte.

FILOMENA PASQUALE
A seguito del rinvio di questa Corte di Cassazione limitatamente al delitto di
cui al capo C2, la Corte di Assise emetteva una sentenza di non doversi
procedere nei confronti di Filomena perché il reato era estinto per prescrizione e
procedeva alla rideterminazione della pena essendo stato il reato de quo posto in
continuazione con altri.
Filomena ha proposto ricorso a mezzo del difensore deducendo:
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La Corte di Assise di Appello con la sentenza impugnata ha effettivamente

- con primo motivo la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di
prescrizione del capo C2. A fronte di una indicazione da parte della Corte di
Cassazione di rivalutare la complessiva vicenda di cui al capo C2) per poter
determinare se il tempo di trattenimento delle armi senza sequestro integrasse o
meno il reato in questione, la sentenza del giudice di rinvio si limita a offrire
valutazioni sulla base di quanto già ritenuto accertato nei precedenti gradi del
giudizio. Critica, poi, il metodo seguito per la decisione.
– Con secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

di Appello non ha proceduto alla necessaria rideterminazione delle pene
limitandosi a sottrarre la pena applicata in precedenza per il reato dichiarato
prescritto.
– Con terzo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ragione del diniego di applicazione della continuazione tra tutti i reati ascritti.
Indica il fine criminoso quale risultante dagli atti nella preordinazione di attività
proprie e dei complici nel solo proprio interesse
– Con quarto motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non
essere state applicate le attenuanti generiche quali prevalenti sulla scorta della
propria indicazione delle circostanze significative.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
Il primo motivo è inammissibile in quanto, a parte la impossibilità per questa
Corte di disporre rinvio per nuova valutazione della sussistenza delle condizioni
per il proscioglimento a fronte dell’obbligo ex articolo 129 cod. proc. pen. di
immediata declaratoria delle cause di proscioglimento (peraltro la prescrizione è
già stata dichiarata), la parte richiede una valutazione di merito non compatibile
con questa fase processuale. Né, in base a quanto stabilito dalla sentenza di
annullamento di questa Corte, alla Corte di Assise era precluso il confermare la
decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio .
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, una volta esclusa
la condanna per uno dei reati in cumulo, va semplicemente eliminata la pena per
quest’ultimo e non vi è ragione per rideterminare la pena irrogata per gli altri
reati, per i quali, peraltro, vi era giudicato a seguito del rigetto del ricorso per i
motivi diversi da quello relativo al capo C2.
Il terzo motivo è manifestamente infondato perché, oltre a toccare anche in
questo caso un tema che non risultava coinvolto dalla sentenza di annullamento
con rinvio, prospetta una diversa valutazione in fatto sulla sussistenza di
continuazione con una evidente confusione tra interesse alla commissione d
vari delitti (che è il “collante” tra i vari reati che la parte prospetta) e quelle ch

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ordine alla determinazione della pena. Contesta al riguardo che la Corte di Assise

sono le reali ragioni di unificazione dei reati ai sensi dell’art. 81 cpv cod. pen. ,
ovvero l’unica finalità e la previsione comune di tutti i singoli fatti commessi.
Anche il quarto motivo è inammissibile perché tocca punti già in giudicato;
peraltro la parte fa riferimento a circostanze generiche, neanche idonee in
astratto a consentire la applicazione delle attenuanti richieste.
Va, invece, rilevata di ufficio la illegalità della pena quanto alla pena
accessoria della interdizione dei pubblici uffici, mantenuta nella forma della
interdizione perpetua, giustificata in primo grado dalla applicazione di pena per

venuta meno con la sentenza di appello qui impugnata. Nessuna delle sanzioni
applicate per ognuno dei reati base, difatti, supera i cinque anni di reclusione;
dovendosi fare riferimento non alla pena globale bensì alle pene applicate per
ciascun singolo reato, non era superato in alcun caso il predetto limite per cui
questa Corte, trattandosi di operazione che prescinde da valutazioni in fatto,
deve direttamente provvedere a sostituire la interdizione dai pubblici uffici
perpetua con quella temporanea per anni cinque.

CARBONE EMANUELE
A seguito del rinvio di questa Corte di Cassazione limitatamente al delitto di
cui al capo C2, la Corte di Assise emetteva una sentenza di assoluzione nei
confronti di Carbone perché il reato non era punibile ai sensi dell’art. 51 cod.
pen. e procedeva alla rideterminazione della pena essendo stato il reato de quo
posto in continuazione con altri.
Avverso tale sentenza Carbone propone due ricorsi a firma dei difensori.
Primo ricorso
– Con primo motivo deduce la violazione di legge in ordine all’applicazione
della continuazione. Erroneamente non si è tenuto conto che, una volta disposta
l’assoluzione per il capo C2, si doveva individuare un diverso reato più grave sul
quale calcolare la pena base e i relativi aumenti.
– Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche quali
prevalenti sulle aggravanti.
Secondo ricorso, comune con il Perrucci:
– con primo motivo deduce la nullità della sentenza per carenza di
motivazione e per la mancata dichiarazione di non punibilità per il reato di cui al
capo D2 a seguito della assoluzione per il reato di cui al capo C2.
– con secondo e terzo motivo deduce la nullità della sentenza ed il vizio di
motivazione in relazione alla omessa applicazione della continuazione tra tutti i
reati ed al diniego di applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di
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un singolo reato in misura superiore ai cinque anni di reclusione, condizione

prevalenza. Rileva, in particolare, che pur se il giudice di rinvio era tenuto a
determinare la sanzione ex novo, la sentenza si limita a detrarre la quota di pena
irrogata per il delitto per il quale vi è stato proscioglimento.
I ricorsi sono entrambi inammissibili proponendo argomenti manifestamente
infondati ovvero motivi non ammessi:
risulta dalla sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, la pena a seguito di assoluzione per il capo C2 è stata regolarmente
determinata individuando un diverso reato più grave quale reato base. È, poi,

il proscioglimento per il citato reato, la pena andasse computata ex novo anche
per gli altri reati in quanto, su questi, tale proscioglimento non incideva affatto.
Gli altri motivi, poi, riguardano statuizioni non travolte dalla sentenza di
annullamento di questa Corte per le quali si è formato giudicato; peraltro tali
motivi invocano una nuova valutazione del materiale probatorio da parte di
questa, e si tratterebbe comunque di motivi non ammessi in sede di legittimità.
Nei confronti del ricorrente va disposta la sanzione pecuniaria nella misura
determinata in dispositivo.

PERRUCCI GIOVANNI
A seguito del rinvio di questa Corte di Cassazione limitatamente al delitto cli
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cui al capo C2, la Corte di Assise emetteva una sentenza di /non doversi
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procedeva alla rideterminazione della pena essendo stato il reato de quo posto in
continuazione con altri.
Avverso tale sentenza Perrucci propone due ricorsi a firma dei difensori:
Primo ricorso
– Con primo motivo deduce la violazione di legge in ordine all’applicazione
della continuazione. Erroneamente non si è tenuto conto che, una volta disposta
l’assoluzione per il capo C2, si doveva individuare un diverso reato più grave sul
quale calcolare la pena base e i relativi aumenti.
– Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche quali
prevalenti sulle aggravanti.

Cd.n.1).~
Secondo ricorso, comune con il Perpussi;
– con primo motivo deduce la nullità della sentenza per carenza di

motivazione e per la mancata dichiarazione di non punibilità per il reato di cui al
cap D2 a seguito della assoluzione per il reato di cui al capo C2.
– Con secondo e terzo motivo deduce la nullità della sentenza ed il vizio di
motivazione in relazione alla omessa applicazione della continuazione tra tutti i

palesemente erronea la affermazione del ricorso che la pena, una volta disposto

40- peu

reati ed al diniego di applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza. Rileva, in particolare, che pur se il giudice di rinvio era tenuto a
determinare la sanzione ex novo, la sentenza si limita a detrarre la quota di pena
irrogata per il delitto per il quale vi è stato proscioglimento.
I ricorsi sono entrambi inammissibili proponendo argomenti manifestamente
infondati ovvero motivi non ammessi:
risulta dalla sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, la pena a seguito di assoluzione per il capo C2 è stata regolarmente

palesemente erronea la affermazione del ricorso che la pena, una volta disposto
il proscioglimento per il citato reato ed eliminata la relativa pena, andasse
computata ex novo, in quanto tale proscioglimento non incideva sugli altri reati.
Gli altri motivi, poi, riguardano statuizioni non travolte dalla sentenza di
annullamento di questa Corte per le quali si è formato giudicato; peraltro tali
motivi invocano una nuova valutazione del materiale probatorio da parte di
questa, e si tratterebbe comunque di motivi non ammessi in sede di legittimità.
Nei confronti del ricorrente va disposta la sanzione pecuniaria nella misura
determinata in dispositivo.

CANNALIRE OLIVER
Questa Corte disponeva l’annullamento in accoglimento del ricorso di
Cannalire Oliver limitatamente ai capi H3, 13 ed L3 nonché in punto negazione
della diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio
su tali punti.
La Corte di Assise di appello confermava la sentenza di primo grado sia
quanto alla responsabilità per i tre predetti reati che quanto alla inapplicabilità
della diminuzione di pena.
Cannalire propone ricorso con atto a firma della difesa.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento alla
inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento nonché
per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente
di cui all’articolo 442 cod. proc. pen. in quanto la Corte di Assise d’Appello non
ha affatto individuato elementi probatori acquisiti durante il dibattimento e che
rendessero giustificato il rifiuto del giudizio abbreviato.
non vi è mai stata alcuna richiesta di prove specifica nei suoi confronti.
non ha formulato alcuna richiesta ai sensi dell’articolo 507 cod. proc.
pen. (solo per errore la sentenza impugnata attribuisce a due avvocati indicati
come suoi difensori la “adesione” ai nuovi mezzi di prova ma si tratta di un
palese errore non trattandosi dei suoi difensori).
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determinata individuando un diverso reato più grave quale reato base. È, poi,

- Quelli che sono indicati come arricchimenti probatori non lo coinvolgano
in alcun modo.
Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e di travisamento della
prova nonché la violazione di legge in riferimento ai reati contestati ai capi H3,
13, L3.
Osserva che vi è stato un travisamento delle prove, che si evince dalla
lettura delle conversazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado,
laddove si sostiene che gli imputati abbiano parlato al telefono in modo chiaro

chiari e non è dato evincersi neanche se si discutesse di una rapina o di un furto.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In punto di responsabilità, va innanzitutto rilevato la intervenuta
prescrizione per i reati di armi e di contrabbando di cui ai capi 13 ed 13 per i
quali, quindi, va disposto l’annullamento senza rinvio perché estinti, non
ricorrendo le condizioni per la assoluzione in merito.
Per il resto, il secondo motivo è inammissibile in quanto non indica carenze
o specifici vizi logici della motivazione ma chiede una nuova valutazione in
merito del materiale probatorio per giungere ad una diversa ricostruzione dei
fatti, attività chiaramente precluse in questa sede.
È invece fondato il primo motivo. E’, difatti, palesemente erroneo il giudizio
della sentenza impugnata in tema di insussistenza delle condizioni per la
ammissione al rito abbreviato. La Corte non ha valutato se le determinate prove
disponibili ai fini del giudizio abbreviato ne consentissero la trattazione allo stato
degli atti ma effettua una comparazione tra le prove che si sarebbero dovute
utilizzare nel giudizio abbreviato e quelle, invece, utilizzate nel dibattimento per
dare automatico rilievo al mero dato della diversità del materiale utilizzato. Ma
che vi sia “diversità” è cosa del tutto fisiologica: basta considerare che le
dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini sono utilizzabili nel giudizio
abbreviato ma non nel dibattimento, ove i dichiaranti andranno chiamati quali
testimoni.
Più in particolare:
– si valorizza la trascrizione delle intercettazioni effettuate in dibattimento,
laddove innanzitutto la prova è costituita dalla registrazione e non dalla sua
trascrizione, ragione che di per sè esclude la non completezza del materiale
probatorio. E, comunque, la attività di trascrizione delle intercettazioni è
disciplinata dai commi dal quarto al all’ottavo dell’art. 268 cod. proc. pen., ed è
quindi destinata ad essere eseguita subito dopo il deposito delle intercettazioni,
attività che non può essere ritardata oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Se, quindi, vi è stata la scelta, non conforme alla previsione dell’art. 268 cod.
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della rapina delle casse di tabacco lavorato estero. I dialoghi non erano affatto

proc. pen., di posporre la trascrizione alla fase del dibattimento, non si possono
porre le conseguenze a carico della parte impedendole (secondo la disciplina
anteriore alla “legge Carotti”) di accedere al rito abbreviato.
– Si valorizza la presenza di nuove dichiarazioni di nuovi collaboratori, ma la
circostanza avrebbe avuto rilievo solo se si fosse correttamente indicato come,
senza tali prove, non sarebbe stato possibile accertare la responsabilità. Risulta,
invece, dalle sentenze di merito che la responsabilità è stata accertata sulla base
di prove corrispondenti alle dichiarazioni disponibili in sede di udienza

– Ancor più inconsistente è il rilievo quanto all” arricchimento” del
materiale probatorio a seguito della richiesta di prove da parte della difesa. Si
tratta, difatti, di prove a favore e non di prove a carico e, comunque, si tratta di
affermazione che vale a definire la “diversità” del materiale probatorio ma non
certo la insufficienza di quello già disponibile al momento della richiesta di
giudizio abbreviato.
Il diniego di ammissione del giudizio abbreviato risulta quindi non
giustificato così come non è giustificato il diniego della corrispondente riduzione
di pena all’esito del dibattimento che ha dimostrato la sufficienza del materiale
probatorio ai fini della decisione allo stato degli atti in sede di udienza
preliminare.
Attesa la modalità di determinazione della pena, non essendo possibile [a

p.extri AA.e. etti2u. c.40t4″.TÒ

semplice esclusione della pena irrogata per i reati per i quarrYar prescrizione, si

rende necessario il rinvio alla Corte di Assise di Appello per la rideterminazione
della pena.

DE SANTIS ALDO
La Corte di Assise di Appello assolveva De Santis Aldo per il capo B), unico
per il quale era stato disposto l’annullamento con rinvio. In conseguenza
rideterminava la pena applicata per il reato continuato nel quale ricompreso il
capo B) individuando stavolta, quale reato più grave, quello di cui al capo A.
De Santis propone ricorso a mezzo del difensore.
Con motivo unico deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di rinvio avrebbe dovuto
comunque assumere nuove determinazioni in ordine al trattamento
sanzionatorio. Rileva che però:
– in ordine al capo A) non vi è stata motivazione sul giudizio di
comparazione tra attenuanti ed aggravanti affermandosi solo una generica
equivalenza. La prevalenza delle attenuanti avrebbe comportato la prescrizione
del reato.
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preliminare.

- quanto al capo a Al) il riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe
comportato l’estinzione per prescrizione
– non vi è motivazione in ordine ai criteri adottati per quantificare la pena
base in due anni e sei mesi a fronte di una forbice di pena edittale tra un anno e
cinque anni.
– La Corte di merito ha omesso di ridurre la pena di un terzo ai sensi
articolo 442 cod. proc. pen. in ragione della scelta del rito abbreviato.
– La pena in parte motiva è indicata in anni due e mesi sei ed in dispositivo

– in motivazione è confermata la interdizione temporanea dai pubblici uffici
ma la pena è esclusa nel dispositivo.
In ogni caso contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza valorizzando a tale fine quanto emergente dagli atti
nonché contesta nel merito la concreta determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti
del ricorrente solo in ordine al capo B), rigettando invece i motivi di ricorso
riferiti ai capi A e Al. Il ricorrente ha quindi fruito di un trattamento favorevole,
quanto alla applicazione delle attenuanti a reati per i quali vi era ormai giudicato,
trattamento chiaramente non dovuto e, certamente, non può contestare la
presunta inadeguatezza della valutazione di comparazione; tema per il quale il
ricorso, peraltro, sviluppa argomenti di merito chiaramente inammissibili.
Quanto alla deduzione in ordine alla interdizione dai pubblici uffici, risultando
la stessa esclusa in dispositivo, non residua alcun interesse ad impugnare.
Quanto alla sanzione, applicata in dispositivo in misura inferiore a quella
calcolata in parte motiva, facendosi riferimento alle sanzioni già determinate
nelle precedenti fasi, il computo è stato correttamente effettuato tenendo conto
della riduzione del rito già disposta in precedenza.
Nei confronti del ricorrente va disposta la sanzione pecuniaria nella misura
determinata in dispositivo.

FORNARO FABIO
La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione disponeva il rinvio
per la sola questione relativa alla eventuale applicabilità della riduzione di pena
di cui all’articolo 442 cod. proc. pen. La Corte di Assise, come negli altri casi, ha
ritenuto che non ricorressero le condizioni per la riduzione e rigettava anche la
richiesta proposta in sede di discussione di applicazione delle attenuanti
generiche.
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in anni due e mesi nove.

Fornaro propone ricorso a mezzo della difesa:
con primo motivo deduce carenza di motivazione in ordine al diniego della
riduzione di pena ai sensi dell’articolo 442 cod. proc. pen.
Con secondo motivo deduce la violazione legge il vizio di motivazione per la
carenza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed al
trattamento sanzionatorio eccessivo.
È fondato il primo motivo di ricorso, non essendo giustificato il diniego
della riduzione di pena ai sensi dell’articolo 442 cod. proc. pen. per le stesse

È invece inammissibile il secondo motivo, innanzitutto perché il giudizio di
rinvio doveva vertere solo sul tema della applicabilità della diminuente essendoVi’
p/reclusione per le altre questioni; e, comunque, pur se il giudice di appello ha

valutato in merito la richiesta, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in
quanto contesta il trattamento sanzionatorio non per presunte carenze della
motivazione ma chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio.
In ragione dell’accoglimento del motivo è possibile determinare la pena in
anni sei di reclusione ed euro 1600 di multa, trattandosi di mera operazione
aritmetica.

MAGGIO FLAVIO
questa Corte disponeva l’annullamento in accoglimento del ricorso di Maggio
Flavio limitatamente ai capi H3, 13 ed L3 nonché in punto di negazione della
diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali
punti.
La Corte di Assise di appello confermava la sentenza di primo grado sia
quanto alla responsabilità per i tre predetti reati che quanto alla inapplicabilità
della diminuzione di pena.
Maggio propone ricorso a mezzo del difensore.
Con primo motivo deduce il vizio di motivazione per la inosservanza
dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per quanto riguarda le
questioni di diritto in essa decise nonché il vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della diminuente di cui all’articolo 442 cod. proc. pen.
deducendo come nella sentenza non vi sia stato alcun “arricchimento” sul piano
probatorio che riguardasse la sua posizione, in particolare quanto alle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia De Fazio e quanto alle dichiarazioni
dell’imputato di reato connesso Francesco La Gatta, che rappresentavano
comunque una prova ultronea essendo sufficiente il materiale probatorio già
acquisito.

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ragioni già sviluppateper gli altri analoghi ricorsi (pagina 8).

Con secondo motivo deduce la violazione di legge per mancanza degli
elementi costitutivi dei reati di rapina e violazione legge armi e per difetto di
contestazione.
I fatti di cui ai capi H3 ed 13 sono stati ritenuti provati nei confronti del
ricorrente sulla base di intercettazioni che già la Corte di Cassazione ha ritenuto
riferibili ad un diverso episodio delittuoso. Inoltre la condanna per la rapina di 19
casse di tabacco lavorato estero invece di 190 casse come inizialmente
contestato rappresentava un fatto nuovo.

divieto di reformatio in peius.
In assenza di ricorso della parte pubblica, la condanna era stata confermata
con riferimento alla più elevata pena applicata dalla sentenza di primo grado e
non a quella più favorevole determinata dalla sentenza di secondo grado
annullata dalla Corte di Cassazione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Innanzitutto è fondato il primo motivo con il quale il ricorrente contesta il
diniego della riduzione di pena ai sensi articolo 442 cpp, ricorrendo le medesime
condizioni di cui sopra si è detto (pagina 8). Quanto al ricorrente anche le
ulteriori dichiarazioni di imputato di reato connesso non sono state individuate
quali determinanti ma solo quali prove “aggiuntive”.
Quanto al secondo motivo, va innanzitutto dato atto della estinzione per
prescrizione del reato di cui al capo 13 mentre, quanto al capo L3, già la
sentenza di Corte di Assise di Appello del 22 novembre 2007 ne dichiarava la
prescrizione.
Sono invece inammissibili gli argomenti relativi alla valutazione delle prove
in quanto la parte non deduce specifiche carenze motivazionali ma chiede una
lettura alternativa delle stesse prove, inammissibile in questa fase.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di un
annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso, l’annullamento
coinvolge l’intera sentenza e non residua una sua applicabilità parziale per quei
contenuti che, come la determinazion#a pena in misura inferiore, risultino più
convenienti per il ricorrente. All’esito della decisione, essendo necessario
rideterminare la pena in ragione della esclusione di quei reati per i quali vi è
estinzione, non potendo procedervi questa Corte per le modalità di computo di
cui alla sentenza impugnata, è necessario il rinvio per la complessiva
rideterminazione con applicazione della diminuente di cui all’articolo 442 cod.
proc. pen.

SCIARRA TEODORO
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Con terzo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto in violazione del

questa Corte disponeva l’annullamento in accoglimento del ricorso di Sciarra
Teodoro limitatamente ai capi H3, 13 ed L3 nonché in punto di negazione della
diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali
punti.
La Corte di Assise di appello confermava la sentenza di primo grado sia
quanto alla responsabilità per i tre predetti reati che quanto alla inapplicabilità
della diminuzione di pena.
Sciarra propone ricorso a mezzo del difensore.

dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per quanto riguarda le
questioni di diritto in esseiFé decise nonché il vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della diminuente di cui all’articolo 442 cod. proc. pen.
deducendo come nella sentenza non vi sia stato alcun “arricchimento” sul piano
probatorio che riguardasse la sua posizione, in particolare quanto alle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia De Fazio giíe —rren—teft-trese—posizion—ej
nonché quanto alle dichiarazioni dell’imputato di reato connesso Francesco La
Gatta, che rappresentavano comunque una prova ultronea essendo sufficiente il
materiale probatorio già acquisito.
Con secondo motivo deduce violazione di legge per mancanza degli elementi
costitutivi del reato di rapin# legge armi e per difetto di contestazione.
I fatti di cui ai capi H3 ed 13 sono state ritenuti provati nei confronti del
ricorrente sulla base di intercettazioni che già la corte di cassazione ha ritenuto
riferibili ad un diverso episodio delittuoso. Inoltre la condanna per la rapina di 19
casse di tabacco lavorato estero invece di 190 casse come inizialmente
contestato rappresentava un fatto nuovo.
Con terzo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto in violazione del
divieto di reformatio in peius.
In assenza di ricorso della parte pubblica, la condanna era stata confermata
con riferimento alla più elevata pena applicata dalla sentenza di primo grado e
non a quella più favorevole determinata dalla sentenza di secondo grado
annullata dalla Corte di Cassazione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Innanzitutto è fondato il primo motivo con il quale il ricorrente contesta il
diniego della riduzione di pena ai sensi articolo 442 cod. proc. pen. , ricorrendo
le medesime condizioni di cui sopra si è detto (pagina 8). Quanto al ricorrente
anche le ulteriori dichiarazioni di imputato di reato connesso non sono state
individuate quali determinanti ma solo quali prove “aggiuntive”.
Quanto al secondo motivo, va innanzitutto dato atto della estinzione per
prescrizione del reato di cui al capo 13 mentre, quanto al capo L3, già la
13

con primo motivo deduce il vizio di motivazione per la inosservanza

sentenza di Corte di Assise di appello del 22 novembre 2007 ne dichiarava la
prescrizione.
Sono invece inammissibili gli argomenti relativi alla valutazione delle prove
in quanto la parte non deduce specifiche carenze motivazionalq: ma chiede una
lettura alternativa delle stesse prove.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di un
annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso, l’annullamento
coinvolge l’intera sentenza e non residua una sua applicabilità parziale per quei

convenienti per il ricorrente. All’esito della decisione, essendo necessario
rideterminare la pena in ragione della esclusione di quei reati per i quali vi è
estinzione, non potendo essere effettuato da questa Corte per le modalità di
computo di cui alla sentenza impugnata, è necessario il rinvio per la complessiva
rideterminazione con applicazione della diminuente di cui all’articolo 442 cod.
proc. pen.

PATRONELLI COSIMO
La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione disponeva il rinvio
per la sola questione relativa alla eventuale applicabilità della riduzione di pena
di cui all’articolo 442 cod. proc. pen. La Corte di Assise, come negli altri casi, ha
ritenuto che non ricorressero le condizioni per la riduzione e rigettava anche la
richiesta di dichiarare prescritto il reato di cui al capo B3,
Patronelli propone ricorso a mezzo del difensore.
con unico motivo deduce il vizio di motivazione quanto al mancato
riconoscimento della diminuente per la mancata applicazione del rito abbreviato.
Il ricorso di Patronelli è fondato in quanto propone il tema del diniego della
applicazione della diminuente di cui all’articolo 442 cod. proc. pen. e nei suoi
confronti valgono gli argomenti già sviluppati (pagina 8). Anche le ulteriori
dichiarazioni di imputato di reato connesso riferibili al ricorrente non sono state
individuate quali determinanti ma solo quali prove “aggiuntive”.
Nel determinare la pena, valutazione possibile in questa sede trattandosi di
mero calcolo matematico, va detratta anche la pena applicata per il reato di cui
al capo D3 per il quale è stata pronunciata prescrizione con la sentenza della
Corte di Assise di appello del 22 novembre 2007.
La sentenza di primo grado determinava la pena in anni cinque di reclusione
ed euro 1500 di multa. L’aumento per continuazione per due reati era stato
determinato in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.

14

contenuti che, come determinazione wia pena in misura inferiore, risultino più

La pena, quindi, a seguito della declaratoria di estinzione per uno dei due
reati determinanti l’aumento, deve essere ridotta di tre mesi di reclusione ed
44.4
euro 150 di multa. Sulla pena di anni quattro mesi sli é. di reclusione ed euro
1350 di multa deve essere applicata la riduzione di un terzo per il giudizio
abbreviato, giungendosi alla pena finale di anni tre e mesi due di reclusione ed
euro 900 di multa.

CIGLIOLA ALDO

confronti di Cigliola Aldo limitatamente ai capi E1, F1, H3, 13, L3. La Corte di
assise ha ritenuto il primo estinto per prescrizione ed ha disposto l’assoluzione
degli altri quattro, per poi determinare la pena.
Con ricorso depositato a mezzo del difensore Cigliola deduce il vizio di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche. In particolare rilevava che gli era stato applicato un
aumento per continuazione anche riferito al capo 13) per il quale era stato
assolto. Ritiene poi ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche.
il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena in quanto è
stato operato un aumento anche per il capo sub 13 per il quale il ricorrente era
stato assolto.
Gli altri argomenti sono invece inammissibili in quanto la parte contesta
profili di merito non di competenza di questa Corte di legittimità.
In base alla modalità di determinazione della pena nella sentenza impugnata
è possibile disporre in questa sede il ricalcolo della pena trattandosi di mero
computo aritmetico.
La pena in aumento per il capo in questione era stata determinata in 10
mesi di reclusione ed euro 250 di multa, da ridurre in relazione all’articolo 442
cod. proc. pen., con determinazione della pena finale in anni 4, mesi 11 e giorni
10 di reclusione ed euro 1830 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fornaro Fabio e
Patronelli Cosimo in ordine al diniego della diminuente di cui all’art. 442 cod.
proc. pen., che applica. Ridetermina la pena nei confronti di Fornaro in anni sei
di reclusione ed euro 1600 di multa e la pena nei confronti di Patronelli, previa
esclusione della pena irrogata per il reato di cui al capo D3 in quanto dichiarato
prescritto con la sentenza C. Assise di Appello del 22/11/2007, in tre anni e due
mesi di reclusione ed euro 900 di multa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Filomena
Pasquale limitamente alla pena accessoria della interdizione perpetua 1.lai pubblici
15

Questa Corte aveva deciso l’annullamento con rinvio della sentenza nei

uffici che ridetermina in quella temporanea per la durata di cinque anni. Rigetta
nel resto il ricorso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cigliola Aldo
limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni quattro mesi undici
e giorni dieci di reclusione ed euro 1830 di multa. Rigetta nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cannalire Olivér
in ordine ai reati di cui ai capi 13 e L3 perché estinti per prescrizione e con rinvio
in relazione al diniego della diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen..

impugnata senza rinvio quanto al reato di cui al capo 13 in quanto estinto per
prescrizione e quanto al reato di cui al capo L3 perchè già dichiarato prescritto
dalla sentenza C.Assise di Appello del 22/11/2007; annulla con rinvio la sentenza
impugnata in ordine al diniego della diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
Dispone il rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Lecce per
rideterminazione della pena nei confronti di Maggio Flavio, Cannalire Olivíer e
Sciarra Teodoro.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Carbone Emanuele, De Santis Aldo e
Perrucci Giovanni che condanna al pagamento delle spese del procedimento e
della somma idi euro 1000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma c sì deciso il 9 aprile 2014

Annulla nei confronti di Maggio Flavio e Sciarra Teodoro la sentenza

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