Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30834 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30834 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOBRE SABAREL N. IL 02/04/1955
avverso la sentenza n. 3828/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

OSSERVA
1) Con sentenza in data 8.10.2014 la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 17.2.2014, con la quale Dobre Sabarel era
stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, alla pena di
mesi 4 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.44 co.1
lett.c) bPR 380/2001.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in materia edilizia la
cessazione della permanenza e quindi la consumazione del reato si abbia solo con il
completamento dell’opera comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di
ultimazione contenuta nell’art.31 L.47 del 1985 (che anticipa tale momento a quello
della ultimazione della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio
(cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.33013 del 3.6.2003; sez. 3 n.8172 del 27.1.2010;
Cass.sez.un. n.17178 del 24.10.2002).
Si è anzi specificato che deve trattarsi di “…un edificio concretamente funzionale
che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto
dell’art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni dall’ultimazione dei
lavori di finitura dell’intervento, il termine per la presentazione allo sportello unico
della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre,
valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione,
considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3″ 4048, 29 gennaio 2003; Sez.
3” n. 34876, 9 settembre 2009).
2.2) La Corte territoriale, con accertamento in fatto, argomentato ed immune da vizi
logici (come tale non sindacabile in questa sede di legittimità), ha ritenuto che i lavori
non fossero stati ultimati, come si evinceva da “assenza di ogni pavimentazione, di
ogni intonacatura….” e che, quindi, il manufatto realizzato non possedesse tutti i
requisiti di agibilità o abitabilità (pag.3 sent.).
2.3) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma dieuro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consigre e est.
Il Pr sidente
p

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