Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30833 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30833 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOIA SEBASTIANO N. IL 28/08/1971
avverso la sentenza n. 431/2014 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

OSSERVA

1)Con sentenza del 29.4.2014 il GUP del Tribunale di L’Aquila applicava a bi Gioia

penale per eccessività della pena applicata.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) In ordine alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal
contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord.
n.549 dell’11.2.1994). Sicchè, nella motivazione della sentenza applicativa della pena
richiesta dalle parti, appare sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei limiti
di legge inderogabili, è congrua: ciò dimostra l’avvenuto controllo da parte del giudice
di tale rilevante elemento dell’accordo intervenuto (Cass.sez.1 n.1878 del 28.3.1995).
2.3) Il GUP ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena,
concordata tra le parti, in relazione al fatto ed alla personalità dell’imputato.
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00, sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015 ,….,

Sebastiano, con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444
c.p.p. di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2000,00 di multa (quale aumento per la
continuazione sulla pena inflitta con la sentenza del GUP del Tribunale di Trieste del
15.2.2011, irrevocabile il 19.10.2011) per il reato di cui all’art.74 DPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando l’erronea applicazione della legge

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