Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30832 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30832 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
AGNOLETTO ARMANDO N. IL 12/04/1949
avverso la sentenza n. 1405/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PORDENONE, del 05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 01/07/2014

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi annullarsi la sentenza impugnata. ricorso
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di Trieste e
deduce violazione degli articoli 445 del codice di rito e 216 LF in quanto non è stata applicata
la pena accessoria della inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità
ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Agnoletto è imputato, tra l’altro, di bancarotta per distrazione. L’articolo 445 cpp
prevede che, solo quando la pena detentiva applicata non superi due anni, non si faccia luogo
alla condanna alle spese del procedimento e all’applicazione di pene accessorie e misure di
sicurezza (fatta eccezione per la confisca).
2.1. Nel caso in esame, come anticipato la pena “finale” è stata determinata in anni due
e mesi due di reclusione (anche la pena basa indicata prima dell’aumento per continuazione e
della riduzione per il rito, era superiore ad anni due). Avrebbe dunque dovuto essere applicata
anche la pena accessoria (e l’imputato avrebbe dovuto essere condannato alle spese).
3. al proposito è stato chiarito (cfr. ASN 201307909-RV 254916) che la pena accessoria
predeterminata per legge ben può essere applicata a seguito di ricorso per cassazione avverso
la sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia omesso di disporne l’applicazione.
Peraltro, la unificazione dei reati di bancarotta ai sensi dell’art. 219 LF rende applicabile una
sola pena accessoria, vale a dire quella per il reato più grave (bancarotta fraudolenta).
4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla
detta omissione, cui supplisce questa corte come indicato in dispositivo.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena
accessoria di cui all’ultimo comma dell’articolo 216 legge fallimentare, pena che applica nella
misura di anni dieci.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 1 luglio 2014.-

1. Nei confronti di Agnoletto Armando il GUP presso il tribunale di Pordenone ha
applicato, ai sensi dell’articolo 444 cpp, la pena concordata di anni due e mesi due di
reclusione, ritenuta la continuazione per tutti i reati contestati e concesse le attenuanti
generiche come equivalenti all’aggravante, del pari, contestata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA