Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30831 del 01/07/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30831 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLIVIERI GIUSEPPE N. IL 08/05/2011
avverso l’ordinanza n. 1388/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 01/07/2014
Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la corte di appello di Ancona ha dichiarato
inammissibile per genericità l’appello proposto in favore di Olivieri Giuseppe avverso la
sentenza con la quale il tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del
Tronto, lo ha dichiarato colpevole, in data 5 ottobre 2009, del delitto di cui agli articoli 485-491
cp lo ha condannato alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno
nei confronti della costituita parte civile.
Sostiene la corte che l’appello, a fronte di una sentenza che ha dettagliatamente motivato in
ordine alla sussistenza di tutti gli elementi del reato di falso cambiario e della conseguente
responsabilità dell’imputato, si limita ad asserzioni non pertinenti, in quanto estranee alla ratio
decidendi, affermando che l’assegno falsificato era passato per più mani prima di essere
negoziato. Tale circostanza non chiarisce quale incidenza possa avere sull’attribuzione di
responsabilità all’imputato.
2. Con il ricorso, l’Olivieri deduce violazione di legge e manifesta illogicità di
motivazione, atteso che l’atto di appello recava in maniera chiara, precisa e inequivocabile tutti
gli elementi posti a sostegno delle censure mosse alla sentenza di primo grado. Invero il
tribunale, pur avendo a disposizione solo fragilissimi elementi indiziari, ha trascurato il fatto
che l’assegno in questione, prima di essere dato in pagamento all’Olivieri, era circolato tra più
persone. Inoltre, era stato evidenziato che la perizia grafologica conteneva molteplici
contraddizioni in ordine alla riconducibilità all’imputato dell’alterazione del titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Benché il requirente procuratore generale presso questa corte si sia limitato
assertivamente ad osservare che “effettivamente l’appello proposto è privo del requisito di
specificità richiesto”, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il
ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa
ammende. Si stima equo determinare detta somma in euro 1000.
2. Con l’atto di appello, il ricorrente si era limitato a sostenere (senza indicare alcuna
fonte di prova) che l’assegno era passato per più mani, senza specificare come e perché tale
circostanza, se pur fosse stata vera, avrebbe potuto incidere sulla sua responsabilità,
affermata, principalmente, all’esito di un accertamento grafologico compiuto sul titolo predetto.
Il carattere, dunque, di riconoscibile genericità dell’atto di gravame ricorreva e bene ha fatto la
corte marchigiana a dichiararne la inammissibilità.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di 1000 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 1. luglio 2014.-
RITENUTO IN FATTO