Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3083 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3083 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PICHINI GIORGIO N. IL 22/02/1930
avverso la sentenza n. 876/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
16/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -(oACq .-ti IU’O I
che ha concluso per jk A),,,tcuu.~-;
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Udito, per la parte civile, l’Avv/
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Data Udienza: 12/12/2012

36932/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 marzo 2012 la Corte d’appello dell’Aquila, pronunciandosi sull’appello
di Pichini Giorgio avverso sentenza del Tribunale di Teramo del 14 gennaio 2008 – che lo aveva
ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 81 c.p. e 2 I. 11 novembre 1983 n.638, come
modificato dal d.lgs. 24 marzo 1994 n. 211, perché, in qualità di legale rappresentante di
Edigrafital Srl, ometteva di versare all’Inps di Teramo le quote previdenziali trattenute ai
lavoratori occupati relative ai mesi da febbraio a giugno 2005 per un ammontare complessivo

alla pena di euro 2480 di multa, di cui euro 2280 in sostituzione della pena detentiva di mesi
due di reclusione – confermava la sentenza di primo grado.
La corte ha esaminato i motivi d’appello, consistenti nell’eccezione di mancata notificazione
all’imputato dell’avviso da parte dell’Inps dell’avvenuto accertamento e nella doglianza sulla
eccessività della sanzione irrogata vista la situazione di dissesto dell’azienda e l’assenza di ogni
intento fraudolento dell’amministratore di essa.
La corte ha richiamato recente giurisprudenza di legittimità che ha precisato che l’esercizio
dell’azione penale per il reato di omesso versamento delle ritenute non è subordinato alla
contestazione della violazione ovvero alla notifica dell’accertamento da parte dell’ente
previdenziale e al decorso dei tre mesi concessi al datore di lavoro per adempiere. Non vi è
infatti condizione di procedibilità, prevedendo invece la norma la non punibilità del reato già
perfezionatosi nel momento in cui scade il termine utile per il versamento, non punibilità che
deriva dal pagamento nei tre mesi. L’imputato deve essere messo nelle condizioni di fruire di
tale causa di non punibilità attraverso la regolare contestazione dell’accertamento delle
violazioni; se manca la prova dell’avviso il giudice deve sollecitare l’ente a provvedere alle
incombenze che possono permettere al debitore di accedere entro tre mesi alla procedura di
definizione dell’illecito.
Ciò posto, la corte ha ritenuto necessario stabilire se l’imputato era stato regolarmente

di euro 35.837, e condannato, concesse le attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito,

informato della violazione, tenendo conto che la giurisprudenza ha affermato che la notifica
dell’accertamento della violazione non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi a
essa il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti amministrativi dalla legge 689 del 24
novembre 1981, né il regime delle notificazioni del codice di rito penale: può quindi effettuarsi
anche a mezzo di servizio postale mediante raccomandata sia al domicilio del datare di lavoro
sia presso la sede dell’azienda. La scelta del rito abbreviato comporta la piena utilizzabilità det
materiale probatorio contenuto nel fascicolo per le indagini preliminari, nel quale si rinviene
l’attestazione dell’Inps di avere regolarmente inviato all’imputato la comunicazione della
violazione con raccomandata ricevuta il 20 gennaio 2006. Non rileva l’omessa allegazione della
ricevuta di ritorno perché la prova di un fatto nel processo penale può essere fornita non solo
mediante produzione documentale ma anche attraverso un’attestazione da parte di un

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soggetto dell’aVvenuto compimento di un atto. Se poi l’imputato avesse voluto porre in dubbio
l’attendibilità dell’attestazione data dall’Inps attraverso la dichiarazione di un proprio
funzionario avrebbe dovuto affrontare il giudizio e nel contraddittorio tra le parti contestarla.
D’altronde nell’appello non sostiene la mancata ricezione dell’atto, ma si incentra sulla
mancanza, a suo dire, di prova al riguardo.
La corte ha poi ritenuto congrua la pena inflitta, in considerazione della reiterazione nel
tempo dell’omesso versamento e della consistenza dell’importo delle somme trattenute,

poiché dalla documentazione prodotta dalla difesa non emergono le cause del dissesto
finanziario, che possono quindi anche ricondursi a una cattiva gestione aziendale dell’imputato.
Contro la sentenza ha presentato ricorso l’imputato a mezzo del difensore, proponendo due
motivi.
Il primo motivo denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 530, secondo
comma, 148 ss. c.p.p. e 1 d.lgs. 211/1994. Osserva il ricorrente che la corte ha richiamato
S.U. 18 gennaio 2012 n. 1855 evincendone che l’avviso dell’ente ad effettuare il pagamento
entro tre mesi non configura condizione di procedibilità bensì prevede la possibilità della non
punibilità per reato già perfezionatosi nel momento in cui scade il termine utile per il
versamento. Il pagamento nei tre mesi è una condotta ripristinatoria del danno subito dall’ente
pubblico che la norma intende favorire. Tale giurisprudenza insegna che per avere la certezza
che l’imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità il giudice di merito
e prima di lui il pubblico ministero hanno l’onere di verificare, in caso di mancata notifica
dell’accertamento, se in sede giudiziaria l’imputato sia stato raggiunto da un atto di contenuto
equivalente all’avviso dell’ente previdenziale. La corte, nel caso in esame, ha attribuito
rilevanza equivalente all’attestazione dell’ente previdenziale dell’avvenuto compimento di tale
formalità, censurando l’imputato di non averne contestato l’attendibilità nel giudizio ordinario,
praticamente sottraendosi a tale onere con il rito abbreviato. Ciò costituisce violazione del
principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. Il rito abbreviato non altera le regole del
contraddittorio con la parte pubblica del processo

rilevando che la dichiarazione di fallimento non è un elemento di valutazione significativa,

che aveva l’onere di fornire la prova

documentale di quanto asserito dall’Inps nella sua denuncia del 26 giugno 2006, consentendo
il corretto esercizio del diritto di difesa al denunciato. L’imputato avrebbe dovuto essere
prosciolto ex articolo 530, secondo comma, c.p.p., visto anche il contenuto della nota del 5
settembre del 2006 dell’Inps alla Procura della Repubblica di Teramo sui procedimenti in corso
tra cui quello in esame, che rende insufficiente l’asserto della sentenza secondo cui l’imputato
non avrebbe contestato la ricezione dell’avviso lamentandosi solo della mancanza di tale prova,
essendo comunque un atto ricettizio.
Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale sulla congruità della pena, ritenuta
sussistente “in considerazione della reiterazione nel tempo dell’omesso versamento e della,69

t consistenza dell’importo delle somme trattenute”. Secondo la corte il fallimento non è
elemento di valutazione significativo perché dalla documentazione prodotta dalla difesa non si
evincono le cause del dissesto finanziario, per cui non può escludersi che queste fossero
riconducibili all’imputato. La corte però non ha considerato che in tal caso il ricorrente sarebbe
stato sottoposto a diverso procedimento ex articoli 223 e ss. I.fall. L’insolvenza, poi, non è
dipesa da abusi dell’amministratore bensì dalla crisi generale economica, come risulta dalla
sentenza dichiarativa di fallimento prodotta. Le risultanze processuali avrebbero perciò

la riduzione della pena in tale minimo confermando la sospensione condizionale già concessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo attiene alla questione della mancata notificazione all’imputato dell’avviso da
parte dell’Inps dell’accertamento da cui è sorta la contestazione del reato, questione che era
stata oggetto di eccezione da parte del ricorrente e che è stata esaminata, come sopra si è
visto, nell’impugnata sentenza.
Centro della soluzione, effettivamente, non può che essere il recente arresto delle Sezioni
Unite, che nella sentenza 24 novembre 2011-18 gennaio 2012 n. 1855 hanno affermato il
seguente principio: “In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,
ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di
citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di
qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del
predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la
indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi
concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non
punibilità.” Ciò in relazione al fatto, evidenziato anche dalla corte territoriale, che entro i tre
mesi successivi alla contestazione della violazione (cioè, dalla notifica dell’avviso di

consentito una pena in misura prossima al minimo edittale: in conclusione il ricorrente chiede

accertamento da parte dell’Inps o, per equivalente, dalla notifica del decreto di citazione a
giudizio dotato dei requisiti identificati dalle Sezioni Unite per conferirgli la fungibilità rispetto
all’avviso di accertamento) il destinatario della stessa può adempiere, “disinnescando” il reato
già consumato nel momento in cui scadeva il termine per il versamento e avvalendosi di una
sopravvenuta causa di non punibilità. Ne consegue, allora, che, per provare (e infatti è stato
correttamente invocato l’articolo 530, secondo comma, c.p.p.) non la sussistenza (l’azione
penale è comunque esercitabile) bensì la concreta rilevanza penale in termini di punibilità del
reato de quo occorre dimostrare il decorso dei tre mesi dalla messa in condizione di potenziale
esercizio della facoltà di adempimento, vale a dire la decorrenza di tale periodo intercorsa dalla

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notifica dei suddetti atti fungibili. L’onere della prova, secondo i principi generali, è proprio
della pubblica accusa, come condivisibilmente prospetta il motivo in esame: non spetta qui tlk_.7

all’imputato che lo eccepisce dimostrare (prova negativa, per di più, cioè sul piano logico
probatio diabolica) di non aver fruito della causa di non punibilità. La pronuncia delle Sezioni
Unite, peraltro, tenuto conto della particolarità della fattispecie disegna una sequenza di
obblighi di verifica, tale da non confinare questa a compito del PM: in primo luogo l’obbligo di
verifica della regolarità della contestazione e della notifica dell’accertamento compete all’ente
previdenziale; in secondo luogo sussiste appunto l’obbligo del pubblico ministero di verificare
che l’indagato sia stato posto concretamente nella condizione di esercitare la facoltà di fruire

la condizione di fruizione. La verifica ha per oggetto che l’imputato sia stato raggiunto da un
atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale. Se la verifica è obbligo
dell’ente previdenziale, la prova dell’adempimento dell’obbligo, secondo i principi generali, non
può individuarsi in una mera e generica “attestazione” – rectius asserzione – da parte dell’Inps
di avere inviato la comunicazione della violazione con raccomandata senza produzione della
ricevuta di ritorno, come ritiene invece la corte territoriale. Né tanto meno è condivisibile la
valutazione della corte che l’imputato, lamentando la mancanza della prova dell’avviso, non
avrebbe contestato la ricezione di questo, giacché in tal guisa si interpreta il contenuto
dell’eccezione in modo illogico e sofistico. Risulta pertanto fondato il motivo in esame, con
conseguente assorbimento del secondo motivo e annullamento della sentenza con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello dell’Aquila.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello dell’Aquila.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

Il Consigliere :stensore

Il Presidente

della causa di non punibilità; da ultimo spetta al giudice di entrambi i gradi di merito verificare

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