Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30829 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30829 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
BOSSA MICHELE N. IL 25/04/1964
avverso la sentenza n. 1332/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CROTONE, del 25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere lIott. GEIRAR119,0 SABEOly ;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott. 4 G er• ae ,tto ’34(4) L ì,t –L
tit.: 1410

i à CLO `AMAAitio

Uditi difensor Avv.;

VA 0A/13

Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Crotone, con sentenza del 25 giugno 2013
emessa ai sensi dell’articolo 444 cod.proc.pen., ha applicato a Bossa Michele la
pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di lesioni personali gravi e

2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando una
motivazione contraddittoria, un travisamento della prova e l’erronea concessione
della sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella propria requisitoria
scritta, ha concluso per la fondatezza del ricorso quanto alla concessione della
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Quanto ai primi due motivi, si osserva come, una volta che l’accordo
tra le parti sia stato ratificato dal Giudice con la sentenza di applicazione della
pena, non sia consentito censurare il provvedimento per mancanza di
motivazione su una pena concordata nella misura di fatto, poi, irrogata.
In caso contrario, verrebbe ad essere frustrata la finalità tipica del
patteggiamento, che è quella di favorire la speditezza dei processi limitando la
possibilità di impugnare ai soli casi di palese violazione di legge.
3. Quanto al terzo motivo, qualora sia richiesta l’applicazione della pena e
sussista l’accordo delle parti anche in ordine alla sospensione condizionale, il
Giudice rimane investito del potere-dovere di verificare, alla stregua dei consueti
criteri previsti dalle norme sostanziali, se il beneficio possa essere concesso.
Pertanto, è da ritenere implicita la motivazione sulle condizioni
legittimanti la prognosi favorevole prevista dall’articolo 164 c.p., quando i
precedenti penali non siano ostativi e la pena patteggiata rientri nei limiti di
applicazione della sospensione stessa (v. la citata Cass. Sez. V 14 ottobre 1993
n. 10808).

1

porto abusivo di coltello in danno di Mauro Umberto.

Nella specie, peraltro, i precedenti penali (condanna a mesi sei di
reclusione) non erano neppure ostativi al concesso beneficio, posta la condanna
ad anni uno e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza oggetto del presente
ricorso (v. articolo 164 ultimo comma cod.pen.).
4. In definitiva, poiché l’impugnata decisione si è ispirata ai suddetti e
consolidati principi ne deriva l’infondatezza delle doglianze della Procura

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso del RG..

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

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