Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30825 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30825 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Udienza: 01/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONDOLO MARIO N. IL 14/01/1959
avverso la sentenza n. 12/2012 TRIBUNALE di VARESE, del
04/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per parte civile, l’Avv

f

udito il PG in persona del sost.proc.gen.le dott. E. Selvaggi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
udito ilo difensore, avv. S. Stellari, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto raccoglimento.
RITENUTO IN FATI-0

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge processuale, atteso che
erroneamente fu dichiarata la contumacia dell’imputato, il quale si trovava agli arresti domiciliari
per altra causa. Invero, dopo le prime due udienze, in cui la trattazione del processo fu rinviata
perché il giudice di pace aveva appreso che il Mondolo si trovava, appunto, agli arresti domiciliari,
alla terza udienza, il predetto fu incongruamente dichiarato contumace. Il processo poi si snodò
attraverso numerose ulteriori udienze, vedendo la comparsa del Mondolo nelle ultime, essendo
stato revocato il provvedimento restrittivo imposto da altro giudice.
2.1. L’imputato, che comunque si sottopose a interrogatorio, presentò memoria con la
quale lamentava la erroneità della dichiarazione di contumacia; il giudice di pace, tuttavia, non
volle ricevere detta memoria, dichiarandola “illegittima” perché “non autorizzata”.
Ebbene, da un lato, si ricorda che la memoria ex art 121 cpp può essere sempre depositata e che
non occorre alcuna autorizzazione da parte del giudice, dall’altro, si afferma nel ricorso che la
dichiarazione di contumacia fu pronunziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto: a) il
giudicate era perfettamente a conoscenza dell’impedimento assoluto dell’imputato a comparire in
udienza, b) il Mondolo non aveva, come viceversa erroneamente sostiene la corte d’appello, alcun
obbligo di manifestare l’intenzione di partecipare al dibattimento, incombendo, viceversa, sul
giudice l’obbligo di disporre che lo stesso fosse autorizzato ad allontanarsi dagli arresti domiciliari,
allo scopo, appunto, di comparire in udienza. Erroneamente, pertanto, il tribunale, condividendo
l’operato del giudice di pace, ha ritenuto che quella del Mondolo fosse una libera scelta,
espressione della sua volontà di non partecipare al dibattimento. Peraltro la successiva comparsa
dell’imputato in udienza, una volta cessata l’efficacia della misura restrittiva, sta a provare, se
ancora ve ne fosse bisogno, che lo stesso aveva intenzione -sin dal principio- di partecipare al
dibattimento. La decisione assunta dal primo e dal secondo giudice di merito contrasta con il
consolidato orientamento giurisprudenziale, consacrato anche a livello di sezioni unite e
congruente con la giurisprudenza costituzionale ed europea, le quali hanno -con forza- propugnato
il diritto dell’imputato di partecipare all’udienza.
CONSIDERATO IN DIRrTTO
1. Va premesso che, effettivamente, la presentazione di memoria ai sensi dell’art. 121 cpp,
non necessita di autorizzazione alcuna.
1.1. Nondimeno, il ricorso merita rigetto.
1.2. Per quel che è dato intendere, con la memoria in questione, la difesa del Mondolo
aveva illustrato le ragioni per le quali la contumacia sarebbe stata erroneamente dichiarata.
Poiché, come subito si chiarirà, così non è, l’error judicis (che non ha ammesso la memoria) è
irrilevante.
2. La decisione delle sezioni unite cui si fa riferimento nel ricorso è quella recante in n.
37483 del 2006 (ric. Arena, RV 234599), in base alla quale, la conoscenza, da parte del giudice, di
un legittimo impedimento a comparire dell’imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a
meno che l’imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell’udienza in sua assenza o, se
detenuto, rifiuti di assistervi.
2.1. Si tratta, tuttavia, di un principio di carattere generale, che non è -senza ulteriore
sviluppo di riflessione- applicabile al regime di arresti domiciliari, con riferimento ai quali

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello,
ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Mondolo Ilario fu condannato alla pena di
giustizia e al risarcimento del danno, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di ingiuria,
minaccia e lesioni in danno di Roncari Francesco.

3. Al rigetto consegue condanna alle spese del grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2014Il presidente –

Giu ‘ana Ferrua

successiva giurisprudenza (ASN 200821529-RV 240107; ASN 200744922-RV 238505) ha ritenuto
che l’imputato, sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in
udienza, abbia l’onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad
allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un
obbligo dell’AG procedente di disporne la traduzione.
2.2. Esiste, per altro, anche diverso orientamento (che, per vero, è relativo al caso
specifico che si verifica quando gli arresti domiciliari -per altra causa- siano disposti nel corso del
procedimento che interessa). In tal caso, si è sostenuto (ASN 200241252-RV 223498) che
l’imputato sia legittimamente impedito a comparire, con la conseguenza che dovrebbe essere
considerata nulla (ex art. 178 comma 1 lett. c) cpp), la dichiarazione di contumacia pronunciata
sul presupposto della mancata, tempestiva comunicazione al giudice procedente della situazione
detentiva, in quanto l’art. 420-ter cpp, espressamente richiamato dall’art. 484 stesso codice, non
impone all’imputato un onere di pronta comunicazione dell’impedimento, previsto, invece, solo per
il difensore.
2.3. Orbene, il primo (e più recente) orientamento è certamente da condividere, atteso che
la situazione dell’imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella
dell’imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo, infatti, incombe al
giudice procedente emettere l’ordine di traduzione, essendo, tuttavia, facoltà dell’imputato
rinunziare ad essere presente in udienza; per l’intervento del secondo, è sufficiente
l’autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento (che, nei casi esaminati, non è il
giudice che procede), autorizzazione che (benché dovuta) non potrà intervenire in assenza di una
manifestazione di volontà (vale a dire di un atto di impulso) da parte dell’interessato.

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