Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30823 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30823 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCANTUONO LIBERATO N. IL 16/05/1958
avverso la sentenza n. 836/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv
1, ‘
Udit i dif sor Avv.

Data Udienza: 01/07/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen.dott. E. Selvaggi, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
uditi i difensori, avv.ti M. Trigari e A. Di Perna, che hanno illustrato il ricorso e ne hanno chiesto
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato, con separati, ma contenutisticamente
equivalenti, atti, e deducono violazione di legge, in conseguenza dell’erroneo calcolo della
prescrizione per il residuo reato, atteso che, in ragione delle attenuanti riconosciute al
Marcantuono nel precedente giudizio (e, ovviamente, confermate in quello di rinvio), dovendosi
calcolare il termine di prescrizione secondo la normativa previgente, anche perché più favorevole
(in quanto la sentenza di primo grado, emessa a seguito di giudizio con rito abbreviato, è del 3
maggio 2003), il delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico doveva ritenersi
prescrivibile nel termine di sette anni e sei mesi, cui va aggiunto il periodo di intervenuta
sospensione (anni uno, mesi sei, giorni diciassette). Detto termine, risulta, quindi, ampiamente
spirato dopo la sentenza di annullamento da parte della corte di cassazione. Erroneamente il
giudice di rinvio non ha considerato che l’attenuante di cui all’articolo 8 della legge 203/91,
comportando una riduzione, ai fini del calcolo della prescrizione, di un terzo, ha determinato
l’effetto di rendere punibile il delitto ascritto all’imputato con una pena inferiore ai sei anni di
reclusione, pena che, nel momento in cui il reato fu consumato, rappresentava il massimo edittale
previsto. D’altra parte, il legislatore del 1991, quando parla di sostituzione della pena prevista in
astratto con quella rideterminata a seguito dell’applicazione del ricordato articolo 8, non usa
certamente un’espressione impropria, ma intende, viceversa, significare che le pene previste
ordinariamente ed in via generale per i reati, a seguito dell’applicazione della speciale attenuante
premiale, sono di fatto “rimpiazzate” con altre previsioni sanzionatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non tiene conto del
principio della progressività del giudicato.
2. Le sezioni unite, già nel lontano 1994, con la sentenza numero 4460, ric. Cellerini e altri
RV 196889, ebbero modo di chiarire che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo,
l’art. 172 cp individua il relativo dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta
irrevocabile, aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla
legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo.
La predetta pronunzia precisò la differenza tra la definitività del giudicato e la eseguibilità dello
stesso. In caso di giudicato parziale, si ha il differimento della eseguibilità in un momento
successivo, vale a dire il momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte.
2.1. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità (ASN 201015101-RV
246616 + ASN 200347579-RV 226646 + 200421769-RV 228593 + ASN 200902843-RV 242494)
ha conseguentemente affermato che l’annullamento con rinvio disposto dalla corte di cassazione
ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’affermazione di
colpevolezza, di talché non possono più essere rilevate, in sede di giudizio di rinvio, le cause di
non punibilità sopravvenute.
2.2. Dunque: il (teorico ed eventuale) maturare del termine di prescrizione dopo la
sentenza di annullamento che, pronunciandosi sull’an, abbia rinviato solo per la determinazione
del quantum di pena, è del tutto irrilevante e privo di qualsiasi effetto.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di
rinvio dopo annullamento della corte di cassazione (prima sezione), ha rideterminato la pena per
Marcantuono Liberato in anni uno e mesi sei di reclusione, con riferimento al delitto di cui al
capo A), vale a dire quello di cui all’articolo 416 bis, commi dal primo al settimo, cp.

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3. La natura consolidata del principio sopra riportato (e, dunque, la non giustificabilità della
sua preterizione) comporta, come premesso, la inammissibilità della censura e, nel caso in esame,
dell’intero ricorso.
4. Consegue condanna del ricorrente alle spese del grado e al versamento di somma (che
si stima equo determinare in euro 1000) a favore della cassa ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2014.-

PQM

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