Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30819 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30819 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUMOLI NICOLA N. IL 02/11/1949
ZITO GIUSEPPE N. IL 24/07/1954
avverso la sentenza n. 1452/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe a parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Mumoli Nicola e Zito Giuseppe sono stati condannati dal tribunale
di Reggio Calabria per il delitto di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
74-2000, nonché per bancarotta fraudolenta patrimoniale (il solo

dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati fiscali, rideterminando
la pena rispettivamente in anni tre e mesi quattro di reclusione (per
Mumoli Nicola) ed anni 3 di reclusione (per Zito Giuseppe).
2. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione
entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
3. Mumoli Nicola
a. violazione di legge e vizio di motivazione per la totale errata
valutazione degli elementi, per il giudizio espresso in ordine
alla formazione della prova e per la violazione dei principi
presupposti alla valutazione della stessa. Travisamento dei
fatti e mancata indicazione degli elementi a sostegno della
condanna. Il ricorrente lamenta che la mancata ottemperanza
all’obbligo di depositare le scritture contabili comporta la
violazione dell’articolo 220 della legge fallimentare e non
configura invece la bancarotta documentale. Si contesta, poi,
mancanza di prova in ordine alla particolare difficoltà
incontrata del curatore nella ricostruzione dei dati contabili,
nonché la prova del dolo relativamente a tale aspetto.
b. Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del
reato.
4. Zito Giuseppe
a.

Mancanza della motivazione con riferimento alla dichiarata
prescrizione, di cui non sarebbero chiari i riferimenti.

b. Mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo,
anche con riferimento alla riqualificazione del fatto ex articolo
217 della legge fallimentare.

1

Munnoli) e documentale. La corte d’appello di Reggio Calabria ha

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I termini prescrizionali dei reati ascritti agli imputati si sono
compiuto il 14.09.2013 (capo C) e il 1.02.13 (capo D), come indicato
dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione

della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su
inadempienze motivazionali della sentenza impugnata che non sembrano
totalmente infondate, in particolar modo sull’elemento soggettivo del
reato di bancarotta documentale. A tal proposito appare opportuno
ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15
febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio
1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n.
15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa di
estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione
della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del
giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con
l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per
l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1.
Ne consegue che è del tutto superfluo l’esame approfondito di tali motivi
di ricorso, essendo ciò indifferente in caso di annullamento della
sentenza per intervenuta prescrizione.
3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico degli imputati dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità dei ricorrenti ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il
controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del

perché pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito

provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di

dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i
reati estinto per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti
per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 –

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