Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30817 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30817 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRELLA TOMMASO N. IL 09/06/1986
avverso la sentenza n. 1695/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Barrella Tommaso è stato condannato dal tribunale di Salerno per

il reato di cui all’articolo 582 del codice penale alla pena di mesi sei di
reclusione, interamente condonata. La corte d’appello di Salerno ha

2.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’imputato per i seguenti motivi:
a.

nullità della sentenza di primo grado e della relativa
ordinanza, con le quali il giudicante ha rigettato la richiesta di
emissione di sentenza ex articolo 129 cod. proc. pen. per
mancanza della condizione di procedibilità.

b. Travisamento del fatto e mancata assunzione di una prova
decisiva consistente nella deposizione della signora Roseti
Sofia e nell’acquisizione della documentazione relativa
all’intervento eseguito dalla polizia giudiziaria il giorno del
fatto. Quanto al travisamento del fatto, si contesta la parziale
difformità della ricostruzione in fatto operata dal giudice di
appello.
c.

Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in
relazione alla richiesta di applicazione dell’esimente della
legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il termine prescrizionale del reato ascritto all’imputato si è compiuto
il 24.10.2012, come indicato dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione
perché pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito
della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su
inadempienze motivazionali della sentenza impugnata che non sembrano
totalmente infondate, in particolar modo con riferimento alla richiesta di
1

confermato integralmente la sentenza di primo grado.

,o

applicazione dell’esimente della legittima difesa. A tal proposito appare
opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 199215 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22
febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz
2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa
di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di
motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa
all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è

proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art.
129 c.p.p., comma 1. Ne consegue che è del tutto superfluo l’esame
approfondito di tali motivi di ricorso, essendo ciò indifferente in caso di
annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. Le predette
considerazioni valgono anche per le nullità processuali (Sez. 6, n. 21459
del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez.
5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep. 20/10/2008, Crippa, Rv. 242326) e
per le violazioni di legge che non comportino l’assoluzione con formula
piena dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 39401 del 18/09/2008 – dep.
21/10/2008, Pannofino e altri, Rv. 241734).
3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il
controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di

2

incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di

r
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).

estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa

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