Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30813 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30813 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEMIRI SKENDI N. IL 01/05/1973
avverso la sentenza n. 589/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 26/06/2014

L .
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.

Demiri Skendi è imputato del reato di cui agli articoli 477 e 482 del

codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

fotostatica o da un processo di scannerizzazione al computer di
documenti in originale, confezionava un falso permesso internazionale di
guida albanese ed una falsa patente di guida nazionale albanese. Il
tribunale di Firenze ha dichiarato l’imputato responsabile del reato
ascritto e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione.
2.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato integralmente la

sentenza di primo grado.
3.

Demiri Skendi propone ricorso per cassazione per i seguenti

motivi:
a. violazione degli articoli 178 e 179 del codice di procedura
penale per notifica del decreto di citazione a giudizio presso il
domicilio dichiarato e non invece in quello originariamente
eletto (presso avv. Rita), senza peraltro che fosse disposta
alcuna ricerca in ordine al suo status libertatis, essendo egli in
quel momento detenuto per altra causa (ciò risultava sia dagli
atti del

procedimento di

primo grado, sia dalla

documentazione relativa ad altro procedimento, inviata per
riunione agli atti dalla Procura della Repubblica il 12 maggio
2010 e cioè in data anteriore all’emissione del decreto di
citazione per l’appello). Il 30 settembre 2010 il difensore di
fiducia, avvocato Annetta, depositava rinuncia al mandato e
pertanto si procedeva alla nomina di un difensore di ufficio
(avvocato Adriani), cui veniva notificato il decreto di citazione
per il giudizio di appello.
b. Con un secondo motivo deduce la intervenuta prescrizione del
reato ai sensi dell’articolo 157 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

criminoso, utilizzando supporti cartacei ricavati dalla riproduzione

..,
.r

1. Il termine prescrizionale del reato ascritto all’imputato si è
compiuto il 10.08.2013, come indicato dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. L’eccezione processuale, anche se non meritevole di
accoglimento, non può dirsi manifestamente infondata, tanto che la
Corte d’appello di Firenze ha dichiarato non esecutiva la sentenza di

per proporre impugnazione proprio sulla base dei lamentati difetti di
notifica. A tal proposito appare opportuno ricordare che la Suprema
Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED
193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED
192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha
stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono
rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché
l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la
pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata
declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato,
stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1, e che le predette considerazioni
valgono anche per le nullità processuali (Sez. 6, n. 21459 del
26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez. 5, n.
39217 del 11/07/2008 – dep. 20/10/2008, Crippa, Rv. 242326) e per le
violazioni di legge che non comportino l’assoluzione con formula piena
dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 39401 del 18/09/2008 – dep. 21/10/2008,
Pannofino e altri, Rv. 241734).
3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il
controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,

appello, ne ha sospeso l’esecuzione e ha rimesso in termini l’imputato

che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di

accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di

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