Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30812 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30812 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA JULIAN N. IL 21/03/1983
avverso la sentenza n. 3019/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Hoxha Julian propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della Corte d’appello di Bologna che, a conferma della sentenza del
tribunale di Modena, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di

2.

Hoxha Julian propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione dell’articolo 489 del codice penale, da
leggersi in combinato disposto degli articoli 477 e 482. Il
primo motivo di censura lamenta in sostanza che il giudice
non abbia tenuto conto della sussistenza di un’ipotesi di falso
grossolano, come sarebbe emerso dalla dichiarazione resa
degli operanti della polizia stradale di Modena ed emergente
dalla loro comunicazione di notizia di reato.
b. Mancanza od insufficienza della motivazione a sostegno del
rigetto. Pare doveroso – afferma letteralmente il difensore
ricorrente – confutare anche il verdetto sentenziale laddove la
logica difensiva non può che imporre una confutazione
perniciosa in punto di motivazione. Secondo il difensore, che
lamenta che il giudice di secondo grado si sia adagiato su
quanto già ritenuto dal giudice di prime cure, in caso di doppia
conforme la motivazione per relationem non dovrebbe trovar
posto. Ritornando sul profilo della grossolanità del falso, la
difesa afferma che non può disattendersi assolutamente come
sia incontrovertibile che la falsità del documento sia apparsa
immediatamente evidente agli operanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile non solo perché contesta
un accertamento in fatto adeguatamente motivato, ma altresì perchè la
comunicazione notizie di reato, cui si fa riferimento per sostenere la
censura, non è prova utilizzabile nel dibattimento e pertanto il suo

reclusione per il reato di uso di atto falso (permesso di guida).

omesso esame – secondo quanto prospettato nel ricorso – sarebbe del
tutto legittimo.
2. Il secondo motivo di ricorso è generico, tutto argomentato in fatto
e si limita, in sostanza, a contestare una valutazione di merito che la
Corte ha invero ancorato ad un elemento ben preciso e cioè il fatto che il
documento era stato oggetto di esame da parte degli esperti del
gabinetto di polizia scientifica, il che dimostrava che il falso non era
assolutamente evidente. Trattasi di motivazione tutt’altro che illogica e

giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della
motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle
sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda
confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del
13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003,
Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947
del 15 maggio 2008).
3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato
maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2014

che dunque non può essere rivista in sede di legittimità, tantopiù che

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