Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30811 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30811 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACCAFERRI GIANCARLO N. IL 26/04/1953
avverso la sentenza n. 1383/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Maccaferri Giancarlo, imputato dei reati di cui agli articoli 216 e

217 della legge fallimentare, per avere distratto, distrutto o dissipato le
rimanenze di magazzino dell’esercizio 1999 e per aver omesso la tenuta

CO.MA .TEL., è stato condannato dal tribunale di Bologna, previa
concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione; la Corte d’appello, in parziale riforma
dell’impugnata sentenza, ha dichiarato non doversi procedere per il reato
di bancarotta documentale semplice per estinzione per intervenuta
prescrizione. Ha rideterminato la pena per la bancarotta fraudolenta
patrimoniale distrattiva in anni due di reclusione.
2.

Il Maccaferri propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. vizio di motivazione per avere la Corte d’appello di Bologna
completamente ignorato alcune risultanze processuali,
specificamente indicate alle pagine 2 e 3 del ricorso; secondo
il ricorrente, l’omessa valutazione di tali prove rende la
motivazione mancante e contraddittoria, disattendendo la tesi
difensiva della vetustà ed obsolescenza dei beni di magazzino,
nonché del difetto dell’elemento psicologico del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, oltre ad essere generico, in particolar modo sulla
eccepita insussistenza dell’elemento soggettivo, è comunque
inammissibile in quanto deduce una circostanza di fatto non
determinante per la decisione; lamenta, infatti, il ricorrente che la Corte
non abbia condiviso la sua tesi della obsolescenza dei beni in magazzino,
comportando ciò una indebita sovrastima delle rimanenze. Ma la
circostanza è irrilevante, se si pone mente al fatto che tali beni non sono
stati rinvenuti e dunque la distrazione deriva non dalla differenza tra il
valore come risultante dal bilancio ed il valore effettivo, quanto piuttosto
dal mancato rinvenimento di tali beni. Ne consegue che il ricorso deve

1

delle scritture contabili nell’ultimo semestre di attività sociale della fallita

essere dichiarato inammissibile per essere la circostanza oggetto di
lamentela priva di efficacia determinante sulla decisione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.),
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2014

congruo determinare in Euro 1.000,00.

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