Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3081 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3081 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SYLLA DIOBOU N. IL 02/02/1989
avverso la sentenza n. 103/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 143.2012 la Corte d’Appello di Torino in parziale riforma della
sentenza del GUP emessa all’esito di giudizio abbreviato ha ridotto ad anni quattro e
mesi sei di reclusione e C, 30.000 di multa la pena nei confronti di Sylla Diobou in
ordine ai reati di detenzione di cocaina (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo
B) e lesioni personali aggravate (capo C) unificati col vincolo della continuazione e con
le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all’art. 61 n. 2 cp nonchè alla
contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

La Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo
giudice sulla scorta del verbale di arresto e della annotazione di P.G. rilevando che da
tali atti risultavano con chiarezza I fatti ed evidenziando una serie di elementi di
riscontro a sostegno dell’accusa.
2. Per l’annullamento della sentenza ricorre in cassazione l’imputato (mediante
difensore) deducendo con tre motivi violazioni di legge e vizi motivazionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge penale (art. 69
comma 4 cp in relazione all’art. 81 cp (art. 606 lett. b cpp). Rileva in particolare che in
tema di reato continuato il bilanciamento va instaurato solo tra le circostanze relative
al reato base mentre delle circostanze riguardanti i ed. reati satellite deve tenersi
conto solo ai fini della continuazione, per cui l’aggravante di cui all’art. 61 cp, essendo
relativa esclusivamente al reato di cui al capo c) e non anche al reato sub a), doveva
essere computata solo ai fini dell’aumento della pena per l’unicità del disegno
criminoso e non anche per il bilanciamento delle circostanze.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606 u.c. cpp perché una tale violazione
di legge penale non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello, incentrati
esclusivamente sulla mancata assoluzione dai reati sub B) e C) con la formula perché il
fatto non costituisce reato, sulla esclusione della recidiva e applicazione delle generiche
nella loro massima estensione e, infine, sulla diminuzione della pena irrogata per la
continuazione con i reati sub B) e C) ritenuta eccessiva in relazione all’assoluta
peculiarità dei fatti (cfr. sentenza impugnata pag. 7 ove vengono riassunte le censure
alla sentenza di primo grado).
2. Col secondo motivo, li ricorrente denunzia la violazione dell’art. 69 comma 4 cp
come interpretato dalla Corte Cost. con la sentenza 192/07 (606 lett. b cpp)
osservando che la Corte di merito, nei negare l’esclusione della recidiva contestata ai
sensi dell’art. 99 comma 4 cp, non ha svolto nessun approfondimento per verificare se
in concreto la reiterazione dell’Illecito sia sinonimo di una maggior pericolosità
dell’imputato tenendo conto del principio di ragionevolezza che impone la proporzione
tra quantità della pena e offensività del reato.
Questo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
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Contrariamente a quanto dedotto, la Corte piemontese ha spiegato in maniera
logicamente coerente le ragioni per cui la recidiva non poteva essere esclusa mettendo
in relazione il fatto in esame con quelli oggetto delle precedenti condanne e traendo da
tale confronto il convincimento di una colpevolezza particolarmente elevata e di una
pericolosità accentuata in quanto l’imputato, nonostante le condanne subite in tempi
recenti per fatti analoghi con la concessione in due casi della sospensione condizionale
della pena, ha continuato a trafficare in droga ampliando l’entità del suo commercio
illecito.

3. Con la terza censura sl denunzia, infine, vizio di motivazione sulla mancata
assoluzione rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere affermato la responsabilità in
base ad argomenti che non solo mancano di doveroso aggancio critico- dialettica con le
censure difensive, ma che risultano anche privi di logica giustificazione. Si rimprovera
altresì alla Corte di avere giudicato in base a elementi presuntivi come dimostrano le
espressioni “è ben possibile….”, “non è smentito da prove contrarie….”.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi dl fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente,
cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu acuii, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. deo. 24/09/2007;
Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha spiegato, attraverso un
accertamento in fatto assolutamente privo di salti logici, il proprio convincimento sulla
alla responsabilità dell’Imputato in ordine alla detenzione di stupefacenti, alla
resistenza nei confronti degli agenti intervenuti per arrestarlo e alle lesioni personali
provocate agli stessi nei corso della violenta colluttazione scaturita. A tal fine, ha dato
conto delle risultanze dei verbale di arresto e della successiva annotazione di PG ed ha
utilizzato le altre argomentazioni – cioè il riferimento alla notevole quantità di cocaina
scoperta, alla consapevolezza delle conseguenze penali in caso di arresto come causa
della reazione violenta, alla notevole forza fisica e all’inverosimiglianza del fatto che tre

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agenti possano essersi feriti accidentalmente mentre procedevano all’arresto
dell’imputato – al solo fine di fornire elementi di riscontro.
In definitiva, il percorso argomentativo dell’impugnata sentenza, ad avviso del
Collegio, ha una puntuale logica e coerenza interna e si sottrae pertanto alle censure
mosse dal ricorrente.
Pertanto, nessuna rivisitazione è oggi consentita, se non a rischio di operare una
nuova lettura degli elementi del processo sulla base di diversi parametri di valutazione.

inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso In Roma il 12.12.2012.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

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