Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30809 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30809 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE NICOLO’ GIOVANNI N. IL 27/02/1961
LOCATELLI FRANCESCO N. IL 04/03/1963
avverso la sentenza n. 4787/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATI-0

1.

De Nicolò Giovanni e Locatelli Francesco, imputati di reati

fallimentari (bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta

tribunale di Milano alla pena rispettivamente di anni due di reclusione e
di anni due e mesi sei di reclusione; il De Nicolò è stato ritenuto
responsabile del reato di cui al capo A (bancarotta fraudolenta
documentale), mentre Locatelli Francesco è stato dichiarato responsabile
dei reati di cui ai capi A e B (bancarotta fraudolenta documentale e
bancarotta per distrazione).
2.

La Corte d’appello di Milano ha confermato entrambe le

dichiarazioni di responsabilità, con le pene già irrogate, limitandosi a
concedere la sospensione condizionale della pena per il De Nicolò.
3.

Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione per i

seguenti motivi:
4.

De Nicolò Giovanni
a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’applicabilità della legge 251-2005; sostengono i ricorrenti
che al fine di valutare l’applicabilità della nuova normativa
sulla prescrizione si debba avere riguardo non alla data di
lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, bensì al
momento di deposito delle motivazioni. Nel caso di specie la
sentenza era stata letta prima dell’entrata in vigore della
legge 251-2005, ma il deposito della sentenza era avvenuto in
data successiva; secondo il ricorrente il procedimento doveva
considerarsi pendente in appello solamente al momento di
deposito delle motivazioni. Si chiede, poi, che il reato venga
dichiarato comunque prescritto, essendo ad oggi maturati
anche i più lunghi termini prescrizionali di cui alla norma
precedentemente in vigore.
b. Vizio di motivazione nonché erronea applicazione degli articoli
223 e 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare con

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patrimoniale, bancarotta per dissipazione), sono stati condannati dal

i

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riferimento alla locuzione “in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
Sotto tale profilo si ritiene che la sentenza sia lacunosa
laddove si occupa della modalità di tenuta delle scritture
contabili nella prospettiva della ricostruzione delle condizioni
economiche della società.
c.

Illogicità della motivazione in ordine alla valutazione
dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta
documentale, laddove avrebbe dovuto essere ritenuta la più
lieve ipotesi di cui all’articolo 217; gli scarni elementi riportati
nella sentenza in punto di elemento soggettivo – continua il
ricorrente – non costituiscono un corpus motivazionale che
possa dirsi tale perché confondono la prova del fatto materiale
con la prova circa l’esistenza dell’elemento psicologico.

5. Locatelli Francesco
a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’applicabilità della legge 251-2005; sostengono i ricorrenti
che al fine di valutare l’applicabilità della nuova normativa
sulla prescrizione si debba avere riguardo non alla data di
lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, bensì al
momento di deposito delle motivazioni. Nel caso di specie la
sentenza era stata letta prima dell’entrata in vigore della
legge 251-2005, ma il deposito della sentenza era avvenuto in
data successiva; secondo il ricorrente il procedimento doveva
considerarsi pendente in appello solamente al momento di
deposito delle motivazioni. Si chiede, poi, che il reato venga
dichiarato comunque prescritto, essendo ad oggi maturati
anche i più lunghi termini prescrizionali di cui alla norma
precedentemente in vigore.
b. Inosservanza od erronea applicazione di legge con riferimento
alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi A e B; in primo
luogo si contesta la qualifica di amministratore di fatto
dell’imputato, anche in epoca successiva alla revoca della
procura speciale da parte dell’amministratore unico De Nicolò.
Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, si
contesta che l’imputato possa essere ritenuto responsabile
della corretta gestione della contabilità nel limitato arco
temporale di due mesi e mezzo nel quale ha operato. Infine,

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I

con una terza censura si lamenta inosservanza delle norme
processuali con riferimento al capo B, nella parte in cui è stata
ritenuta sussistente la responsabilità del Locatelli per
distrazione della somma di L. 249.958.000; sotto tale profilo,
si contesta innanzitutto l’importo della somma oggetto di
distrazione ed in secondo luogo si osserva che l’aver prelevato
importi mediante titoli facilmente identificabili porta ad
escludere l’elemento soggettivo.

motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto
che il Locatelli, in qualità di socio di maggioranza, non potesse
disinteressarsi della società; si contesta, poi, nuovamente
l’esistenza dell’elemento soggettivo per il reato di bancarotta
patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, pur fondato su un principio
contrario a quello affermato dalla giurisprudenza consolidata di
questa Corte (Sez. 5, n. 7697 del 16/01/2009 – dep. 20/02/2009,
Vener e altro, Rv. 242966; Massime precedenti Conformi: N. 2076
del 2008 Rv. 242362, N. 31702 del 2008 Rv. 240607, N. 37333 del
2008 Rv. 241699, N. 38587 del 2008 Rv. 241698, N. 38696 del 2008
Rv. 241693, N. 38720 del 2008 Rv. 241937, N. 40976 del 2008 Rv.
241319), non può dirsi, però, manifestamente infondato.
1. Il termine prescrizionale dei reati ascritti agli imputati si è compiuto il
12.02.2013, come indicato dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, come si è detto, i motivi di impugnazione non sono
inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve
tenere conto anche in sede di legittimità.
3. Non ricorrono, in ogni caso, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico degli imputati dalla motivazione delle sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità dei ricorrenti ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di

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c. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della

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declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il
controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.

ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i
reati estinti per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti
per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee

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