Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30808 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30808 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALVISINI GIOVANNI N. IL 01/10/1953
avverso la sentenza n. 693/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte vile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Pordon, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Alvisini Giovanni è imputato del reato di cui all’articolo 216 della

guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari, in particolare non permettendo alla curatela di
accertare se poco prima della dichiarazione di fallimento vi fossero state
le distrazioni di attrezzature ed altri beni della fallita LOMBARDIA
COMUNICAZIONI Srl.
2.

Il tribunale di Milano ha condannato l’imputato alla pena di anni

tre di reclusione ed alle pene accessorie di legge; la corte d’appello di
Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
3.

Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Alvisini Giovanni per i seguenti motivi:
a.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’omesso pronunciamento in ordine alla dedotta censura di
validità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico
ministero il 10 maggio 2004, nonché degli atti successivi.

b.

violazione di legge e vizio di motivazione con particolare
riferimento

all’affermazione

di

penale

responsabilità

dell’imputato, alla circostanza che il fatto sussista e che il
medesimo sia allo stesso attribuibile. Violazione degli articoli
516, 518, 521, 522 del codice di procedura penale in relazione
alla diversità tra il fatto ritenuto in sentenza e quello descritto
nel decreto che dispone il giudizio. Erronea applicazione della
legge fallimentare per non avere qualificato il fatto come
bancarotta semplice ai sensi dell’articolo 217 della medesima
legge.
c.

Con un terzo motivo di ricorso si chiede che venga dichiarata
la prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1

legge fallimentare per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in

1. Il termine prescrizionale del reato ascritto all’imputato si è
compiuto il 15.06.2013, come indicato dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione
perché pongono l’accento su inadempienze motivazionali della sentenza
impugnata che non sembrano manifestamente infondate, in special

materiale della bancarotta fraudolenta con quella semplice, facendo però
una certa confusione tra quella documentale, quella patrimoniale e le
operazioni di pura sorte o evidentemente imprudenti. A tal proposito
appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5
giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre
1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 731 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di
una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di
motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa
all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è
incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di
proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art.
129 c.p.p., comma 1. Ne consegue che è del tutto superfluo l’esame
approfondito di tali motivi di ricorso, essendo ciò indifferente in caso di
annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. Le predette
considerazioni valgono anche per le nullità processuali (Sez. 6, n. 21459
del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez.
5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep. 20/10/2008, Crippa, Rv. 242326) e
per le violazioni di legge che non comportino l’assoluzione con formula
piena dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 39401 del 18/09/2008 – dep.
21/10/2008, Pannofino e altri, Rv. 241734).
3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli e altri, Rv. 250907); in presenza
della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una
più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc.
pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente

2

modo laddove la Corte disquisisce sulla differenza dell’elemento

della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere
desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti
unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte

modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla 44 senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in

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