Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30807 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30807 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RADICE GIORGIO N. IL 24/04/1953
avverso la sentenza n. 4691/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ . , l’Avv
Uditi difensor

Data Udienza: 26/06/2014

J

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Radice Giorgio propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di
condanna del tribunale di Prato per il reato di cui all’articolo 217 della

2.

Il Radice propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a.

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, nonché violazione di legge con riferimento
all’elemento soggettivo del reato; secondo il ricorrente difetta
qualsivoglia forma di colpevolezza nella perdita della
documentazione contabile, atteso che non era prevedibile che
tale documentazione potesse essere distrutta dal proprietario
dell’immobile in cui si svolgeva l’attività commerciale.

b. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, nonché violazione di legge con riferimento alla
richiesta di ottenimento del beneficio della sostituzione della
pena detentiva con quella pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente inammissibile; il primo motivo di ricorso
eccepisce la mancanza di elemento soggettivo in ordine al reato di cui
all’articolo 217, dimenticando però che la bancarotta semplice può
essere punita tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa; integra
certamente almeno la più lieve forma soggettiva il fatto dell’imputato
che, lasciando i locali dove si svolgeva l’attività dell’impresa poi fallita,
abbandonò ivi la contabilità, che non fu mai più ritrovata. È evidente,
infatti, che l’amministratore, avendo un obbligo di tenuta e di
conservazione delle scritture contabili, non può dirsi esente da colpa
laddove tali documenti vengano abbandonati.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, oltre alla genericità della
censura, viene riproposta una valutazione di merito che è sottratta al
vaglio della Corte di cassazione se, come nel caso di specie,

legge fallimentare, così riqualificato il fatto originariamente ascritto.

correttamente motivata; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non
concedere la sostituzione della pena detentiva in considerazione della
gravità della condotta tenuta dall’imputato.
3.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente

22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2014

alla sentenza impugnata con il ricorso; cfr. Sez. U, n. 32 del

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