Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30806 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30806 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STIRPE LUCA N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 4446/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

I

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Stirpe Luca propone ricorso per cassazione contro la sentenza della
Corte d’appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna
emessa dal tribunale della capitale per i reati di cui agli articoli 582, 585

seguenti motivi:
a.

Mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità; si contesta la mancata
valutazione di attendibilità della teste Roselli Cristina, sulle cui
dichiarazioni si basa la sentenza di condanna, nonostante la
stessa avesse una posizione di conflittualità con l’imputato.

b. Violazione di legge per non avere il giudice di appello
dichiarato la prescrizione del reato di cui all’articolo 4 della
legge 110-75, pur maturata anteriormente alla decisione di
secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato; il reato contravvenzionale si
è prescritto il 12 marzo 2011, mentre la sentenza di appello è del 9
ottobre 2012; sussiste dunque la violazione di legge lamentata, il che
comporta non solo la dichiarazione di prescrizione del predetto reato, ma
altresì la ammissibilità del ricorso; ciò rende altgeal rilevabile la ulteriore
prescrizione maturata dopo la sentenza di appello con riferimento al
reato di cui al capo A (il termine prescrizionale del reato ascritto al capo
A si è compiuto il 12.09.2013, come indicato dall’ufficio Spoglio).
2. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,

del codice penale e 4 della legge 110-75; il ricorso e proposto per i

comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il
controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee

dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
3. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i
reati estinti per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti
per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte

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