Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30805 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30805 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LEO LUCIANO N. IL 22/03/1962
avverso la sentenza n. 3066/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la

rte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.

Di Leo Luciano è imputato del reato di cui all’articolo 479 del

codice penale per aver formato una cartella clinica falsa, in quanto

dell’accettazione della paziente (in cui si era erroneamente diagnosticata
una cisti ovarica anziché una gravidanza in atto).
2.

Il tribunale di Catania, concesse le attenuanti generiche prevalenti

sull’aggravante contestata, ha condannato l’imputato alla pena di anni
due di reclusione; la corte d’appello di Catania ha confermato la
sentenza impugnata in punto pena e responsabilità, concedendo al Di
Leo il beneficio della non menzione della condanna.
3.

Propone ricorso per cassazione l’imputato per i seguenti motivi:
a. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con
riferimento agli articoli 479, 42 e 43 del codice penale.
Secondo l’imputato sarebbe carente la prova del dolo e la
motivazione sarebbe contraddittoria, non avendo tenuto conto
del fatto che: -l’errore diagnostico era stato immediatamente
riconosciuto dall’imputato, -l’imputato aveva subito restituito
alla famiglia della paziente l’assegno ricevuto per il costo
dell’intervento, -le cartelle cliniche vengono compilate dei
medici più giovani e poi sottoscritte in maniera distratta e
convulsa dal medico più anziano (cioè, dall’imputato).
b. Erronea applicazione dell’articolo 49, comma 2, del codice
penale, per essere stato escluso il “falso innocuo”, nonostante
l’irrilevanza dell’infedele attestazione ai fini del significato
dell’atto; l’irrilevanza si manifesterebbe nel fatto che la
paziente avrebbe potuto usufruire del regime di convenzione
anche nel caso in cui la cartella avesse riportato la dicitura
“cisti ovarica” e che l’imputato aveva da subito ammesso il
proprio errore diagnostico davanti a più persone, per cui in
caso di contestazioni la famiglia avrebbe potuto provare il
fatto attraverso i testimoni.

1

indicante una diagnosi diversa da quella operata al momento

i

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il termine prescrizionale del reato ascritto all’imputato si è
compiuto il 12.06.12, come indicato dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione

della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su
inadempienze motivazionali della sentenza impugnata che non sembrano
totalmente infondate. A tal proposito appare opportuno ricordare che fa
Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340,
CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino,
CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha
stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono
rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché
l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la
pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata
declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato,
stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Ne consegue che è del tutto
superfluo l’esame approfondito di tali motivi di ricorso, essendo ciò
indifferente in caso di annullamento della sentenza per intervenuta
prescrizione. Le predette considerazioni valgono anche per le nullità
processuali (Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008,
Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep.
20/10/2008, Crippa, Rv. 242326) e per le violazioni di legge che non
comportino l’assoluzione con formula piena dell’imputato (cfr. Sez. 5, n.
39401 del 18/09/2008 – dep. 21/10/2008, Pannofino e altri, Rv.
241734).
3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il

perché pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito

controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte

modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla

4

senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato

estinto per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in

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