Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30804 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30804 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GILOTTI VITALIANO N. IL 27/03/1967
avverso la sentenza n. 146/2010 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa
Uditi di sor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Gilotti Vitaliano è stato condannato dal tribunale di Campobasso

alla pena di anni quattro di reclusione per reati fallimentari (bancarotta
fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva) in qualità

Frigomacello Consortile del Molise Scarl.
2.

La Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato la prescrizione

della bancarotta documentale, riqualificata in bancarotta semplice, ed ha
confermato la condanna per la bancarotta distrattiva, rideterminando la
pena in anni tre di reclusione.
3.

Il Gilotti propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. omessa motivazione in ordine alla attribuibilità all’imputato
delle distrazioni riscontrate; in particolare, la Corte non
avrebbe risposto alle censure dell’appellante in merito al
momento di sparizione dei beni, con particolare riferimento al
breve periodo di gestione da parte del Gilotti (.
b. Con un secondo motivo di ricorso contesta, in diritto, la
sufficienza del dolo generico ai fini dell’integrazione della
bancarotta fraudolenta patrimoniale.
c.

Omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il termine prescrizionale del reato ascritto all’imputato si è
compiuto il 31.07.2013, come indicato dall’ufficio Spoglio.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione
perché pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito
della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su
inadempienze motivazionali della sentenza impugnata che non sembrano

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di presidente del consiglio di amministrazione ed effettivo gestore del

totalmente infondate. A tal proposito appare opportuno ricordare che la
Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340,
CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino,
CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha
stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono
rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché
l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la
pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata

stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Ne consegue che è del tutto
superfluo l’esame approfondito di tali motivi di ricorso, essendo ciò
indifferente in caso di annullamento della sentenza per intervenuta
prescrizione. Le predette considerazioni valgono anche per le nullità
processuali (Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008,
Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep.
20/10/2008, Crippa, Rv. 242326) e per le violazioni di legge che non
comportino l’assoluzione con formula piena dell’imputato (cfr. Sez. 5, n.
39401 del 18/09/2008 – dep. 21/10/2008, Pannofino e altri, Rv.
241734).
3. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il
controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai
quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di

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declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato,

”apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la “evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la
manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).

estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla 4 senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione.
Così deciso il 26/06/2014

4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa

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