Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30803 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30803 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEDA ANTON N. IL 21/06/1975
avverso la sentenza n. 366/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per il id„,

E

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza del 26 settembre 2013,
ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 21 settembre 2010 con la
quale Deda Anton era stato condannato per il delitto di false dichiarazioni sulla

Agenti della Polizia Municipale che lo stavano identificando come autore di un
furto di chiamarsi con altro nome.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una
motivazione illogica in merito all’affermazione della penale responsabilità in
quanto, essendo stato il reato commesso il 7 gennaio 2007 avrebbe dovuto
applicarsi la versione non novellata dell’articolo 495 cod.pen., che prevedeva la
punibilità soltanto se le false dichiarazioni erano destinate ad essere riprodotte in
un atto pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve rigettarsi il ricorso.
2. E’ stato già chiarito da questa stessa Sezione e con riferimento alla
disciplina dell’articolo 495 cod.pen vigente prima della novella di cui alla Legge
24 luglio 2008 n. 125 (v. Cass. Sez. V 19 ottobre 2010 n. 41135), che la
differenza tra le ipotesi di reato previste dagli articoli 495 e 496 cod.pen.
consistesse nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni, in ordine ad
identità o qualità della persona, dovevano essere rese al Pubblico Ufficiale,
secondo quanto previsto dall’articolo 495 cod.pen., primo comma, in un atto
pubblico (es. verbale di arresto), ovvero dovevano essere destinate a esser
riprodotte in esso (articolo 495 cod.pen., secondo comma), mentre, nel secondo,
le false dichiarazioni, sempre rese a Pubblico Ufficiale non avevano alcuna
attinenza diretta, nè indiretta, con la formazione di atto pubblico.
Nel caso di specie, come correttamente affermato dalla Corte territoriale,
le false generalità erano state fornite nel verbale d’identificazione e di
dichiarazione/elezione di domicilio e di conseguenza in un atto pubblico (v. Cass.
Sez. I 15 novembre 2007 n. 43718).

1

propria identità personale, di cui all’articolo 495 cod.pen., avendo dichiarato agli

3. Ai fini della sussistenza del reato di false dichiarazioni sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri, è inoltre sufficiente il dolo generico
consistente nella coscienza e volontà di rendere dichiarazioni difformi dal vero su
qualità personali giuridicamente rilevanti, mentre non occorre il dolo specifico di
trarre in inganno il destinatario della dichiarazione o altri soggetti (v. Cass. Sez.
V 3 luglio 2008 n. 41166).
4. Dal rigetto del del ricorso deriva, per concludere, la condanna del

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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