Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30800 del 03/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30800 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
PARIS’ SALVATORE N. IL 23/08/1964
KARPENKO SERHIY N. IL 30/01/1979
avverso la sentenza n. 109/2012 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del
03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
,).2,,(414,1+
che ha concluso per
kA.
it.011,42

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Salerno, con la sentenza del 3 ottobre 2012, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Parisi Salvatore e Karpenko
Serhiy per i reati di ingiurie e lesioni personali in danno di Risi Ciro per

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Salerno, il quale lamenta la violazione di
legge in merito al proscioglimento del solo imputato Karpenko non comparso in
udienza e quindi non accettante in maniera espressa, al contrario del coimputato
Parisi della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa Risi e
non potendo condividersi, per contrasto con la prevalente giurisprudenza di
legittimità, l’assunto del giudicante di merito circa l’applicabilità della suddetta
formula assolutoria sulla base della accettazione tacita da parte dell’imputato
della remissione della querela fatta dal querelante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di
giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni in senso contrario alla
prevalente giurisprudenza, hanno statuito, con la sentenza n. 27610 del 25
maggio 2011, che: “l’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a
conoscenza dell’avvenuta remissione di querela o posto in grado di conoscerla,
integra mancanza di ricusa idonea per la pronuncia di estinzione del reato per
tale causa”.
Nella specie, in punto di fatto questa volta e sempre sulla scorta di quanto
affermato dalle Sezioni Unite, si osserva come successivamente al ricorso del
Procuratore Generale del 23 novembre 2012, per cui v’è l’odierno procedimento,
il querelato, cui l’impugnata sentenza era stata notificata, a mani del difensore
d’ufficio stante l’esistenza di un decreto d’irreperibilità, in data 1 febbraio 2013,
non abbia proposto ricorso per far valere la lesione del suo diritto di esprimere la
sua volontà di ricusa ai sensi dell’articolo 155 cod.pen.: egli non ha, cioè,
impedito alla remissione, pur essendo ancora nei termini, di perdere efficacia.
1

intervenuta remissione di querela ed accettazione dei querelati.

In definitiva, in assenza di ricusa espressa o tacita da parte del querelato,
la remissione della querela da parte della persona offesa ha ormai prodotto, a
norma dell’articolo 152 cod.pen., l’effetto estintivo del reato sicché il Procuratore
Generale ricorrente non conserva più interesse all’annullamento della sentenza
impugnata, che, se pur errata nel momento in cui è stata emanata, ha prodotto
un effetto ormai consolidatosi.

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

2. Di conseguenza, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA