Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3080 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3080 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SHURDHA NDRICIM N. IL 23/02/1973
avverso la sentenza n. 5007/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GloACci 4 P’Ìo
che ha concluso per e
ci-d
CAA-40

Udito, per la parte civile, l’Avv

D o ref:L. 01,10′
4So Z Poime-

Udit i difensor Avv.

%icu:b5

L

Data Udienza: 12/12/2012

24537/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2012 la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi sull’appello
di Shurdha Ndricim avverso sentenza del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2010 – che lo aveva
ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 110 c.p., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.p.r.
309/1990, per avere in concorso con altri tre soggetti (nei cui confronti si procedeva
separatamente), tra loro organizzando il trasporto in Italia, importato sul territorio nazionale

2,252, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 90.000 di multa, con pena
accessoria di espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata – in parziale riforma della
sentenza di primo grado riduceva la pena ad anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 60.000
di multa, confermandola nel resto.
La corte, dopo avere riassunto la ricostruzione probatoria effettuata dal Tribunale all’esito del
dibattimento, ha esaminato i motivi d’appello, dando atto che la difesa dell’imputato
contestava in primo luogo il suo riconoscimento da parte del teste operante Arcangeli,
incidente sul riconoscimento nell’operazione del 20 aprile 2008 (quando cioè avvenne
l’importazione della cocaina), evidenziando le incongruenze in cui sarebbero caduti i testi
Meriggi e Arcangeli; in secondo luogo contestava che la ricostruzione dell’operazione del 20
aprile 2008 effettuata dagli operanti nelle prime dichiarazioni dibattimentali dinanzi a diverso
collegio fosse diversa da quella resa dinanzi al nuovo e che la ricostruzione operata
nell’ordinanza di custodia cautelare del preteso complice Ahmeti Flamour (detto Muli) e nella
sentenza a suo carico sarebbe diversa da quella della sentenza impugnata. La difesa adduceva
anche il contenuto neutro delle intercettazioni, in cui non si fa mai riferimento all’imputato e
che sono captate su utenze a lui non in uso, l’unica conversazione captata su sua utenza, il 20
aprile 2008 alle ore 15,23, provando che l’imputato non era a bordo della Mercedes su cui si
trovavano i membri del gruppo criminale perché alla stessa ora è intercettata una
conversazione all’interno della Mercedes che non reca traccia della comunicazione telefonica ed
era impossibile che qualcuno potesse scendere dall’auto essendo questa in movimento. Inoltre
la difesa evidenziava la fornitura da parte dell’imputato di una spiegazione plausibile dei suoi
spostamenti e dei motivi di contatto con i pretesi complici ritenendo erronea la valutazione del
giudice di primo grado che l’imputato si fosse dopo i fatti reso irreperibile.
La corte ha quindi escluso di ripercorrere tutto l’iter motivazionale del primo giudice sulla
ricostruzione del fatto e della colpevolezza dell’imputato, in quanto pienamente condivisibile e
considerato il principio della giurisprudenza di legittimità a favore della reciproca integrazione
motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado nelle parti in cui la decisione sia
conforme. La corte ha quindi dichiarato di limitarsi a esaminare i punti principali e le questioni
oggetto di gravame, peraltro già risolte dal primo giudice.

kg 7,827 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per principio attivo complessivo di kg

Riguardo alle contestazioni sul riconoscimento dell’imputato all’aeroporto di Verona il 15 aprile
2008 da parte dell’operante Arcangeli e conseguentemente in occasione dell’operazione del 20
aprile 2008, la corte esamina analiticamente i dati probatori (pagg.5-6) pervenendo
all’infondatezza delle contestazioni della difesa. La corte in seguito vaglia la ricostruzione
dell’operazione del 20 aprile 2008, anche in riferimento alla contestazione svolta dalla difesa
secondo cui nell’ordinanza di custodia cautelare e nella sentenza a carico di Muli vi sarebbe una
ricostruzione differente da quella della sentenza impugnata, negando la fondatezza anche di

nell’ambito della contestata ricostruzione degli avvenimenti, del fatto che alle ore 18,48 del 20
aprile 2008 Muli abbia telefonato a un complice da via Inganni in Milano, disattende la pretesa
incompatibilità tra la presenza di Muli a Milano a quell’ora e la sua presenza a tarda sera in
Bologna. Analiticamente, inoltre, esamina la questione della sovrapposizione tra una
conversazione telefonica e una intercettazione ambientale contemporanee su una Mercedes,
dato utilizzato per provare che l’imputato era a bordo di quell’auto il 20 aprile 2008 per
l’operazione criminale (pag.7 s.), e smentisce la natura neutra delle intercettazioni relative
all’operazione suddetta (pag.8 s.). Infine nega la credibilità della tesi dell’imputato sui motivi
dei suoi spostamenti, reputando irrilevante la documentazione prodotta (pagina 10).
La corte, da ultimo, riguardo al trattamento sanzionatorio nega l’esistenza di positivi
elementi che giustifichino le attenuanti generiche, non essendo sufficiente l’incensuratezza
dell’imputato; nega altresì l’applicabilità dell’articolo 114 c.p. e riconosce che la pena, per la
gravità dei fatti, la quantità dello stupefacente e le modalità di esecuzione che denotano
collegamenti con canali internazionali di traffico di droga, non può essere applicata nel minimo,
ritenendo comunque di diminuirla rispetto a quella inflitta dal primo giudice e valutando quindi
equa la misura più sopra riportata.
2. Contro la sentenza ha presentato ricorso l’imputato a mezzo di difensore, proponendo tre
motivi.
2.1 Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione, limitandosi
essa a riprodurre per relationem la motivazione della sentenza di primo grado in termini acritici
e omettendo la valutazione di specifici rilievi sollevati con l’atto d’appello, come risulta dai
punti seguenti.
Il primo punto denuncia nullità della sentenza per carenza motivazionale quanto al
riconoscimento dell’imputato da parte di un teste (maresciallo Arcangeli) in occasione di
servizio del 20 aprile 2008, nonché alle dichiarazioni rese dagli operanti nel corso del
dibattimento. Dagli atti processuali emerge che il maresciallo non ha avuto un contatto visivo
diretto con l’imputato all’aeroporto di Verona il 15 aprile 2008 (ciò si evince in primo luogo
dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso operante, là dove dichiara di avere visto la
videoregistrazione delle persone che si sono presentate per l’imbarco, dichiarazioni confer

questa contestazione sulla base dell’esame dei dati probatori. A proposito poi, sempre

poi dal collega maresciallo Meriggi, che ha ribadito che Arcangeli in aeroporto ha visto il filmato
che corrispondeva all’imbarco dell’imputato; in secondo luogo dall’annotazione della polizia
giudiziaria relativa all’identificazione dell’imputato redatta da Arcangeli il 16 aprile 2008, che
pure menzionava l’acquisizione dei filmati dell’aeroporto di Verona tramite i quali si potevano
identificare visivamente l’imputato e un altro cittadino albanese): atti di cui la corte non ha
tenuto conto. Non ha tenuto conto, inoltre, del preteso precedente di avvistamento
dell’imputato da parte dello stesso operante, dapprima affermata con estrema certezza da

marzo 2010 davanti a un collegio in nuova composizione.
Il secondo punto denuncia la nullità della sentenza per vizio motivazionale con riferimento
alla ricostruzione degli avvenimenti del 20 aprile 2008, in particolare, in ordine alla ritenuta
plausibilità della telefonata intercettata alle 18:48 in cui uno dei pretesi complici dell’imputato
(Ahmeti Kreshnik, detto Muli) contatterebbe il corriere, Kruti Koli (altro preteso complice
dell’imputato) da una cabina telefonica di via Inganni a Milano. Avendo la difesa negato la
possibilità che la telefonata sia avvenuta dalla suddetta cabina, la corte ha invece ritenuto
ragionevole che il suddetto sia tornato da solo a Milano per tale orario, pur essendo stato nella
tarda serata fermato a Bologna, essendo la distanza tra Milano e Bologna percorribile in circa
due ore: condotta invece illogica e in tempi non praticabili in auto, smentita dall’ordinanza di
convalida relativa allo stesso Muli emessa dal gip di Bologna il 23 aprile 2008, da cui risulta
che alle 21:00 questi era già a Bologna con la sua auto Passat, dall’ordinanza di custodia
cautelare emessa nei suoi confronti il 7 maggio 2008 dal gip di Milano che fa riferimento a una
conversazione telefonica del 20 aprile 2008, ore 18,48, che avrebbe effettuato Muli da una
cabina telefonica in Padova, e dalla sentenza di primo grado pronunciata nei confronti dei
pretesi complici dell’imputato, conforme all’ordinanza del gip di Bologna.
Il terzo punto denuncia nullità della sentenza per vizio motivazionale con riferimento alle
intercettazioni dalle quali si pretende di dedurre la partecipazione dell’imputato all’operazione
di importazione di cocaina del 20 aprile 2008, non avendo la corte tenuto conto della loro
natura neutra, nonché del fatto riguardano utenze non in uso dell’imputato e non lo
coinvolgono. La corte, dinanzi al rilievo che l’imputato non è stato coinvolto neppure nelle
conversazioni effettuate dai membri del gruppo subito dopo la consegna dello stupefacente
dalla Spagna al corriere Koli, conclude che ciò è irrilevante poiché l’imputato era insieme a
loro: conclusione illogica perché apodittica, essendo stata addotta dalla difesa la mancanza di
intercettazioni riferibili all’imputato o di conversazioni che riguardassero le sue utenze proprio
come elemento sintomatico della sua estraneità dal traffico di cocaina del 20 aprile 2008 e del
suo non essere il giorno dell’operazione illecita con gli altri componenti del gruppo presso il
centro commerciale “Le Vele” di Desenzano del Garda. La corte poi afferma che le
conversazioni telefoniche intercettate nei giorni precedenti, anche su

utenze in

uso

all’imputato, lette nella loro concatenazione logica e alla luce dei successivi servizi di

Arcangeli in dibattimento all’udienza del 28 gennaio 2010, poi ritrattata all’udienza del 17

appostamento, provano i collegamenti tra i vari personaggi e il fatto che l’imputato si trovasse
con due di loro in Spagna pochi giorni prima del trasferimento dello stupefacente a Milano. Ciò
è illogico perché l’imputato stesso in dibattimento ha ampiamente spiegato la propria versione
dei fatti e il motivo dei suoi spostamenti frequenti nei primi mesi del 2008 dall’Albania
all’Austria, alla Spagna e all’Italia venendo in contatto con alcuni coimputati, e altresì perché le
intercettazioni semmai dimostrano l’assoluta estraneità dell’imputato rispetto al fatto

Il quarto punto denuncia mancanza di motivazione sulla omessa valutazione di elementi
favorevoli all’imputato: dichiarazioni rese in dibattimento dall’imputato e dai testi della difesa
che le avevano confefmate, ricostruendo i numerosi viaggi dell’imputato nei primi mesi del
2008 come giustificate dalla necessità dell’imputato di recuperare una grossa somma di denaro
ingiustamente sottrattagli. Il ricorrente trascrive ampiamente le dichiarazioni dell’imputato e
dei testi della difesa Caspani e Paganessi in dibattimento (pagine 22-33 del ricorso),
concludendo che la corte nulla ha argomentato sulla loro attendibilità.
2.2 Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine a gravi lacune delle
indagini afferenti, in particolare, alle operazioni di intercettazione di comunicazioni, ambientali
e telefoniche, nonché allo smarrimento del passaporto dell’imputato in occasione del suo
arresto il 15 aprile 2009.
In primo luogo, la corte ha seguito il tribunale ritenendo che un’ulteriore prova della
presenza dell’imputato a bordo della Mercedes sulla quale secondo l’accusa si sarebbe trovato
con un complice il 20 aprile 2008 sarebbe fornita dalla captazione alle ore 13,59 della stessa
conversazione attraverso l’intercettazione ambientale e quella dell’utenza in uso all’imputato.
Ma nel verbale di fermo dell’imputato si fa riferimento a una conversazione ambientale a bordo
della Mercedes il 20 aprile 2008 alle ore 13,39 e in atti non è rinvenibile la corrispondente
conversazione telefonica in entrata sull’utenza dell’imputato alle ore 13:43, che avrebbe
dovuto sovrapporsi a quella ambientale suddetta. Pur sollecitata dalla difesa, la corte non ha

contestato, ulteriore rilievo su cui la corte tace.

spiegato questo.
In modo singolare è stata smarrita una prova fondamentale, il passaporto dell’imputato,
come riferito dagli inquirenti nel verbale di fermo del 15 aprile 2009: il passaporto infatti era di
fondamentale rilevanza per riscontrare quanto asserito dall’imputato, cioè che anche nel 2008
era più volte rientrato in Italia. La corte afferma che dopo l’arresto di uno dei pretesi complici,
Koli, l’imputato ha cessato di cercare di rintracciare chi gli avrebbe sottratto la somma di
denaro, si è disfatto delle sue utenze telefoniche e ha fatto perdere le proprie tracce.
L’argomento è illogico perché aprioristico e senza prove.
2.3 n terzo motivo denuncia vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio e sulla
mancata concessione delle attenuanti generiche. è inconciliabile infatti la minor severità dellp(„..7

otf,1 1

corte quanto alla pena finale rispetto alla negazione delle attenuanti generiche. La corte ha
ritenuto insussistenti elementi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche, e
tanto meno l’applicazione dell’articolo 114 c.p. perché “non si può affermare che l’opera
prestata dall’imputato sia di minima importanza”, ostandovi anche il secondo comma della
suddetta norma; ha poi ritenuto che la pena, vista la gravità dei fatti, la quantità di sostanza
stupefacente e le modalità di esecuzione, non fosse applicabile nel minimo; nonostante ciò,
contraddittoriamente ha ritenuto di diminuire la pena inflitta dal primo giudice. Non vi è

affermare l’inesistenza di elementi che le giustifichino, ritenendo a tal fine insufficiente
l’incensuratezza dell’imputato. Ma la giurisprudenza insegna che, se si ritiene di escludere le
attenuanti generiche, vi è l’obbligo di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’insussistenza.
Invece la corte non spende alcuna argomentazione sui parametri ex articolo 133 c.p.
3. Il 21 novembre 2012, sottoscritti da altro difensore a integrazione del ricorso di cui sopra,
sono stati presentati motivi nuovi.
In primo luogo si è affermato che il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato
deriva dalla sua ritenuta presenza sulla Mercedes con tali Gazi e Bardhi il 20 aprile 2008.
Nonostante la difesa avesse contestato le deposizioni testimoniali degli inquirenti in
dibattimento relative al servizio di osservazione in tale data, la corte ha scelto una supina
adesione alla versione adottata dal Tribunale, nonostante vi sia una molteplicità di dati
contrari. Insufficiente e quindi la motivazione per relationem. Inoltre il caso è indiziario, e in tal
senso il motivo lo disegna (pagine 4-6) escludendo elementi certi, richiamando l’articolo 192,
comma secondo, c.p.p. quale frutto della equivocità ontologica degli indizi, per superare ogni
ragionevole dubbio. Vengono quindi esaminati vari elementi fattuali (la “controversa genesi”
del riconoscimento del teste Arcangeli, l’impossibilità di evincere dalla sentenza il collegamento
tra l’incontro a Desenzano del Garda presumibilmente tra l’imputato e i coimputati e il
sequestro stupefacente, la carenza di intercettazioni direttamente coinvolgenti l’imputato, la
spiegazione da questo fornita dei suoi viaggi, il suo non avere fatto perdere le proprie tracce
prima dell’esecuzione del provvedimento di fermo avvenuta in Ancona il 15 aprile 2009, i
documenti prodotti per dimostrare i suoi frequenti viaggi all’estero), concludendo che la
decisione razionale “non può prescindere dalla valutazione delle ragioni che attengono alla
attendibilità delle prove e delle spiegazioni contrarie”, mentre la corte si sarebbe “limitata a
ritenere di poter dar credito alle conclusioni colpevolizzanti del Tribunale mediante una
motivazione apparente”.
In secondo luogo la sentenza viene censurata per il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 80, secondo comma, d.p.r.
309/1990. Immotivata sarebbe infatti la negazione delle generiche; quanto alla aggravante,
applicando il principio di S.U. 24 maggio 2012 n. 36258, è stata superata la soglia minima ma

motivazione con particolare riferimento alle circostanze generiche, limitandosi la corte ad

è necessario comunque fare riferimento ad ulteriori parametri valutativi, “specie la attitudine
lesiva verso il singolo e verso la collettività della sostanza, per qualità e quantità, in grado di
soddisfare un “elevatissimo” numero di tossicofili”. Su questo non vi sarebbe adeguata
motivazione, il riconoscimento dell’aggravante essendo stato “affidato esclusivamente al dato
quantitativo complessivo, senza contare che due chilogrammi di cocaina non rappresentano

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo – come si è visto articolato in quattro punti -, il secondo motivo, nonché il
primo dei due nuovi motivi possono essere accorpati nel vaglio in quanto censurano la
sentenza impugnata dal punto di vista motivazionale riguardo alla ricostruzione degli eventi da
cui scaturisce la responsabilità penale dell’imputato. è da notare che il primo motivo del
ricorso, nonché i punti in cui poi si articola, e il secondo motivo sempre del ricorso invocano a
fondamento la violazione dell’articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p.; il motivo nuovo
non è invece qualificato, ma il suo contenuto appare collocarsi sullo stesso piano. Non è mai
stato invocato invece l’articolo 606, primo comma, lettera d), c.p.p. Questi motivi, invero, sono
costituiti dal richiamo di una congerie di elementi di fatto, estratti dalla motivazione o a essa
esterni, che sono stati ad avviso del ricorrente o valutati in modo inadeguato o non valutati
affatto dal giudice di merito, come emerge dall’illustrazione stessa dei motivi di cui sopra,
appositamente redatta in modo ampio per evidenziare la loro reale sostanza: la proposizione di
una ricostruzione alternativa sul piano fattuale rispetto a quella adottata dalla corte territoriale,
la quale non sarebbe sostenuta da motivazione valida, trattandosi di una motivazione per
relationem passiva rispetto a quella di primo grado, oppure omissiva, oppure ancora non
condivisibile e perciò illogica. Si giunge in realtà a confondere il piano oggettivo del
ragionamento, cioè la logica, con quello della opzione tra le varie prospettazioni verosimili,
opzione cui è legittimato il giudice di merito purché appunto non scalfisca la razionalità nel
giustificarla. In tal modo si confonde il vizio motivazionale, denunciabile in questa sede, con la
cognizione di fatto, in questa sede di per sé non censurabile, non potendo il giudice di
legittimità accogliere ricostruzioni fattuali alternative rispetto a quelle scelte dal giudice di
merito, non essendo il suo giudizio un terzo grado di fatto. Che diverse ricostruzioni fattuali
siano state adottate in altri provvedimenti giurisdizionali (come quelli, richiamati dal ricorrente,
a carico del coimputato Muli) non ha significanza ai fini di un vizio motivazionale. Può averla
per suscitare una revisione della cognizione di fatto, preclusa appunto in questa sede. In
realtà, la motivazione stesa dalla corte territoriale, come già si evince dalla sintesi del suo
contenuto sopra tracciata, non può assolutamente qualificarsi come passiva e apparente
rispetto ai motivi d’appello, né tantomeno confliggente con il canone di logica giuridica di cui

una quantità che può ritenersi “ingente”, se rapportata al contesto territoriale di riferimento”.

all’articolo 192 c.p.p.: premesso che del tutto legittimo è il meccanismo di reciproca
integrazione tra le motivazioni dei due gradi di merito, quando sono accomunate sul piano
strutturale e argomentativo, come in questo caso è avvenuto, per ricostruire il fatto (da ultimo
Cass. sez. III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n. 13926, che evidenzia come “Le sentenze di

primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale,
qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi

secondo grado abbia fronteggiato i motivi senza riprenderli pedissequamente nel loro
contenuto, ma abbia comunque dato una completa valutazione che li disattende non equivale
ad alcun vizio motivazionale, per il principio generale, proprio sia della motivazione penale sia
della motivazione civile, della motivazione implicita, ovvero dello strumento logico
dell’assorbimento dell’incompatibile, che esonera il giudicante dal redigere la propria
motivazione come un minuzioso elenco a riscontro di ogni argomento difensivo, al di là del suo
concreto rilievo (da ultimo Cass. sez. IV, 13 maggio 2011 n. 26660: “La sentenza di merito

non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto
presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.”,
conforme, ancora da ultimo, Cass. sez. VI, 4 maggio 2011 n. 20092) Il convincimento, infatti,
deve essere esternato come una valutazione globale, ovvero come un’operazione di
contestualizzazione dei singoli elementi in reciproca integrazione; ne discende, logicamente, la
non congruità della estrapolazione di uno o alcuni di tali singoli elementi per dimostrare il vizio
motivazionale – fortemente praticata nei motivi de quibus

, a meno che non si tratti di

elementi che non solo traggono linfa dalla contestualizzazione, ma sostanzialmente la
sorreggono, essendo decisivi. Nella congerie degli elementi fattuali riversata dal ricorrente nei
motivi in esame nessuno può qualificarsi decisivo per scardinare la ricostruzione fattuale del
giudice di merito, tutt’al più quelli indicati potendo infiltrare nelle zone del tessuto
motivazionale da cui sono estratti ipotesi alternative non irragionevoli ma non più considerabili
in assenza di cognizione di merito. Il che rende, prima ancora che infondata, inutile la denuncia
del vizio motivazionale, giacché una “lesione” non strutturale della costruzione cognitiva non
ne giustifica il default (sempre da ultimo, Cass. sez. II, 26 settembre 2012 n. 37709: “Il vizio

di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere
utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano
un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione
avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di
giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata.”) E significativamente, si nota ad

prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione”), il fatto poi che il giudice di

abundantiam, il ricorrente non solo ha pagato la sua impostazione fattuale in termini di
carenza di specificità (oltre ai numerosi allegati, si tenga conto delle ampie trascrizioni incluse
nel ricorso stesso), ma non è mai salito – come già più sopra si accennava – alla contigua, ma
più intensa tipologia di vizio motivazionale (la mancata assunzione si ripercuote come un
difetto di resistenza logica sulla motivazione stessa) di cui all’articolo 606, primo
comma,lettera e), c.p.p., pur avendola consapevolmente sfiorata (nella qualificazione come

In conclusione, le censure che i motivi in esame muovono alla motivazione non consistono
in specifici vizi motivazionali, bensì nella evidenziazione della opinabilità delle soluzioni fattuali
adottate dalla corte di merito per a una serie di elementi da posizionare nel mosaico del
convincimento. Ne consegue l’inammissibilità dei suddetti motivi.
Il terzo motivo del ricorso denuncia ancora vizio motivazionale, relativo ora al trattamento
sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La corte si sarebbe
contraddetta nell’avere ritenuto di diminuire la pena inflitta dal primo giudice rispetto alla
considerazione che l’opera dell’imputato non fosse di minima importanza e che la pena non
fosse applicabile nel minimo, escludendo quindi anche le attenuanti generiche. È evidente che
non vi è da parte del condannato ricorrente alcun interesse, anzitutto, a censurare la
diminuzione della pena inflitta dal primo giudice. Ma, collocando la questione non sul piano
della violazione di norma, bensì di logica motivazionale, la contraddittorietà affermata risulta
frutto ancora di una estrapolazione isolante in una motivazione adeguata in generale sulla
dosimetria e pure sul profilo specifico delle circostanze, dovendosi logicamente collegare il
riferimento all’assenza di “positivi elementi di giudizio” che giustifichino le generiche a quanto
fino ad allora chiaramente esposto dalla corte sulla natura e sulle caratteristiche della condotta
dell’imputato, tali evidentemente, secondo la corte, da rendere non “sufficiente
l’incensuratezza” . Anche questo motivo va pertanto disatteso.
Infine, il secondo motivo dei motivi nuovi della memoria 21 novembre 2012, è
evidentemente privo di consistenza in quanto – pur partendo dal riconoscimento del
superamento della soglia per l’applicazione dell’aggravante dell’articolo 80, secondo comma,
d.p.r. 309/1990 – proteso, senza novità di argomenti, a smontare la chiarificazione
nomofilattica (e quindi l’effetto di uguaglianza e certezza) appena realizzata da S.U. 24 maggio
2012 n. 36258 regredendo a parametri meno oggettivamente saldi.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i

“prova fondamentale” del passaporto di cui al secondo motivo).

I•mmirm,r9

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 11 12 dicembre 2012

Il Consigli

este

Il Presidente

7^’

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