Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30798 del 27/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30798 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL MAHI RABI N. IL 30/01/1983
EL MAHI FARID N. IL 23/10/1979
avverso la sentenza n. 4239/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo il
rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di El Mahi Rabi e El Mahi Farid propone ricorso per cassazione contro la
sentenza emessa il 15 aprile 2013 dalla Corte d’Appello di Milano con la quale, in
parziale riforma della decisione adottata il 6 febbraio 2009 dal Tribunale di Milano,

imputati, quanto ai capi C) e D) (rispettivamente per il reato di porto di coltello, tipo
scimitarra araba e di coltello comune) perché estinti per intervenuta prescrizione,
riducendo la pena inflitta, a El Mahi Rabi, ad anni uno e mesi otto di reclusione e quella
inflitta a El Mahi Farid, ad anni uno e mesi quattro di reclusione. Il giudice di primo
grado ha ritenuto provata la responsabilità dei due imputati, unitamente a quella di una
terza persona, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, Rachid Islam, che si era
rivolto alla forza pubblica nella notte tra il 31 gennaio ed il 1 febbraio 2007,
presentandosi ai Carabinieri di Legnano con una ferita alla spalla destra e una
escoriazione al cuoio capelluto, riferendo di essere stato aggredito da tre compaesani.
Analogamente, la sera successiva, presentatosi sanguinante per ferite d’arma da taglio,
aveva espresso la medesima doglianza. Due dei tre aggressori erano stati riconosciuti in
quanto presenti in caserma, mentre El Mahi Farid, era stato identificato nel corso di una
ricognizione sul fascicolo fotografico.
2. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello El Mahi Rabi e El Mahi Farid
lamentando la nullità del verbale di udienza del 6 febbraio 2009 per l’incertezza sui
partecipanti all’udienza, richiedendo la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
l’assoluzione per mancanza dell’intenzione di ferire in capo a El Mahi Farid e la riduzione
della pena con sospensione della stessa e concessione delle attenuanti generiche.
3. La Corte d’Appello ha rilevato che le contravvenzioni relative al porto di arma si erano
prescritte e ha accolto le doglianze relative alla misura della pena, escludendo il
riconoscimento di benefici.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa degli imputati
lamentando:

violazione di legge relativa alla nullità del verbale di udienza del 6 febbraio 2009 poiché
dall’esame del documento non emergono elementi dai quali desumere la presenza di un
avvocato diverso da quello di fiducia degli imputati che, però, non avrebbe potuto
essere presente perché il mese precedente l’udienza aveva formalmente rinunciato al
mandato;

violazione di legge per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attesa la
mancata conoscenza dell’avviso ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di rito e del
decreto di citazione.

4

Sezione Distaccata di Legnano, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamentava l’inosservanza delle norme
processuali in tema di nullità del verbale di udienza del 6 febbraio 2009. In particolare,
dall’esame del documento non emerge la presenza di un avvocato diverso da quello di
fiducia degli imputati, la quale, tuttavia, non poteva essere presente a tale udienza
poiché aveva formalmente rinunziato al mandato in data 7 gennaio 2009. Sotto tale

in data 6 febbraio 2009 dall’avvocato nominato d’ufficio in udienza dagli imputati, con la
quale lo stesso ha segnalato la propria attività al difensore di fiducia degli imputati.
2. La Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’eccezione rilevando che il disposto dell’articolo
142 del codice di rito va interpretato in senso restrittivo, ricorrendo la nullità del verbale
solo nei casi in cui vi sia una incertezza assoluta, cioè tale da impedire qualsiasi
possibilità di identificazione della persona intervenuta. Nel caso di specie, dal contenuto
del verbale emerge l’annotazione della partecipazione al processo del difensore di
fiducia degli imputati, avv. Federica Toniet, mentre sarebbe possibile identificare la
partecipazione di un legale nominato di ufficio a causa dell’assenza del difensore di
fiducia, il quale avrebbe, secondo la Corte, garantito i diritti di difesa degli imputati,
come emerge dal contenuto della missiva inviata, da quest’ultimo, al difensore di fiducia
degli imputati già in data 6 febbraio 2009. Secondo i ricorrenti, però, tale missiva non
consentirebbe di sanare la nullità poiché, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite,
ricorre incertezza assoluta della persona intervenuta quando l’identità di tale soggetto
non sia desumibile da altri dati contenuti nel verbale o da altri atti processuali
richiamati dal verbale o che a questo siano, comunque, riconducibili. La missiva,
secondo la difesa, non rientrerebbe in nessuna di queste ipotesi.
3. La doglianza è destituita di fondamento. Dal verbale di udienza del 6 febbraio 2009 (a
pagina 68 degli atti del fascicolo di primo grado) emerge che entrambi gli imputati,
liberi, erano assistiti dall’avv. Federica Toniet. Risulta pacificamente e non è contestato
che tale professionista, già in data 7 gennaio 2009 aveva formalmente rinunciato al
mandato. Nello stesso modo, gli stessi ricorrenti dichiarano che in udienza il giudice
aveva provveduto alla nomina di un difensore d’ufficio, il quale nella stessa data del 6
febbraio 2009 ha segnalato, al difensore di fiducia, l’attività espletata. Rileva la Corte
che in tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta
sulle persone intervenute è necessario che l’identità del soggetto partecipante all’atto,
non solo, non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale
attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello
stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili.
(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253213).
Orbene sulla base dei dati sopra evidenziati la lettera del 6 febbraio 2009, che

profilo, non consente di sanare la nullità del verbale la circostanza della missiva inviata

presuppone la nomina del difensore d’ufficio (circostanza, peraltro, pacificamente
riconosciuta anche dei ricorrenti) costituisce certamente atto “comunque riconducibile”
al verbale di udienza (attesa la contestualità e lo specifico rinvio al verbale, contenuto
nella missiva), dal quale “desumere” la identità del soggetto partecipante all’atto.
4.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge per mancata
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, giustificando la richiesta sulla circostanza di
non avere avuto conoscenza dell’avviso previsto dall’articolo 415 bis del codice di rito e

2009 aveva depositato formale rinunzia al mandato, poiché non riusciva più a mettersi
in contatto con i propri assistiti. In conseguenza di ciò gli imputati non avrebbero avuto
conoscenza degli atti indicati.
5. La censura è infondata, in quanto, come evidenziato dalla Corte d’Appello, le notifiche
sono state regolarmente eseguite presso il soggetto che risultava difensore di fiducia
degli imputati, non rilevando, ai fini della possibilità di effettuare validamente gli avvisi
alle parti presso il difensore, la circostanza che questi abbia rimesso il mandato
difensivo, ove non sia stato ancora sostituito da un nuovo professionista (Sez. 3, n.
38039 del 20/06/2013 – dep. 17/09/2013, Ferraro, Rv. 256587).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27/05/2014

del decreto di citazione a causa del fatto che il difensore di fiducia, in data 7 gennaio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA