Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30797 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30797 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSCARINO ALFIO N. IL 11/06/1946
BOSCARINO MICHELE N. IL 29/04/1980
ZAPPALA’ CARMELO N. IL 02/02/1975
avverso la sentenza n. 4/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ADRANO, del
17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Boscarino Alfio, Boscarino Michele e Zappalà Carmelo propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di
Adrano, in grado di appello, in data 17 aprile 2013 che confermava la decisione

e Zappalà Carmelo erano stati ritenuti responsabili per avere offeso Tomasello
Salvatore, Zappalà Carmelo, per avere minacciato il medesimo Tomasello Salvatore di
un male ingiusto, Boscarino Michele, per avere minacciato la persona offesa e tutti gli
imputati per avere offeso l’onore e il decoro e minacciato di male ingiusto il predetto
Tomasello Salvatore. Reati commessi tutti in data 25 febbraio 2007.
2. Con il ricorso per cassazione la difesa degli imputati lamenta:

violazione di legge, poiché nel decreto di citazione a giudizio notificato agli imputati ed
ai difensori non risultava leggibile il timbro relativo alla nuova fissazione della prima
udienza di comparizione;

vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa;

violazione di legge riguardo alla consistenza della prova acquisite in dibattimento;

violazione di legge relativamente al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale
dell’istruttoria dibattimentale.

3. Con memoria depositata il 6 maggio 2014 il difensore di Tomasello Salvatore lamenta di
non aver ricevuto notifica del ricorso per cassazione, ma di aver ricevuto avviso di
fissazione dell’odierna davanti alla Corte di Cassazione concludendo, in via preliminare,
per la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per consentire la notifica del ricorso
per cassazione alla parte civile e, in subordine, il rigetto del ricorso, depositando nota
spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa dei ricorrenti lamenta violazione di legge poiché
il decreto di citazione a giudizio non conteneva adeguate indicazioni in ordine alla nuova
udienza di comparizione. In particolare, tale decreto non risultava leggibile nella parte
relativa al timbro posto in calce, con il quale veniva nuovamente fissata l’udienza di
comparizione. Si tratta di un vizio non sanato dalla circostanza che il difensore dei
ricorrenti, il quale si trovava casualmente all’interno dell’ufficio del Giudice di Pace di
Biancavilla, compariva al solo fine di far dichiarare la nullità.

adottata il 21 giugno 2012 dal Giudice di Pace di Biancavilla con la quale Boscarino Alfio

2. Il motivo è infondato. La questione riguarda il profilo della comprensibilità del
provvedimento, rappresentato da un timbro apposto in calce al decreto di citazione a
giudizio, davanti al Giudice di Pace, con il quale la originaria udienza del 21 ottobre
2010 era stata differita alla data indicata all’interno del timbro. Il giudice di appello ha
rigettato l’eccezione rilevando che il decreto di citazione diretta è stato notificato con
tutte le indicazioni indispensabili per individuare la sede processuale e la data del
processo.

contiene la dizione “si ripeta per l’udienza del 20 gennaio 2011″e che reca la data del
12 ottobre 2010. Oltre alla circostanza dell’oggettiva visibilità del decreto, seppure
apposto in maniera anomala in calce all’articolato decreto di citazione, senza ripeterne
le medesime caratteristiche grafiche, ai fini della comprensibilità del decreto milita la
circostanza oggettiva ed evidente che la notifica è intervenuta il 27 ottobre 2010, data
successiva a quella della originaria udienza fissata per il 21 ottobre 2010.
4. Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, poiché le dichiarazioni
della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado,
sono caratterizzate da contraddittorietà, genericità e vaghezza. Tali elementi
riguarderebbero le dichiarazioni rese da Tomasello Salvatore, con riferimento ai soggetti
che avrebbero espresso alcune dichiarazioni offensive; in particolare, quelle rese da
Tomasello Caterina e Tomasello Giuseppe. Inoltre, il teste Currò Placido ha dichiarato di
non avere udito alcuna parola ingiuriosa e il teste Maio Luca, entrambi i Carabinieri in
servizio, ha fatto riferimento solo alla presenza di animi esacerbati e non ad altri
elementi.
5. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge, poiché gli elementi probatori dichiarativi
raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di prime cure, risultano contraddittori ed insufficienti.
6. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché riguardano la idoneità del
materiale probatorio a fondare la dichiarazione di responsabilità.
7. Oltre alla considerazione che buona parte delle doglianze sono in fatto e non possono
essere valutate in questa sede, va rilevato che i presunti profili di incongruenza
evidenziati sono estrapolati dal materiale probatorio in modo irrituale, senza riportare,
per intero, la trascrizione delle deposizione o la documentazione relativa ai verbali di
udienza citati dalla difesa e tali modalità non consentono alla Corte di legittimità di
operare il controllo sulla congruità della motivazione. In ogni caso, buona parte dei
rilievi riguardano le dichiarazioni rese da Tomasello Caterina e Giuseppe, mentre
l’affermazione di responsabilità non si fonda su tali elementi, ma sulla versione fornita
dalla persona offesa, Tomasello Salvatore, riscontrata dalle dichiarazioni dei Carabinieri
Maio e Currò.

3. Rileva la Corte che il provvedimento in questione è rappresentato da un timbro che

8. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge per il rigetto della richiesta di
rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale nella parte in cui il Tribunale ha
affermato che le questioni processuali sollevate avrebbero dovuto essere eccepite prima
della discussione finale. Al contrario l’istanza di rinnovazione parziale era stata avanzata
dalla difesa già con l’atto di appello e ribadita in sede di discussione del gravame. Sotto
altro profilo richiede l’esame del teste Rapisarda Francesco.
9. Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata il

verbale, in occasione della discussione, delle conclusioni delle parti e della richiesta di
rinnovazione della istruttoria dibattimentale formulate in sede di discussione finale. In
quella sede il giudice ha fatto presente che tale questione avrebbe dovuto essere
sollevata prima della discussione dell’appello e, conseguentemente, ha rigettato la
richiesta di rinnovazione in quanto non necessaria per la decisione del giudizio di
secondo grado. In sede di appello la difesa si era limitata chiedere la rinnovazione
parziale dell’istruzione dibattimentale, con riferimento all’esame del solo teste
Rapisarda Francesco.
10.In proposito giova rammentare che, perché il Giudice di appello possa procedere alla
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è necessario che la relativa richiesta sia
formulata nelle forme tipiche di cui all’art. 603, n. 1, c.p.p., e che il Giudice ritenga
nella sua discrezionalità di non poter decidere allo stato degli atti, risultando la stessa
richiesta idonea ad apportare elementi utili alla formazione del suo convincimento.
11.Alla luce dell’anzidetto principio non si presta a censure l’ordinanza del Tribunale – le cui
argomentazioni sono state riprese nella sentenza di appello – avendo il giudice a quo
ampiamente evidenziato la tardività, in parte, delle deduzioni istruttorie, e, nel resto,
con logica motivazione strettamente correlata agli atti la completezza dell’istruttoria di
primo grado, la superfluità dei nuovi accertamenti come richiesti.
12.Infondate, infine, appaiono le deduzioni oggetto della memoria della parte civile, atteso
che l’eventuale omessa notificazione del ricorso per cassazione dell’imputato alle parti
civili non dà luogo a nullità di ordine generale, ne’ a decadenza dell’impugnazione,
trattandosi di circostanza non prevista dall’art. 591 cod. proc. pen. quale causa di
inammissibilità (Sez. 6, n. 3056 del 12/01/1995 – dep. 22/03/1995, Colangelo, Rv.
201086 – inoltre Sez. 2, Sentenza n. 47412 del 05/11/2013 Ud. (dep. 29/11/2013 )
Rv. 257482), mentre è pacifico che la stessa ha ricevuto comunicazione della data
udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione.
13.11 mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel corso
dell’udienza avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su
tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella
depositata unitamente alle note del 6 maggio 2014 (Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012 dep. 24/10/2012, Adamo ed altri, Rv. 253808). Infatti, nel giudizio di legittimità non

/1-

giudice di secondo grado, prima di ritirarsi in camera di consiglio, ha dato atto a

può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria dal difensore della parte civile,
dovendo egli, in virtù dell’espresso richiamo effettuato dall’art. 614, comma primo, cod.
proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di
primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in
udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma
dell’art. 523, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 22209 del 07/01/2010 – dep.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27/05/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

10/06/2010, Sollima, Rv. 247359)

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