Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30793 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30793 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO LUCIANA N. IL 24/10/1971
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 22/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, e rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Rizzo Luciana propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa
dal Tribunale di Vallo della Lucania, in sede di appello, in data 22 maggio 2012 che
confermava la decisione presa dal Giudice di Pace di Pisciotta del 6 dicembre 2010, di
condanna dell’imputata alla pena di euro 700 di multa, oltre al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile, Milone Giuseppina, da liquidare in separata sede, per
i reati previsti dagli artt. 582 e 612 del codice penale, unificati dal vincolo della
continuazione.
2. Avverso la sentenza del primo giudice, Rizzo Luciana aveva proposto appello, con
riferimento al capo della sentenza relativo alle statuizioni civili, eccependo
l’inammissibilità della costituzione di parte civile, l’insussistenza della prova della penale
responsabilità dell’imputata, l’assenza dei presupposti del delitto di minaccia e l’omessa
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Le censure sono
state ritenute infondate dal Tribunale, che ha rigettato l’appello con condanna
dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa di Rizzo Luciana
lamentando:

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla costituzione di parte civile
presentata dal sostituto processuale del difensore nominato dalla parte civile;

vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale
della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo d’impugnazione la difesa della ricorrente lamenta che la persona
offesa aveva conferito procura speciale al difensore di fiducia, mentre l’atto di
costituzione di parte civile è stato depositato da altro difensore, nominato sostituto
processuale dal difensore di fiducia, aggiungendo che la persona offesa, Milone
Giuseppina, non era presente in udienza al momento di tale adempimento.
2. Il motivo è infondato. Preliminarmente va rilevato che il sostituto processuale, nominato
sulla base della procura speciale conferita al difensore di fiducia che a tanto abilitava il
professionista, si è limitato a depositare l’atto di costituzione di parte civile redatto e
sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. La ricorrente richiama le decisioni
della giurisprudenza di legittimità le quali, correttamente, affermano che la nomina di
un sostituto processuale (art. 102 cod. proc. pen.) attribuisce al sostituto i poteri

t.

derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i
poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui
è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile. Tale potere è delegabile solo dalla
persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l’assenza
di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l’azione civile nel processo
penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che
consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente. (Sez.

13699 del 27/01/2006 – dep. 19/04/2006, Ibrahim, Rv. 234742)
3. Il principio trova la propria

ratio nella diversa attribuzione della rappresentanza

sostanziale rispetto a quella processuale. Pertanto, la nomina di un sostituto ai sensi
dell’art. 102 cod. proc. pen. attribuisce a quest’ultimo i poteri conferiti al difensore con
il rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri, di natura
sostanziale o processuale, che le parti del processo possono attribuire al loro difensore
ed, in particolare, il potere di costituirsi parte civile. Questo potere – identificabile nella
legittimato ad causam – rimane attribuito alla persona offesa o al danneggiato che lo
può delegare, con il rilascio di apposita procura (che può essere contenuta nel
medesimo atto con cui viene rilasciato il mandato alle liti), al difensore o ad un terzo.
4. Nel caso in esame, però, la procura speciale prevede espressamente la facoltà per il
procuratore speciale di attribuire tali poteri ad un delegato e tale potere è conferito
direttamente dal rappresentato (persona offesa). Tale attribuzione di poteri non è in
contrasto con le norme del codice di rito penale, poiché l’azione civile nel processo
penale, per il disposto dell’art. 76 cod. proc. pen., è esercitata – da chi è legittimato ad
causam – mediante la costituzione di parte civile, la quale non deve avvenire
necessariamente a mezzo di procuratore speciale, come è reso evidente dall’uso della
locuzione “anche”, che consente processualmente tale attività.
5. Nel caso in esame, infatti, la procura prevede espressamente il potere di nominare un
sostituto e di approvare l’operato di tale soggetto, con una delega che proviene
direttamente dal delegante in favore del delegato, attribuendogli un potere specifico,
quello di nominare un sostituto, ratificando il suo operato.
6. Dal punto di vista civilistico la disposizione non è contrasto con il principio delegatus
delegare non potest che può trovare rigorose applicazioni solo nel campo del diritto
pubblico – salvo le espresse deroghe legislative – ma non opera nel campo del diritto
privato, dove, se non è ammessa la delega di determinate potestà o attribuzioni (ad
esempio, in tema di patria potestà), e tuttavia consentito il conferimento di singoli
poteri rappresentativi nei rapporti con i terzi (Sez. 3, Sentenza n. 2663 del 23/04/1980,
Rv. 406420).
7. Di conseguenza il rappresentato può autorizzare il rappresentante a delegare in tutto o
in parte i propri poteri a terzi, se autorizzato nella procura. E non vi sono dubbi sul fatto

4

4)/

5, n. 19548 del 03/02/2010 – dep. 24/05/2010, Schirru e altro, Rv. 247497; Sez. 3, n.

che tale delega sia stata prevista dal rappresentato. Pertanto, non ricorrendo alcun
divieto di legge in ambito civilistico a che il rappresentante deleghi determinate
attribuzioni e considerato che l’azione civile nel processo penale, per il disposto dell’art.
76 cod. proc. pen., non deve essere esercitata esclusivamente a mezzo di procuratore
speciale, appare legittimo il negozio nel quale il rappresentato abbia attribuito al
delegato con procura speciale la possibilità di trasferire i medesimi poteri al sostituto e
cioè il potere di costituirsi parte civile.

ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, rilevando
che la stessa, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, si asterrà dal
commettere reati per il futuro poiché i fatti contestati non sono gravi e le condanne
risultanti dal casellario giudiziale non sono ostative alla concessione del beneficio.
9. Il motivo è inammissibile, poiché l’appello era stato proposto soltanto agli effetti civili e
ciò non consente di formulare censure, in sede di legittimità, che riguardano il
trattamento sanzionatorio penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27/05/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

8. Con il secondo motivo di ricorso la Rizzo lamenta manifesta illogicità della decisione in

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