Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30791 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30791 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTRO GAETANO N. IL 20/01/1946
avverso la sentenza n. 22/2010 TRIBUNALE di ROSSANO, del
26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Gianluca Nastro, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Castro Gaetano propone ricorso per cassazione contro la sentenza

decisione di condanna adottata dal Giudice di Pace di Rossano in data 2 febbraio 2010.
2. Castro Gaetano era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 582 del
codice penale, per avere cagionato lesioni personali a Molino Gaetano, colpendolo con
un cacciavite e spingendolo al punto da farlo rovinare sul pavimento, in data 17 luglio
2005. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’affermazione di responsabilità
penale di Castro era fondata non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche
sulle univoche deposizioni dei testi escussi, nonché sul referto del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Rossano dal quale risultava, sia che, il giorno 13 luglio 2005 Molino
Gaetano si era recato presso il nosocomio riferendo dell’aggressione, sia l’esistenza di
lesioni compatibili con la dinamica riferita dai testimoni.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
lamentando:

violazione di legge in relazione al rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale in ordine all’escussione di due testimoni che avrebbero assistito al reato;

vizio di motivazione sulla presunta univocità delle deposizioni dei testi Porro e Campo,
costituenti riscontro alle dichiarazioni della persona offesa;

vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il reato contestato è stato consumato il 17 luglio 2005
e, quindi, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi – sia secondo il previgente
testo dell’art. 157 c.p. che di quello modificato dalla L. n. 251 del 2005, con la
sospensione dei termini, è maturato il 13 gennaio 2013, ovvero successivamente alla
pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i motivi d’impugnazione, per quel
che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si
deve tenere conto anche in sede di legittimità.
2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2,
perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del Castro dalla motivazione delle due
sentenze, non risulta evidente l’estraneità del ricorrente ai fatti contestati.

4.72-i

emessa dal Tribunale di Rossano Calabro in data 26 marzo 2012 che confermava la

Cosicché è necessario prendere atto dell’intervenuta causa estintiva e annullare senza
rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
3. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi
dell’art. 578 c.p.p.
4. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente lamenta il rigetto dell’istanza di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’articolo 603 del codice di rito,
evidenziando che la difesa dell’imputato aveva chiesto ammettersi l’escussione di due

tempo e di luogo. Tale circostanza emergerebbe dal contenuto della sentenza n. 624 del
2011 emessa dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice di appello, a carico
dell’odierna persona offesa. Il giudice di merito ha rigettato la richiesta effettuando una
prognosi, non limitata alla rilevanza dell’oggetto della testimonianza, ma indebitamente
estesa al presumibile dispiegarsi del narrato dei testi in dibattimento. Al contrario, la
prova potrebbe risultare decisiva, non soltanto con riferimento all’an, della
colpevolezza, ma anche fornire nuovi elementi riguardo a eventuali esimenti o
circostanze attenuanti.
5. La richiesta di riapertura dell’istruttoria è stata correttamente rigettata dal giudice di
secondo grado evidenziando che si tratta di un istituto di carattere eccezionale che
presuppone l’assoluta necessità di assumere prove nuove che risultino determinanti per
la ricostruzione completa dei fatti. Al contrario, il giudice ha puntualizzato che il teste
Smeriglio Giuseppe era già stato escusso davanti al Giudice di Pace all’udienza del 29
aprile 2008 e, rispetto a tale precisazione, la difesa del ricorrente non ha evidenziato
alcun profilo critico in sede di legittimità. Quanto alla posizione del teste Marra
Leonardo, come emerge dal contenuto della sentenza del Tribunale di Rossano n.
624/2011, in atti, e come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado, il
teste non era presente ai fatti, per avere assistito alla seconda aggressione (oggetto del
procedimento concluso con una citata sentenza del Tribunale di Rossano n. 624/2011),
posta in essere, per quello che è dato leggere, dai fratelli Molino in danno di Castro

testimoni che avrebbero assistito ai fatti per cui è processo, nelle stesse circostanze di

Gaetano. Sotto tale profilo appare logica e ragionevole la motivazione del giudice di
secondo grado in ordine all’irrilevanza della decisione di condanna oggetto della citata
sentenza, poiché l’affermazione di responsabilità relativa al presente procedimento si
fonda sulle dichiarazioni della persona offesa e sui referti medici. La circostanza che tale
episodio possa avere costituito il movente dell’azione aggressiva posta in essere, a parti
invertite, il medesimo giorno, in un secondo momento, costituisce profilo verosimile che
non modifica l’assetto probatorio e non rende determinanti e indispensabili i nuovi
mezzi di prova richiesti.
6. Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
per avere il giudice di appello fondato la responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni
della persona offesa, riscontrate dalle “univoche deposizioni dei testi Porro e Campo”. Al
4′-/

contrario, come emerge dal contenuto della sentenza n. 624/2011 del medesimo
Tribunale, di condanna della persona offesa per un’aggressione ai danni dell’imputato,
avvenuta nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, le dichiarazioni rese dai testi
Campo e Porro sono state ritenute inattendibili, tanto che ne è stata disposta la
trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
7. La censura è destituita di fondamento. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in
ordine alla sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dai testi Campo e Porro rispetto alla

testimoni che avevano assistito all’aggressione posta in essere nei confronti della
persona offesa. Tali dichiarazioni non sono state in alcun modo contrastate dal
contenuto della deposizione della teste Rodriguez e tale circostanza non è stata oggetto
di censure da parte della difesa del ricorrente in sede di legittimità.
8. Per il resto la doglianza è assolutamente generica, poiché si limita a evidenziare che
nella decisione allegata al ricorso, il giudice avrebbe disposto la trasmissione degli atti
alla Procura, senza riportare le presunte specifiche interferenze e contraddizioni rispetto
alla presente vicenda processuale.
9. Con il terzo motivo Castro Gaetano lamenta la sostanziale assenza di motivazione
riguardo alla congruità della pena irrogata, essendosi il giudice di secondo grado
limitato a un’apodittica affermazione di congruità della stessa “tenuto conto delle
modalità del fatto”.
10.La censura, riguardando profili sanzionatori, è irrilevante perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.
11.Con l’ultimo motivo di ricorso Castro lamenta la mancata escussione di parte dei testi
indicati nella lista depositata. La questione è implicitamente superata e assorbita nella
motivazione adottata dal giudice di merito riguardo alla completezza del materiale
probatorio in atti con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale.

P.Q. M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma il 27/05/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

versione fornita dalla persona offesa, riportando in sintesi le dichiarazioni rese dai

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