Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3079 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3079 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRETE PASQUALE N. IL 14/12/1960
avverso la sentenza n. 10578/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 19/09/2013

t

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato PRETE Pasquale, personalmente ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione degli 546 cpp, 648 cp perché la cortd’appello ha affermato la
responsabilità dell’imputato in mancanza della prova che l’imputato abbia
ricevuto da terzi la res illecita che poteva essere acquisita con strumenti
acquistabili da chiunque in negozi di elettronica a prezzi non elevati

“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett.
c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109].
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che la Corte territoriale ha
preso in considerazione le doglianze proposte con l’atto di gravame e ha dato
risposta adeguata alle stesse.
IN questa sede il ricorrente formulando censure in fatto, di contenuto generico
involgenti aspetti inerenti il merito della vicenda, si limita a riproporre quanto è
già stato oggetto di doglianza in appello, senza formulare critiche specifiche alt
amotivazione del provvedimento impugnato

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso i,.oma il 19.9.2013

Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del seguente condiviso principio

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