Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3079 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3079 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIVORI FABRIZIO N. IL 11/01/1978
FRANCHINI FRANCA N. IL 29/11/1973
avverso la sentenza n. 57/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
02/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \la,
che ha concluso per JA
U1,–7 Lj

Data Udienza: 04/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 02/03/2015 il Tribunale di Genova: a) ha dichiarato
inammissibile per tardività l’appello proposto nell’interesse di Fabrizio Sivori e
Franca Franchini nei confronti della decisione di primo grado, che aveva
condannato i due appellanti alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni,
avendoli ritenuti responsabili, il primo dei reati di cui agli artt. 612, 594, 582
cod. pen. e la seconda del reato di cui all’art. 594, cod. pen., contestati come
commessi in danno di Paolo Marcon; b) ha dichiarato l’inammissibilità

imputati, a seguito della proposizione dell’appello ad opera della parte civile; c)
ha rigettato l’appello proposto dalla parte civile, in relazione al capo della
sentenza del giudice di pace, che aveva assolto il Sivori dal reato di cui all’art.
582 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione in data anteriore alla
citata sentenza di primo grado.
2. Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato
ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione dell’art. 595, comma 1,
cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l’appello
incidentale, ritenendolo proponibile solo da chi non abbia già proposto
impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
per avere il Tribunale, in assenza di appello del P.M., modificato la pronuncia di
primo grado di assoluzione nel merito per il reato di lesioni, dichiarando estinto il
reato per prescrizione.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in
relazione all’art. 157 cod. pen., per avere omesso il Tribunale di rilevare
l’intervenuta estinzione, prima della decisione di primo grado, anche dei reati
diversi da quello>di cui al capo b.
2.4. Con un quarto motivo, si prospetta questione di legittimità costituzionale
dell’art. 172 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte
in cui “non prevede la proroga delle attività difensive in scadenza nel giorno di
sabato al primo giorno non festivo successivo”.

Considerato in diritto
1. Esaminando, per ragioni di ordine logico, la prospettata questione di
legittimità costituzionale, si osserva che essa, anche a voler ammettere che
implichi l’impugnazione del capo di sentenza che ha concluso per
l’inammissibilità per tardività dell’appello principale (impugnazione in assenza
della quale la questione non sarebbe evidentemente rilevante), è comunque
manifestamente infondata.
1

dell’appello, qualificato come incidentale, proposto nell’interesse dei medesimi

L’orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di termini processuali, è
prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno
festivo, da individuarsi tra quelli menzionati dagli artt. 1 e 2 legge n. 260 del
1949, come modificati dall’art. 1 legge n. 54 del 1977 e dall’art. 1 d. P.R. n. 792
del 1985 (Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv. 248373, la quale ha
precisato, in motivazione che il sabato non è giorno festivo, non essendo
applicabile, in via analogica, la disposizione dell’art. 155 cod. proc. civ.) riposa,
infatti, sulla chiara lettera della legge e non si espone ad alcuna violazione del

processo civile e di quello penale e delle loro finalità.
Del tutto razionalmente, allora, il legislatore ha dettato, con riguardo al processo
penale, una disciplina differenziata, che garantisce l’esercizio della difesa, dando
peculiare risalto alle attività da svolgersi durante l’udienza – e prevedendo, in
conseguenza, una articolata disciplina dell’impedimento dell’imputato o del suo
difensore di comparire – anziché valorizzare l’astratta difficoltà di svolgere fuori
udienza alcune attività nel giorno di sabato.
D’altra parte, ove il mancato rispetto del termine scaturisca dal verificarsi di
eventi riconducibili alle nozioni di caso fortuito e di forza maggiore, le parti
dispongono del rimedio di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che, nel
caso di specie, non risulta essere stato attivato.
2. Ciò posto, si osserva che l’appello proposto dalla parte civile era
inammissibile, giacché era diretto contro una sentenza di assoluzione per un
reato che si era già prescritto (in data 28/11/2013), quando era stata
pronunciata in data 05/03/2014 la sentenza di primo grado.
Ne discende che la sentenza di condanna al risarcimento dei danni richiesta dalla
parte civile al giudice di appello non poteva essere adottata, giacché l’art. 578
cod. proc. pen. presuppone che sia intervenuta una sentenza di condanna in
primo grado, in data anteriore al verificarsi della prescrizione.
Pertanto, l’appello proposto dalla parte civile era, per come formulato,
inammissibile.
Ed è appena il caso di ribadire che l’inammissibilità dell’impugnazione, ancorché
non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla
Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia
pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause
di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 2, n. 40816 del
10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359).
L’inammissibilità dell’appello comporta, per un verso, l’annullamento senza rinvio
della decisione impugnata, quanto alla declaratoria di estinzione per prescrizione
2

principio di uguaglianza e del diritto di difesa, in ragione del diverso oggetto del

del reato di cui al capo b) — con la conseguenza che rimane ferma, secondo la
richiesta sviluppata nel secondo motivo di ricorso, la pronuncia assolutoria di
primo grado — e, per altro verso, la sicura inammissibilità dell’appello qualificato
come incidentale dagli imputati, ai sensi dell’art. 595, comma 4, cod. proc. pen.
(ossia, in altre parole, l’inammissibilità per manifesta infondatezza del primo
motivo di ricorso)
A quest’ultima conclusione, peraltro, si sarebbe ugualmente giunti, considerando
che l’appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della

essenziale con essi (Sez. 6, n. 1187 del 29/05/2014 – dep. 13/01/2015, G, Rv.
261834; sulla scia di Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006 – dep. 09/03/2007,
Michaeler, Rv. 235699, la quale puntualizza anche che se ciascun capo è
concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione,
ai quali fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le
parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su
ciascun reato).
3. Va, infine, aggiunto, con riferimento al terzo motivo di ricorso, che
l’autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in
relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del
reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili
con riferimento agli altri addebiti (Sez. 6, n. 33030 del 29/05/2014, A, Rv.
259860).
P.Q.M.
Dichiarata l’inammissibilità dell’appello della parte civile, annulla senza rinvio la
sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di estinzione per
prescrizione che elimina, rimanendo ferma l’assoluzione per il reato di cui all’art.
582 cod. pen., pronunciata in primo grado. Dichiara inammissibile nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma il 04/11/2015
Il Componente estensore

P

dente

decisione oggetto dell’appello principale nonché a quelli che hanno connessione

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