Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30789 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30789 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tumminello Antonio, nato a Palermo il 20.1.1952, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Roma 1’11.6.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigiiere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 25/02/2014

1. Con sentenza pronunciata 1’11.6.2013 la corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Tivoli, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto, in data 21.10.2010 aveva
condannato Tumminello Antonio, imputato dei reati di cui agli artt. 612,
cpv., 660 e 595, c.p., commessi in danno di Maltese Antonina, alla pena

favore della persona offesa, costituita parte civile, dichiarava non doversi
procedere nei confronti del suddetto imputato in ordine al reato di cui
all’art. 660, c.p., perché estinto per prescrizione, rideterminando, di
conseguenza il trattamento sanzionatorio in favore del reo e
confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento,

ha proposto tempestivo ricorso per cassazione

l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando vizio di
motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge, in quanto:
1) la querela a firma della Maltese Antonina, depositata in data
25.9.2006 dall’avv. Dolores Castelli, è da ritenersi nulla perché priva
della autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato
designato come difensore; 2) la lista testi della persona offesa avrebbe
dovuto essere rigettata perché depositata il 5.3.2010 dail’avv. Dolores
Castelli priva del mandato difensivo e, quindi ael relativo potere; 3)
dell’ordinanza con cui il giudice di primo grado, all’udienza del
21.10.2010, dopo che era stato negato il consenso alla rinnovazione del
dibattimento mediante la lettura degli atti, aveva rigettato le eccezioni di
nullità della querela, non è stata data lettura, per cui la difesa
dell’imputato ha appreso le ragioni del rigetto solo con ia pubblicazione
della sentenza, senza avere avuto pertanto la possibiiità di adeguare le
proprie difese alla nuova situazione processuaie; 4) non è stato
effettuato l’esame dell’imputato, sebbene questuitirno ne avesse fatto
richiesta, concludendosi il processo di primo g: -ado all’udienza del
21.10.2010, dove, sulla base degii accordi presi

il precedente

giudice, si sarebbe dovuto, invece, procedere scio all’esame dei testi
Pisu e Reggimenti, con rinvio ad una successiva udienza per I esame del

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ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in

Tumminello; 5) non si è proceduto alla revoca della costituzione di parte
civile, nonostante il difensore di quest’ultima, al termine della
discussione, non abbia presentato né le conclusioni scritte, né la nota
spese; 6) difetta, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, la prova certa in
ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati per

2. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili i motivi sui
quali si fonda, sia perché manifestamente infondati o generici, sia
perché meramente ripetitivi delle doglianze disattese dal giudice di
appello.
3. In particolare, con riferimento ai motivo di ricorso sub n. 1), va
rilevato che la querela del 2.10.2006, integrativa del contenuto di quella
presentata il 25.9.2006, cui si riporta espressamente, è stata firmata
dalla parte civile, con sottoscrizione autenticata dali’avv. Caianiello, che
risulta essere stato nominato difensore delrnpuàta nell’atto di
costituzione di parte civile, depositato all’udienza del 6.5.2010.
Può, dunque, legittimamente affermarsi con la corte territoriale, che la
firma della querelante sia stata autenticata da chi era stato già all’epoca
tacitamente nominato quale difensore di fiducia della Maltese per facta

condudentia.
Come è noto, infatti, per costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, è valida la nomina oel difensore di fiducia, pur se non
effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96
c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa
desumersi per “facta concludentia”, quali l’attività di autenticazione,
l’elezione di domicilio del querelante presso lo studio del difensore, la
presentazione dell’atto all’autorità competente

ad opera dei legale,

l’attività difensiva svolta nel successivo giudizio (cfr. Cass., sez. II,
22/02/2011, n. 15740, rv 249538;

Cass., sez. un.,

11/7/2006, n.

26549, Scafi).
3.1 Identiche considerazioni, in quanto la lista testi della persona offesa
risulta depositata

il 5.3.2010 a firma del sudGetto avv. Caianiello,

valgono anche per il motivo sub n. 2).

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i quali il Tumminello ha riportato condanna.

3.2 In relazione al motivo sub n. 3), del pari se ne deve osservare la
manifesta infondatezza e la concorrente genericità, non avendo il
ricorrente indicato, se non con una formula assolutamente apodittica,
quale effettivo pregiudizio per il suo diritto di difesa sarebbe derivato
dall’avere appreso solo con la pubblicazione della sentenza le ragioni

rigettava le eccezioni formulate sull’esistenza cielia condizione di
procedibilità, rappresentata dalla querela, ordinanza, che, giova
ricordare, poteva essere impugnata solo con l’impuonazione della
sentenza ed il cui contenuto, essendo stata depositata ed allegata al
verbale d’udienza, giusto il aisposto dell’art. 481, co. 2, c.p.p., era in
ogni momento conoscibile dalla oifesa dell’imputato.
3.3 Quanto al mancato esame dell’imputato, anche in questo caso del
tutto correttamente la corte di appello ha rilevato che non risulta né dal
verbale dell’udienza del 21.10.201G, né dalle relative trascrizioni, che vi
sia stata in quella sede una richiesta del difensore dei ‘i -un- in-lindi° di
rinvio dell’udienza per consentire l’esame di quest’ultimo.
Di conseguenza appare del tutto priva di fondamento la doglianza sul
punto del difensore dell’imputato, che ha dimostrato di non avere
evidentemente alcun interesse a far valere con I nuovo giudice, dopo la
rinnovazione del dibattimento che presuppone i’azzeramento di quanto
avvenuto in precedenza nella sede processuale, ‘l’accordo’ sul momento
in cui si sarebbe dovuto procedere all’esame dei Turnminello preso con il
precedente giudice.
3.4. Manifestamente infondato appare, inoltre, il motivo di ricorso sub n.
5), in quanto, come affermato dalla giurisprudenza assoiutamente
costante della Corte di cassazione, le conclusioni ovali dea parte civile,
formulate successivamente a quelie scritte non costituiscono revoca
implicita della costituzione ai parte civile qualora, come nei caso in
esame, si richiamino a quelle scritte, ritualmente presentate
nell’originario atto di costituzione, depositato ali’Laienza dei 6.5.2010,
con una richiesta di risarcimento nel confronti dei Turnrnineilo pari a

poste a fondamento dell’ordinanza con cui il giudice di primo grado

100.000,00 euro (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 22/06/2007, n. 27347,
rv. 237261).
All’udienza del 21.10.2010, peraltro, come rilevato dalla corte
territoriale, il difensore della parte civile non solo concludeva
riportandosi al contenuto della depositata costituzione di parte civile, ma

3.5. Inammissibile per assoluta genericità appare, infine, il motivo di
ricorso sub n. 6).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto neil’interesse
del Tumminello va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una
somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo lìssare in euro
1000,00, tenuto conto della evidente inammissibilità del ricorso,
facilmente evitabile da parte del difensore dell’ii -nputato, crie, quindi,
non può ritenersi immune da colpa nella determinazione delle
evidenziate ragioni di inammissibiiità (cfr. Core Costituzionale, n. 186
del 13.6.2000).
Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

provvedeva anche a depositare la relativa nota spese.

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