Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30788 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30788 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Mingardi Stefano, nato a Milano il 17.10.1965 e da Torello Guido, nato a
Nizza Monferrato 1’11.8.1960, avverso la sentenza pronunciata dalla
corte di appello di Torino il 30.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnazo ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giovanni D’Angelo, cne na concluso per i’inammissibilità
del ricorso del Torello e per il rigetto de ■ ricorso del ‘Mingardì.
udito per il Mingardi, il difensore di fiducia, avv. Stefano Toniolo del Foro
di Milano, che ha concluso per l’accùdiimento dei ricorso

Data Udienza: 25/02/2014

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 30.1.2013 la corte di appello di Torino
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Torino, pronunciando in sede di giudizio abbreviato,

qualità, il primo di amministratore celia società “S2 srl”, dichiarata fallita
dal tribunale di Torino, il secondo di concorrente esterno, alle pene,
principali ed accessorie ritenute di giustizia, noncné al risarcimento dei
danni derivanti da reato in favore oeiia costituita parte civile ‘fallimento
S2 srl”, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, c.p., 217, co. 1 , n. 2),
I. fall., ed il solo Mingardi, anche dei delitto di cui al comma 2 del
medesimo articolo, così diversamente quaiificato il fatto ad essi
contestato e con limitazione al va:ore di 320.000,3(3 euro delle condotte
distrattive, con esclusione di quella oggetto oeiia quercia presentata
dalla società “Biella Leasing” e dell’aggravante di cui ail’arE. 219, co. 1, I.
fa Il.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale hanno proposto

tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia, articolando distinti cnotivi di irnpugnazione.
2.1 In particolare il Torello lamenta: 1) violazione di legge in relazione
all’art. 127, c.p.p., in quanto l’udienza è stata celebrata innanzi alla
corte di appello di Torino, in camera di consiglio, il 30.1.2013, in
assenza dell’imputato, indicato nel relativo verbale come “detenuto per
altra causa rinunciante a comparire”, pur intendendo il Torello
partecipare all’udienza, come rappresentato nell’occasione dall’avv.
Bava, sostituto processuale del difensore cii fiducia dei ricorrente, avv.
Maris, che rendeva edotto il collegio anche dello stato di detenzione del
Torello, arrestato pochi giorni prima, presso il carc2re romano di “Regina
Coeli”; 2) manifesta illogicità della rnotivazione della sentenza
impugnata, in quanto la corte ten- itoriaie non ha riconosciuto in favore
dell’imputato le circostanze attenuand generiche in ragione dei suoi
precedenti penali, senza consioerare altri elementj eo, in particolare, le

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aveva condannato Mingardi Stefano e Torello Guido, nelle rispettive

relazioni e le ordinanze del tribunale di sorveglianza di Torino, utili per
accertare e valutare l’intensità del dolo dell’imputato e la sua capacità a
delinquere.
2.2 Il Mingardi, nel ricorso a firma dell’avv. Toniolo, lamenta: 1) il vizio
di cui all’art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., per inosservanza di norme

c.p.p., per avere la corte di appelb rigettato istanza di differimento
dell’udienza per l’esistenza di un iegittimo assoiuto lmpedimento a
comparire dell’unico difensore del Mingardi, in cuanto, ad avviso del
ricorrente, il disposto dell’art. 420 ter, e.p.p., deve trovare applicazione
anche nel giudizio di appello su sentenza emessa in sede di giudizio
abbreviato; 2) vizio di motivazione della sentenza impugnata in
relazione alla asserita irregolare contabilizzazione dei ed. ‘giro assegni”,
oggetto dell’imputazione per il delitto di cui aii’art, 217, eo. 2, i. fall.,
evidenziando, al riguardo, come il Mingaroi abbia messo a disposizione
tutte le scritture contabili in sud possesso e come l’esame della
documentazione contabile abbia consentito ci escludere già in primo
grado l’ipotesi di reato originariamente forrnuiata di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, “essendo impossibile affermare”, come scrive il
primo giudice, “che i libri e le scritture furono occultati/distrutti e che
essi erano tenuti in guisa da non rendere possibile ia ricostruzione del
patrimonio e del movimento degii affari, essendovi stata pacificamente
una contabilizzazione perfino del giro assegni”, in virtù deiia quale è
stato possibile verificare che Varnmontare aegli assegni versati sul conto
corrente della società fallita era superiore all’ammontare oegli assegni
pagati dal Mingardi ai Torello, per cui non duò affermarsi che il
ricorrente non abbia tenuto i libri e le altre suiilcure contabili prescritti
dalla legge ovvero che li abbia tenuti in maniera irregolare

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incompleta;

3) vizio di motivazione della sentenza :i -ripugnata in ordine alla
quantificazione della pena ed al ia maneat3 so 2
. ,7ituzione cella pena
detentiva in quella pecuniaria,

pì .,.:)i in relazi ,J-, e ai quei

la corte

territoriale non ha preso in considerazione l’incensuratezza del rslingardi,
il suo comportamento processuale e :a sua personaUà..

processuali stabilite a pena di nullità assoluta a norma dell’art. 179,

3. I ricorsi non possono essere accolti, sia pure per . -agioni diverse.
4. Inammissibile deve ritenersi il ricorso del Torelle.
4.1 Il primo motivo, infatti, appare manifestamente infondato, in
quanto, come si evince dagli atti, consultabil; in questa sede di
legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, nonché dal

di Roma, si dava atto dell’intervenuta rinunzia de. Torello a comparire
all’udienza innanzi alla corte oi appello di Torinc„ circostanza in tutta
evidenza incompatibile con la voicà di segno cotrario di cui si è fatto
espressione, verbalmente, il difensore presente aii’udienza.
Né va taciuto che, come affermato da un condivisioiie ari .esto di questa
Corte, la volontà di comparire deve essere rnanestata dall’imputato e
non dal difensore (cfr. Cass., sez. i, G8/01/1998, n. 4214 )- .
4.2 Inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso
dell’imputato, in quanto con esso si deducono censure attinenti al merito
del trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di iegittimità.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza ai legittimità
assolutamente prevalente, ai fini celia concessione o dei diniego delle
circostanze attenuanti generiche, à sufficiente cne il giudice di merito
prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o
quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione
del beneficio; e il reiativo apprezzamento discrezionale, laddove
supportato da una motivazione idonea a fai – emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso g;udice circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e aila pei -sonalita del reo, non è
censurabile in sede di legittimita se congruamente motivato. Ciò vale, “a
fortiori”, anche per il giudice o’appeilo, 1 quale, puí – non dovendo
trascurare le argomentazioni dit’ensive deli’appeilante, non è tenuto a
un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favGrevoí. o sfavorevoli,
dedotti dalle parti, ma, in una visione giodaie d; ogni particoiarità del
caso, è sufficiente che dia l’indica.zione di que.tl ritenuti riievanti e
decisivi ai fini della concessione o de diniego, rirria, – erico implicitamente

verbale di udienza, con fax n. 002102, inoltrato dalla casa circondariale

disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza Ci stretta contestazione
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 03/10/2009, n. 42314).
A tali principi risulta pienamente conforme la motl ,.., azione della sentenza
impugnata, dalla quale si evince inequivocabilrrente come il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del

dell’indagato, alla luce dei suoi piecedenti penali,

a giudizio della

corte territoriale, ne evidenziano ia particolare capacita a delinquere.
5. Infondato, invece, appare il ricoi -sd el Mingard._
5.1. Quanto alla doglianza sub n. .), ritiene i! Coiiegio cne non vi siano
ragioni per discostarsi dall’orientamento giurispreeenziale prevalente in
sede di legittimità, secondo cui al piroceoimento carnevale cei giudizio
abbreviato di appello non si applica i’art. 423 ter, comma5

,

c.p.p., che

impone il rinvio del procedimento in caso oi impeeiniento del difensore.
Nella menzionata udienza carneraie, infatti, ia presenza delle parti è
facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, ciall’art. 599
comma 2, c.p.p., che, ove abbia manifestato ia volontà di presenziare
alla udienza, questa deve essere rinviata in caso’ di suo legittimo
impedimento (cfr., ex piurimis„ Cass., sez. I, 24;11/20ii, n. 6937, rv.
252401; Cass., sez. V, 36/04/2006, n. 16555, rv. 234430; Cass., sez.
VI, 24/05/2006, n. 23778, rv. 234,26; Cass., sez. Iv, 14/07/2008, n.
33392, rv. 240901).
5.2 Del pari infondata risulta la censura di cui al punto n. 2).
Ed invero la corte territoriale, con motivazione acorofordita ed immune
da vizi, richiamando i risultati cui è pervenuto eiega sua reazione il
consulente tecnico del pubblico rniOste.ro dott. Gadlone nell’affrontare la
problematica relativa ai riscontro tra le operazieri bancarie in entrata,
riguardanti il “giro assegni” per cui è processo e !e risultanze della
contabilità, ha evidenziato come per effetto dei numero e dell’ampiezza
delle operazioni registrate ne!la documentaziene contabiie “non è
possibile effettuare una ricostruzione icionee a discernere con
accuratezza le operazioni di nata squis:tarnee.ce cornmerciaie dalle
operazioni aventi natura purame.nte finanziaria

e i – conclucirlii

ad

ricorrente sia fondato su di un giudizio negativo sulla personalità

operazioni di rientro di somme precedentemen te fuoriuscite senza
titolo”, permanendo, pertanto, pur in presenza della documentazione
prodotta dall’imputato, in base alla quale appare ragionevole ritenere
“che la fuoriuscita di somme senza titolo abbia trovato parziale
compensazione nel rientro di parte delle somme fuoriuscite”, “un tale

necessariamente comporta un giudizio di sostanziale :rripossibilità di
ricostruire il movimento degli affail attraverso l’esame della contabilità
sociale” (cfr. pp. 21-22 della sentenla .ropugnata).
Siffatto percorso argomentati vo, nei sottolineaoe, contrariamente a
quanto sostenuto dal difensore oel ricorrente, i’iniconeita deile scritture
contabili a consentire ia ricostruzione del movimento degli affari della
società fallita, deve ritenersi senza dubbio aoeguato a dimostrare la
sussistenza, sotto il profilo dell’elemento

oggeldvo„ del deiitto

di

bancarotta semplice documentale.
Tale delitto, infatti, punendo il comportamento cmissivo del fallito che
non ha tenuto le scritture contabili o ie ha tenute irregolarmente,
rappresenta un reato di pericolo presunto, il cui scopo è quello di evitare
che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione dei patrimonio
aziendale e dei movimenti cne lo nanno costituito a persegue !a finalità
di consentire ai creditori »esatta conoscenza della consistenza
patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi 1:cto,cx plurirrhS, Cass.,
sez. V, 11/02/2011, n. 15516; Cass., sez. V, 20/C.6/2308, n. 38598, rv.
242018).
Le doglianze difensive, pertanto, non

colgono nei segno e

vanno

disattese.
5.3 Inammissibile, infine, appare i motivo di ricorso suo n. 3), in quanto
con esso si deducono censure attinenti al merito od i .cratzamento
sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità.
Al riguardo va segnalato che la corte territoriale. ha specificamente
indicato le ragioni che ostano alla richiesta di corlversDrie della pena
detentiva in quella pecuniaria, individuandole nena gravità del fatto,
desumibile dalla entità della somma di oenaro ita dalle casse della

grado di difficoltà nella ricostruzione delle menzionate operazioni che

società a causa delle imprudenti operazioni poste in: essere dal Mingardi,
che renderebbe inefficace la sanzione sost.titiva eventualmente
applicata, sotto il particolare profilo ai una sua ri.c:otta effettività (cfr. p.
23 della sentenza impugnata)
In tal modo la corte si è mosso nel solco di un conlivisibile orientamento

della pena detentiva con pena pecuniaria
previsti dall’art. 133 c.b.; tuttavla, cid non

:iCOC .0

ai criteri

ici ce,

debba

uiice

elia suddetta

prendere in esame tutt i parametri curite7irliati

previsione, potendo la sua discrezionalità esser ,:. esercitata motivando
sugli aspetti ritenuti decisivi in pi -oposc.), du – iíi ,’hefficacia delia
sanzione, in quanto inadeguata ala gravita dei :atto d aia personalità
dell’imputato (cfr. Cass., sez. v, 2/01/23 -1 -A., n. 14i

,

249717).

6. Al mancato accoglimento dei ricorsi segue la canaaEra 1 ci:: ,:cuno dei
ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.o,, ai baga:, – :nco
procedimento, nonché, per il solo Torelo, acne

iia spese del

:;agar: entc in favore

della cassa delle ammende di una spruna tlzolo a, sariz,one becuniaria,
che appare equo fissare in curo IJG:J,Ciú. tenút„: conto della ev . ldente
inammissibilità dei ricorso, faci!m2rrc€ evitabile c.

aite del d:::ensore di

quest’ultimo, che, quindi, non cud ncenersi
determinazione delle evidenziate. rari d

C.L5ipé.,

rassbtà

nelia
Corte

Costituzionale, n. 186 dei 13.6.230ú ;

dichiara inammissibile i ricorso a Toi- e.1(3

o ,The col- b3,-,ria ai

pagamento delle spese brocessuai ec; al vecsé.i – ìentd cena somma di
euro 1000,00 aila ‘cassa delle ammende: .viingardi
Stefano crie condanna a: bagau!entz, oelie spese processuai:.
Così deciso in Roma il 2.3.2.20IA-

della sostituzione

della giurisprudenza di legittimità, secondo cui a’

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