Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30787 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30787 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Oddone Luca, nato a Genova il 16.2.1974, avverso la sentenza
pronunciata dal tribunale di Genova il 22.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato
conseguente alla remissione di querela.

FATI° E DIRITTO

Data Udienza: 25/02/2014

1. Con sentenza pronunciata il 22.5.2012 il tribunale di Genova, in
qualità di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il
giudice di pace di Genova, in data 27.6.2011 aveva condannato Oddone
Luca, imputato dei reati di cui agli artt. 594 e 612, c.p., commessi in
danno di Alesi Sergio, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento

parte civile, io assolveva dal reato di cui all’art. 594, c.p., trattandosi di
fatto non punibile ex art. 599, co. 1, c.p., rideterminando, di
conseguenza il trattamento sanzionatorio in favore del reo e
confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la decisione del tribunale ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, lamentando vizio di motivazione della sentenza
impugnata in ordine alla affermata responsabilità dell’Oddone per il
residuo reato di cui all’art. 612, c.p., ed al mancato riconoscimento in
suo favore della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2), c.p.
3. L’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, essendosi verificata
nelle more una causa estintiva del reato, per R quale l’Oddone ha
riportato condanna (art. 612, c.p.), rappresentata dalla remissione della
querela da parte della persona offesa, costituita parte civile.
Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la parte
civile Alesi Sergio, con dichiarazione resa il 21.2.2014 presso il tribunale
di Genova, ufficio impugnazioni, rimetteva la querela presentata nei
confronti del ricorrente; nella stessa data l’avv. Fabio Taddei, in qualità
di procuratore speciale dell’imputato Oddone Luca, giusta procura
rilasciatagli da quest’ultimo il 20.2.2014, con oichiarazione resa nel
medesimo ufficio, effettuava formale accettazione della suddetta
remissione di querela.
Rilevato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità
previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di
relativa accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del
reato di cui all’art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di
reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in

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dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita

sede di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246,
Chiasserini).
L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p., per estinzione del reato per cui il
ricorrente ha riportato condanna.

giudizio vanno poste a carico del querelato Oddone, non essendo stato
diversamente convenuto nell’atto di remissione della querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per remissione di querela; spese a carico del querelato.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

Ai sensi dell’art. 340, cc. 4, c.p.p., le spese del presente grado di

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