Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30786 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30786 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
BUSCEMI NICOLO’ N. IL 11/09/1969
avverso la sentenza n. 642/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
“(Mit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova propone ricorso per
cassazione contro la sentenza emessa il 23 aprile 2013 con la quale, sull’appello
dell’imputato Buscemi Nicolò, la Corte d’Appello di Genova, dichiarava non doversi

contestate aggravanti ai sensi dell’articolo 585 e 61 n. 2 codice penale, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari, in data 21 novembre 2012, che aveva
condannato l’imputato per i reati di cui all’articolo 337 e 582-585, 61 n. 2 codice
penale, unificati per continuazione.
2. A Buscemi Nicolò era contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di
lesioni, commesso al fine di realizzare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale,
cagionando al carabiniere Lettieri Giovanni lesioni al volto, lanciandogli il bicchiere di
vetro che aveva in mano.
3. Secondo la Corte d’Appello, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Benvenuto, la
sera dell’Il novembre 2012, quando Buscemi Nicolò aveva iniziato ad infastidire i
presenti in un Bar, era stato accompagnato all’esterno del locale e due carabinieri, al di
fuori dell’orario di servizio, avevano consigliato all’imputato di tenere un
comportamento corretto. Improvvisamente Buscemi aveva colpito uno dei militari,
lanciandogli il bicchiere di vetro che aveva in mano e ferendolo al volto. La Corte ha
ritenuto che quel gesto non fu dettato dal proposito di opporsi alla condotta del pubblico
ufficiale, che in quel momento non stava compiendo alcun atto di ufficio, poiché il reato
di lesioni era stato commesso prima di quello di resistenza. Ha escluso la sussistenza
dell’uso di un’arma, non potendo ritenersi tale un bicchiere non infranto es:MenutO
insussistenti le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 n. 2 e 585 c.p. per cui il

procedere in ordine al reato di lesioni personali per mancanza di querela, escluse le

reato semplice, non preceduto da querela, ha imposto la declaratoria di non doversi
procedere, per difetto della condizione di procedibilità.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Genova, rilevando violazione di legge in ordine alla ritenuta
insussistenza dell’aggravante dell’uso di arma, in relazione al reato di lesioni personali.
5. Conseguentemente, ritenuta la procedibilità di ufficio del reato di lesioni aggravate ed
esclusa la continuazione, sulla base delle valutazioni espresse dalla Corte, ha chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento dell’imputato
dal reato di lesioni personali aggravate, con conferma della condanna e conseguenti
determinazioni sanzionatorie.

497

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.
1. Con l’unico motivo il ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova
lamenta violazione di legge in ordine alla insussistenza dell’aggravante dell’uso di arma,
in relazione al reato di lesioni personali, evidenziando che l’articolo 585 comma 2 c.p.
considera arma ai fini dell’aggravante, ogni oggetto atto ad offendere e tale deve

aggressivo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Il motivo è fondato. Va rilevato che, poiché il ricorso non riguarda la pronuncia di
assoluzione del Buscemi dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione della
Corte è limitata esclusivamente alla configurabilità dell’aggravante in oggetto, esclusa
dalla Corte territoriale.
3. Orbene, la motivazione della Corte riguardo all’esclusione dell’aggravante in oggetto
non può essere condivisa. Questa Sezione ha reiteratamente espresso il principio
secondo cui, per arma impropria, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso
comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per
procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel
momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere
utilizzato come arma (Sez. 5, Sentenza n. 49517 del 21/11/2013 Cc. (dep. 09/12/2013
) Rv. 257758). Nell’ipotesi ricorrente nel caso di specie, questa Corte ha affermato che
in tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo
contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma
ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, cod. pen.
(Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012 – dep. 06/12/2012, P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082;
Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008 – dep. 09/07/2008, P.M. in proc. Mameli, Rv.
240448).
4. Sulla base delle considerazioni sinora svolte s’impone l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali, con rinvio per nuovo esame, ad
altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo
esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
Così deciso in Roma il 5/02/2014
Il Consi

re estensore

Il Presidente

ritenersi un bicchiere di vetro adoperato come corpo contundente, in un contesto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA