Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30784 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30784 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• BICCARI Michele Nazario, nato a San Severo (FG) il 28/7/1977
avverso la ordinanza n. 12/14 in data 10/3/2014 del Tribunale di Pescara in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio ROMANO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/3/2014, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di
Pescara ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro
emesso dal PM in data 10/1/2014 ed eseguito il 28/1/2014 in pregiudizio di
BICCARI Michele Nazario.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,
deducendo:
1. Inosservanza dell’art. 127 e dell’art. 324 cod. proc. pen.
Lamenta, al riguardo il ricorrente l’erroneità della notificazione al proprio assistito
in occasione della fissazione del giudizio di riesame innanzi al Tribunale di
Pescara. Osserva in particolare che il BICCARI al momento della esecuzione della

Data Udienza: 02/07/2014

v
perquisizione e del sequestro ebbe ad eleggere domicilio presso la propria
abitazione di San Severo. Il difensore aveva poi interposto riesame avverso il
decreto di sequestro e la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza
innanzi al Tribunale in luogo di essere effettuata all’indagato presso il domicilio
eletto è stata erroneamente notificata al BICCARI (a mezzo fax) presso lo studio
del difensore.
2. Inosservanza dell’art. 150 cod. proc. pen. in quanto la notificazione
all’indagato presso lo studio del difensore è stata effettuata a mezzo fax così

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che il ricorrente in data 28/1/2014 in occasione dell’esecuzione
del decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti sottoscriveva
negli uffici del Commissariato di P.S. di San Severo un verbale con il quale
eleggeva domicilio presso la propria abitazione sita in San Severo, via dei Mille
civ. 63.
Il ricorso innanzi al Tribunale del riesame è stato sottoscritto dal suo difensore di
fiducia per la procedura Avv. Simone MOFFA.
L’avviso di fissazione del giudizio di riesame innanzi al Tribunale di Pescara è
stato notificato all’indagato presso lo studio del predetto difensore invece che
presso l’indicato domicilio eletto.
L’eccezione sollevata sul punto dal difensore con i motivi presentati il 10/3/2014
è stata respinta dal Tribunale del riesame che ha ritenuto ritualmente instaurato
il contraddittorio mediante notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera
di consiglio allo stesso avv. MOFFA proponente il riesame ai sensi dell’art. 324,
comma 6, cod. proc. pen., prevedendo la norma (ex comma 2 dello stesso
articolo) la notifica all’imputato nel domicilio indicato nell’istanza ove il ricorso sia
stato proposto direttamente dal medesimo.
La decisione assunta dal Tribunale del riesame non è corretta in quanto le
Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che “nel procedimento di
riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l’impugnazione è
stata proposta ha diritto alla notificazione dell’avviso d’udienza ancorché la
richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l’omissione di tale
formalità, che è finalizzata all’instaurazione del contraddittorio, determina, ai
sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del
procedimento e dell’ordinanza conclusiva” (Cass. Sez. U, sent. n. 29 del
25/10/2000, dep. 10/11/2000, Rv. 216960). Ovviamente la notificazione, per

contravvenendo il divieto imposto dalla norma indicata.

essere corretta, doveva essere effettuata all’indagato BICCARI presso il domicilio
eletto e non presso il difensore.
Il procedimento innanzi al Tribunale del riesame di Pescara risulta quindi
irrimediabilmente viziato nella sua fase di instaurazione.

2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito nella decisione che riguarda il
primo atteso che la nullità genetica della notifica preclude ogni valutazione sulle

Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza affetta da nullità deve pertanto
essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara per nuovo esame.

Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2014.

modalità di effettuazione della stessa.

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