Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30782 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 2 Num. 30782 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso straordinario per correzione di errore materiale ex art. 625-bis cod.
proc. pen. proposto da:
• BIANCHIN Fabio, nato ad Albenga il 17/8/1970
avverso la sentenza n. 1434/2013 in data 8/10/2013 della VI Sezione Penale
della Corte di Cassazione,
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Giacomo FRANCINI, che ha concluso
chidendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/10/2013, la Sezione VI Penale della Corte di Cassazione
annullava senza rinvio limitatamente all’aumento di pena per la continuazione
(che rideterminava in mesi 2 e giorni 20 di reclusione) la sentenza n. 206/2009
della Corte di Appello di Torino del 28/10/2001 che aveva confermato la penale
responsabilità di BIANCHIN Fabio per il delitto di peculato di cui al capo A) della
rubrica e per due degli episodi di peculato di cui al capo B) della stessa consistiti
nell’avere, quale appuntato dei Carabinieri in servizio presso il nucleo
radiomobile di Torino, concorso con l’appuntato scelto TRINCHERA Bruno,
nell’appropriazione di somme di cittadini extracomunitari, delle quali avevano

Data Udienza: 02/07/2014

acquisito il possesso nel corso dei controlli di identità dei soggetti medesimi. La
Corte confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore
dell’imputato, deducendo che la Corte avrebbe omesso di decidere su uno dei
due motivi di gravame proposti dal ricorrente.
In particolare lo stesso evidenzia che con l’originario ricorso la Corte aveva
richiesto dichiararsi la nullità della sentenza n. 3440/11 emessa dalla Corte di

nullità in relazione agli artt. 50, 521, 522 e 178, lett. b), cod. proc. pen.
Rileva il difensore che la Corte non si è espressa in alcun modo sul punto e che
neppure può ritenersi che vi sia stata una decisione implicita su tale aspetto dato
che la stessa non ha risposto al quesito se la Corte di Appello aveva il potere di
sostituirsi alla Procura nella scelta degli episodi da sussumere nel capo B) di
imputazione e se, di conseguenza, la Corte di Appello essendosi di fatto
sostituita alla Procura nella selezione degli episodi in contestazione, è andata ad
esercitare o meno prerogative ad essa non spettanti poiché riservate per legge
alla Procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le VI Sezione di questa Corte, seppure con motivazione succinta ha dato
testualmente atto di avere espressamente preso in considerazione i primi due
motivi del ricorso e di non averli ritenuti fondati.
In particolar modo risulta avere esaminato e risolto la questione riguardante il
fatto prospettato dalla difesa del ricorrente riguardante la circostanza che la
Corte di Appello è pervenuta alla specificazione dei due delitti di cui al capo B)
delle rubrica estrapolandoli nell’ambito delle più numerose fattispecie risultanti
dall’incartamento processuale ed individuandoli secondo criteri che la stessa
Corte ha ritenuto essere adeguati.
Nella sentenza qui impugnata si è anche dato atto che tale operazione non ha in
alcun modo pregiudicato i diritti di difesa.
Orbene, è di tutta evidenza che nel momento in cui la VI Sezione di questa Corte
ha ritenuto che l’operazione effettuata da Corte di Appello di estrapolazione dei
fatti richiamati genericamente dal capo di imputazione è stata una operazione
corretta è evidente che ha implicitamente disatteso la questione sollevata dalla
difesa del ricorrente che riteneva invece di rilevare in tale operazione una nullità
per violazione degli artt. 50, 521, 522 e 178, lett. b), cod. proc. pen.

2

Appello di Torino per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di statuire che “l’omesso scrutinio di
particolari deduzioni, contenute in un motivo di ricorso per cassazione esaminato
e trattato dal giudice di legittimità, non dà luogo ad errore di fatto rilevante a
norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tali deduzioni
implicitamente valutate e disattese dalla Corte” (Cass. Sez. 1, sent. n. 46981 del
06/11/2013, dep. 25/11/2013, Rv. 257346).

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in R ma il giorno 2 luglio 2014.

inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA