Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30775 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30775 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/06/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di
Salerno, n. 127/2014, in data 31.03.2014 nel procedimento pendente
avanti all’Autorità giudiziaria di Catania a carico di Dia Cheikh
Ahladou Bamba, n. a Kaolack (Senegal) il 29.04.1973, rappresentato
e assistito dall’avv. Vincenzo Vegliante;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Mario
Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la discussione
della difesa avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell’avv. Vincenzo
Vegliante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con ordinanza in data 31.03.2014, il Tribunale di Salerno, in
accoglimento dell’istanza di riesame avanzata dalla difesa di Dia
Cheikh Ahmadou Bamba, avverso il decreto di convalida del
sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il
Tribunale di Salerno in data 14.09.2013 ha annullato l’impugnato
provvedimentovì-iconoscendo la necessità del mantenimento del

sequestro per la prova dei reati in contestazione (artt. 648 e 474,
comma 2 cod. pen.).
Nell’ordinanza

de qua,

il Tribunale di Salerno, dopo aver

premesso la sussistenza del

fumus delicti commissi

così

rigettando il primo motivo di ricorso, ha invece accolto il secondo
motivo inerente l’assunta mancanza di motivazione in ordine
all’utilità probatoria del sequestro riconoscendo come “… il
provvedimento impugnato – limitandosi a richiamare il contenuto
dell’art. 253 comma 1 cod. proc. pen., nonché la generica
necessità di accertamenti – è privo di idonea motivazione in
ordine alla utilità probatoria del sequestro, ponendosi quindi in
contrasto con la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte …
secondo la quale il decreto di sequestro a fini di prova del corpo
di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea
motivazione, non integrabile dal Tribunale del Riesame, in ordine
al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti (cfr., Cass., SS. UU., 21/08/2004, n.
5876) …”.
2.

Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per
cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
per erronea applicazione della legge penale sostanziale e
processuale evidenziando, in particolare, come dall’art. 253,
comma 1 cod. proc. pen., si ricavi che, ai fini dell’onere
motivazionale, sia sufficiente indicare la ragione della necessità
del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti: onere che il
ricorrente ritiene di aver assolto. Inoltre, il ricorrente evidenzia
come il Tribunale avesse omesso di considerare che nella
fattispecie il corpo del reato – ossia la merce con marchio
contraffatto – costituiva di per sé la prova dei reati in

2

contestazione,

sicchè

il

relativo

sequestro

appariva

indissolubilmente legato alla prova del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

4.

Nei confronti del provvedimento impugnato sussiste il vizio di cui

all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. sotto diversi profili.
I fatti accertati attengono al sequestro, operato in data
11.09.2013 dalla Guardia di Finanza, di alcune borse che si
assume rechino marchi contraffatti. Le violazioni ipotizzate a
carico del detentore Dia Cheikh Ahmadou Bamba sono
rispettivamente quella di cui all’art. 474, comma 2 cod. pen. (per
avere, senza concorrere nel delitto di cui all’art. 473 cod. pen.,
detenuto per la vendita, al fine di profitto, prodotti industriali di
accessori di abbigliamento – ivi descritti – con marchi e segni
distintivi, nazionali ed esteri, contraffatti) nonché quella di cui
all’art. 648 cod. pen. (per aver, senza concorrere nel reato
presupposto, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto cose
provenienti dal delitto di cui all’art. 473 cod. pen., nella specie, n.
due borse da donna marca Guess, n. tre borse da donna marca
Prada, n. tre borse da donna marca Liu Jo).
La convalida del sequestro è stata operata dal pubblico ministero
con provvedimento in data 14.09.2013 nel quale l’organo
dell’accusa dà atto come il provvedimento di cautela reale fosse
stato legittimamente compiuto in quanto avente ad oggetto il
corpo del reato “… di cui occorre disporne per ulteriori
accertamenti, anche di natura tecnica, finalizzati al prosieguo
delle indagini”, essendo “… il mantenimento in sequestro …
indispensabile per la prova dei reati in contestazione”.
Avverso detto provvedimento, la difesa dell’indagato presentava
istanza di riesame chiedendone l’annullamento per l’insussistenza
del fumus delícti commissi e per la mancanza di motivazione in
ordine all’utilità probatoria del sequestro.
Con l’ordinanza oggetto del presente gravame, il Tribunale di
Salerno, dopo aver premesso la sussistenza del

fumus delícti

commissí, così rigettando il primo motivo di ricorso, ha invece

3

accolto l’altro motivo inerente l’assoluta mancanza di motivazione
in ordine all’utilità probatoria del sequestro evidenziando che “… il
provvedimento impugnato – limitandosi a richiamare il contenuto
dell’art. 253, comma 1 cod. proc. pen., nonché la generica
necessità di accertamenti – è privo di idonea motivazione in
ordine alla utilità probatoria del sequestro, ponendosi quindi in
contrasto con la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte …

secondo la quale il decreto di sequestro a fini di prova del corpo
di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea
motivazione, non integrabile dal Tribunale del Riesame, in ordine
al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti (cfr., Cass. Sez. Un., 21.08.2004, n.
5876) …”.
5. A parere del Collegio, il decreto di convalida del sequestro
emesso dal pubblico ministero in data 14.09.2013, appare
pienamente legittimo in quanto assistito da adeguata
motivazione. Invero, l’art. 253, comma 1 cod. proc. pen.
prevede, quanto all’onere motivazionale, l’indicazione della
specifica necessità del provvedimento cautelare reale in funzione
dell’accertamento dei fatti: onere che l’ufficio requirente ha
assolto indicando l’indispensabilità del mantenimento del
sequestro per la prova dei reati in contestazione attraverso
l’espletamento di ulteriori accertamenti anche di natura tecnica
necessariamente finalizzati alla dimostrazione della
contraffazione dei marchi e dei segni distintivi.
Peraltro, quand’anche il Tribunale – come in concreto avvenuto avesse ritenuto tale motivazione come insufficiente, nondimeno,
non avrebbe comunque dovuto annullare il provvedimento bensì,
in ossequio alla più recente e consolidata giurisprudenza di
legittimità, procedere ad una sua integrazione. Nel giudizio di
riesame delle misure cautelari (sia personali che reali),
l’ineludibile funzione di garanzia che il giudice deve svolgere in
concreto, affida all’organo collegiale il potere-dovere di sostituirsi
all’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato con la
possibilità di integrarlo o riformarlo al di là di quanto devoluto,
con l’unico limite costituito dall’inammissibilità della integrazione
sanante di un provvedimento radicalmente nullo (cfr., Cass., Sez.

4

2, n. 3513 del 22/05/1997, dep. 12/06/1997, Acampora, rv.
208077; Cass., Sez. 3, n. 27 del 08/11/2002, dep. 08/01/2003,
Bosch, rv. 223197; Cass., Sez. 6, n. 1786 del 20/05/1998, dep.
11/06/1998, Ferroni, rv. 211711; Cass., Sez. 2, n. 1411 del
08/03/1995, dep. 22/03/1995, Franchi, rv. 201007; Cass., Sez.
6, 14/06/1994, Vagliani, in Cass. pen., 1995, 1915; sulla
possibilità che il giudice del riesame confermi la misura cautelare

con motivazione autonoma, cfr. Cass., Sez. Un., 29/01/1997,
Bassi ed altri, in Cass. pen., 1997, 1673; Cass., Sez. 3,
27/10/1995, Camillacci, /vi, 1996, 1519). L’assunto, peraltro,
trae conferma – e la Suprema Corte non manca di rilevarlo – dal
tenore dell’art. 309, comma 1 cod. proc. pen. il quale,
riconoscendo all’imputato la facoltà di proporre richiesta di
riesame “anche nel merito”, allude implicitamente a una critica
del provvedimento impugnato condotta in relazione alla sua
legittimità.
6. Fermo quanto precede, rileva inoltre il Collegio come il decisum
del Tribunale (“annulla l’impugnato decreto con divieto di
restituzione dei beni in sequestro”) non solo abbia omesso di
considerare che, nella fattispecie, il corpo del reato costituisce di
per sé – come correttamente evidenziato dal ricorrente – la prova
dei reati in contestazione, sicchè il relativo sequestro è
indissolubilmente legato alla prova dei medesimi, ma si ponga
altresì al di fuori dell’alveo, impropriamente citato, dell’art. 324,
comma 7 cod. proc. pen. che disciplina la diversa ipotesi della
“revoca parziale” del sequestro che si verifica allorquando le
condizioni di legittimità della misura – come, ad esempio, la
sussistenza di una esigenza cautelare – vengano meno solo con
riferimento a taluni dei beni in sequestro, non potendosi
sussumere detta fattispecie a quella dell’annullamento o revoca
totale del provvedimento di sequestro per un valutato difetto dei
presupposti di legge con riferimento a tutti i beni colpiti dal
vincolo reale e, presumibilmente, riferendo il concetto “parzialità”
agli effetti della mancata restituzione dei beni: di tal che si è
ritenuto che il controllo rimesso al giudice del riesame non può
spingersi sino a sindacare la correlazione indicata dal pubblico
ministero tra il bene in sequestro e l’ipotesi di reato per cui si

5

procede, né la sua qualificazione ex art. 240, comma 2 cod. pen.,
se non nei casi in cui questa, sulla scorta degli atti del fascicolo
addotti anche dalla difesa, debba essere chiaramente esclusa o
smentita (cfr., Cass., Sez. 2, n. 23058 del 20/03/2001, dep.
05/06/2001, PM in proc. Tedesco, 219486; Cass., Sez. 6, n.
1445 del 26/03/1997, dep. 05/06/1997, PM e D’Adamo, rv.
209309).

restituzione degli atti al Tribunale di Salerno che dovrà verificare
la possibilità di integrazione della motivazione del provvedimento
di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero in data
14/09/2013, valutando all’esito, l’adozione dei provvedimenti
consequenziali

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per
nuovo esame.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.6.2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Ancjqea Pellegrino

Dott. Mario Gentile

7. L’annullamento del provvedimento impugnato impone la

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