Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30773 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30773 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di
Catania, quinta sezione penale, n. 281/2014, in data 20.02.2014 nel
procedimento pendente avanti all’Autorità giudiziaria di Catania a
carico di Costanzo Natale Alessandro, n. a Catania il 29.07.1983,
rappresentato e assistito dall’avv. Giuseppe Arcidiacono;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Mario
Fraticelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato nonché la discussione della difesa, avv. Giuseppe
Arcidiacono, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

i

Data Udienza: 18/06/2014

1. Con ordinanza in data 20.02.2014, il Tribunale di Catania, in
accoglimento dell’istanza avanzata dalla difesa di Costanzo
Natale Alessandro, dichiarava l’inefficacia del provvedimento
custodiale disposto nei confronti del medesimo con ordinanza del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania in
data 01/02/2014 per omessa trasmissione degli atti (nella specie,

il verbale di riconoscimento fotografico eseguito da Celia Santo
Giovanni, atto già trasmesso al giudice per le indagini preliminari
e dallo stesso valutato, nel corpo dell’ordinanza cautelare, quale
elemento indiziario a carico dell’indagato) a norma dell’art. 309,
commi 5 e 10 cod. proc. pen..
2.

Avverso detto provvedimento, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando:
-mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione (primo motivo);
-inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (secondo motivo).
In particolare, lamenta l’istante che l’atto che il Tribunale ha
denunciato come mancante era stato, in realtà, regolarmente
trasmesso dal pubblico ministero in ossequio all’onere di cui
all’art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.; inoltre, del tutto
erronea era stata la decisione del Tribunale di dichiarare la
perdita di efficacia della misura dal momento che detto effetto si
produce solo a seguito dell’omessa totale trasmissione degli atti e
non in conseguenza di una trasmissione solo parziale (cfr., Cass.,
Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep. 08/03/2006, Omodasun,
Rv. 233530). Ne deriva che il Tribunale, anche non rinvenendo in
atti il verbale di riconoscimento fotografico eseguito dal Celia,
ben avrebbe potuto, in primis, disporne l’acquisizione d’ufficio
entro i termini di legge e, comunque, fondare la propria decisione
sugli altri atti a sua disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

2

4. Ritiene il Collegio come, indipendentemente dall’avvenuta
completa trasmissione o meno degli atti d’indagine da parte del
pubblico ministero al tribunale del riesame, la decisione adottata
dall’organo giudicante, con la quale si è dichiarata la perdita
d’efficacia dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, si
rivela viziata.
Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che la

perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare si produca solo a
seguito dell’omissione totale della trasmissione degli atti e non
già anche a seguito di una trasmissione parziale degli stessi
(Cass., n. 8114/2005,

cit.):

nella sentenza in parola si è

espressamente affermato che, anche dopo l’entrata in vigore
della L. n. 332 del 1995 – che ha esteso la sanzione di inefficacia
alla mancata trasmissione degli atti – la trasmissione solo parziale
degli atti al giudice per le indagini preliminari e al tribunale per il
riesame, comporta l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi e non
l’inefficacia prevista solo per la mancata trasmissione al tribunale
per il riesame di “tutti” gli atti trasmessi con la richiesta di misura
cautelare.
Assume il ricorrente come, “… anche ammettendo che il verbale
di individuazione fotografica effettuato da Celia Santo Giovanni
non sia stato trasmesso … vi erano comunque sufficienti elementi
per valutare il quadro indiziario a carico dell’indagato, consistenti
nella denuncia di entrambe le persone offese, nonché nel verbale
di individuazione di Caruso Grazia, questo sì pacificamente
trasmesso ed a disposizione del Giudice per le sue valutazioni …”.
Peraltro, dell’avvenuta individuazione fotografica eseguita da
Celia Santo Giovanni viene dato atto nell’informativa a corredo
della comunicazione di notizia di reato della Stazione Carabinieri
di Ramacca (che risulta trasmessa al Tribunale del riesame) e,
come tale, pienamente suscettibile di valutazione ai fini della
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ne deriva che il
Tribunale, anche non rinvenendo in atti il verbale di
riconoscimento fotografico eseguito da Celia Santo Giovanni, ben
avrebbe potuto, in primis, disporre l’acquisizione d’ufficio del
medesimo e, comunque, decidere sulla base degli atti a propria
disposizione: in tal senso si dispone l’annullamento dell’ordinanza

3

impugnata con rinvio al Tribunale di Catania affinchè lo stesso
disponga d’ufficio l’acquisizione degli atti mancanti e, in ogni
caso, provveda ad emettere la propria decisione sulla base degli
atti a sua disposizione

PQM

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.6.2014

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania.

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