Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30772 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30772 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/06/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di
Campobasso, n. 18/2014, in data 25.02.2014 nel procedimento
pendente avanti all’Autorità giudiziaria di Campobasso a carico di
Colangelo Massimo, n. a Campobasso il 06.06.1976, rappresentato e
assistito dall’avv. Carmine Verde;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Mario
Fraticelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1

1.

Con ordinanza in data 29.01.2014, il Tribunale di Campobasso
rigettava l’istanza di sostituzione della misura cautelare in atto
nonché di autorizzazione a recarsi al lavoro formulata da
Colangelo Massimo, agli arresti domiciliari nell’ambito del
procedimento de quo, ritenendo che la libertà di movimento che
sarebbe conseguita all’istante avrebbe permesso allo stesso di
reiterare le condotte. Avverso detta ordinanza il Colangelo,

assistito da difensore, proponeva ricorso ex art. 310 cod. proc.
pen. avanti al Tribunale di Campobasso insistendo nell’istanza ed
evidenziando gli elementi incidenti sulla persistenza delle
esigenze cautelari.
2.

Con ordinanza in data 25.02.2014, il Tribunale di Campobasso, in
riforma dell’ordinanza impugnata, sostituiva la misura cautelare
degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione
periodica alla polizia giudiziaria evidenziando l’avvenuto
risarcimento del danno, il tempo decorso in custodia cautelare e
la puntuale osservanza delle prescrizioni imposte con la misura in
atto.

3.

Avverso detto provvedimento, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso proponeva ricorso per
cassazione lamentando la mancanza e la contraddittorietà della
motivazione nonché violazione di legge.
Lamenta il ricorrente:
– l’infondato riferimento all’avvenuto risarcimento del danno, in
ogni caso relativo solo ad alcune delle imputazioni elevate;
– l’omessa valutazione in ordine all’idoneità dell’obbligo di
presentazione periodica alla polizia giudiziaria a soddisfare le
esigenze cautelari comunque sussistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di
accoglimento.

5.

Ritiene il Collegio come il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione,
sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di
sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile

2

opinabilità di apprezzamento e valutazione, come tale
insindacabile in questa sede: dette valutazioni consentono di
ampiamente “superare” le odierne censure.
Si legge nel provvedimento impugnato come il Tribunale avesse
rilevato “la sussistenza in atti di un elemento di novità
nell’ambito del quadro cautelare … ovvero l’intervenuto
risarcimento del danno prodottosi nei confronti della persona

offesa in occasione dei fatti per i quali si procede”.
Nel provvedimento impugnato, si evidenzia altresì come “… dal
tenore della documentazione depositata … (cfr., quietanza
liberatoria ex art. 62 n. 6 cod. pen. a firma di D’Agata Antonio,
D’Agata Ottavio e Berardini Silvana e la nota del difensore di
Moschetti Gaetano) emerge che il Colangelo si è adoperato,
risarcendo il danno alle persone offese, nell’ottica di attenuare le
conseguenze derivanti dall’azione delittuosa contestatagli. Tale
elemento di novità – a parere del Tribunale – va, quindi,
raccordato ed unitamente considerato anche con riguardo al
tempo già trascorso dall’applicazione della misura custodiale
(circa undici mesi) prima nella forma massima e poi in quella
attenuata degli arresti domiciliari. Nel tempo trascorso in
detenzione domiciliare … risulta al Tribunale che il prevenuto ha
osservato le prescrizioni imposte dall’Autorità e che, quindi, è
risultato in grado di gestire correttamente la misura coercitiva in
parte rimessa al suo comportamento spontaneo. Di conseguenza,
anche a prescindere dalle esigenze lavorative paventate … il
Collegio rileva che dalla lettura congiunta degli elementi oggettivi
e soggettivi recentemente emersi e valutabili in favore del
Colangelo Massimo, quest’ultimo possa essere in grado di
osservare le prescrizioni relative ad una misura attenuata rispetto
a quella in essere …”: da qui l’ampiamente giustificata
sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella
dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria ed il
consequenziale rigetto del presente gravame

PQM

Rigetta il ricorso del P.M..

3

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.6.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA