Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30766 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30766 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CABRAS Davide, n. il 19.12.1963;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 9.12.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Eugenio Selvaggi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 9.12.2013, la Corte di Appello di Cagliari dichiarò
inammissibile l’appello proposto da Cabras Davide avverso la sentenza
del G.U.P. del Tribunale di Chieti, che aveva condannato il predetto alle
pene di legge per i delitti di millantato credito, truffa e falsità materiale in
atto pubblico. La Corte di Appello ritenne decorso il termine di trenta
giorni per impugnare decorrente dalla data della notificazione dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado effettuata nelle mani dei due
difensori ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., essendo stata

Data Udienza: 10/06/2014

l’ultima di tali notifiche eseguita il 15.12.2009 ed essendo stato proposto
l’appello il 15.1.2010, oltre il trentesimo giorno dalla stessa.
Avverso tale provvedimento ricorre il difensore dell’imputato,
deducendo la violazione dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. Deduce, in
particolare, la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della
sentenza di primo grado nelle mani dei difensori, eseguita ai sensi

sarebbe stata erroneamente applicata, perché essa prevede che la
notifica possa essere eseguita nelle mani del difensore solo se la notifica
nel domicilio dichiarato è impossibile, mentre nel caso di specie tale
impossibilità non si sarebbe verificata.
La censura è manifestamente infondata.
L’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. stabilisce che se la notifica nel
domicilio dichiarato o eletto diviene impossibile, essa va eseguita
mediante consegna al difensore.
Nel caso di specie, l’imputato risultò “irreperibile” nel domicilio
dichiarato, del quale non aveva comunicato alcuna variazione, cosicché
esattamente la Corte di Appello ha ritenuto che legittima l’esecuzione
della notifica dell’estratto contumaciale nelle mani dei difensori, ai sensi
dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Sul punto, va osservato che il concetto di irreperibilità inteso in
termini generali, al di fuori della speciale procedura di cui agli art. 159 ss.
cod. proc. pen., va inteso come semplice non rintracciabilità del
destinatario tale da impedire la notificazione dell’atto (cfr. Cass., Sez. 3,
n. 7022 del 12/01/2012 Rv. 251983, in tema di revoca del decreto di
condanna). L’irreperibilità costituisce senz’altro, perciò, quella
“impossibilità” della notifica ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc.
pen., che legittima l’esecuzione della notificazione nelle mani del
difensore.
Non solo, ma la giurisprudenza di questa Corte – cui il Collegio
aderisce – ha riconosciuto che l’impossibilità della notifica, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., ricorre pur senza

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dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; a suo dire, tale disposizione

una vera e propria irreperibilità, anche in presenza di una assenza
temporanea dell’imputato.
Si è affermato in proposito il principio secondo cui «L’impossibilità
della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima
l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista
dagli artt. 161, comma quarto e 157 comma ottavo-bis, cod. proc. pen.,

momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario
procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da
qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo
dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge
a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo
carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio,
resa all’avvio della vicenda processuale» (Cass., Sez. 6, n. 42699 del
27/09/2011 Rv. 251367; Sez. 5, n. 22745 del 21/04/2011 Rv. 250408;
Sez. 4, n. 2588 del 18/09/2006 Rv. 236114).
Dunque, nel caso di specie, l’esecuzione della notificazione ai sensi
dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. è stata ben legittimata dalla
costatata irreperibilità del destinatario presso il domicilio dichiarato, ma
sarebbe stata legittimata anche dalla semplice temporanea assenza del
medesimo.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

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può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 10 giugno 2014.

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