Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30764 del 10/06/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30764 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIECO VITO N. IL 15/02/1968
avverso la sentenza n. 479/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
08/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
lettelsoi4kele conclusioni del PG Dott. AU€2,t,,b”–ft-eAi- ex–(21;
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Data Udienza: 10/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 24245/2013 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
– avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 8.3.2013 che ha
dichiarato inammissibile l’appello dal medesimo proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Matera che lo ha condannato alle pene di giustizia
per estorsione consumata e tentata estorsione.
Atteso che il ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 129 cod.
proc. pen., per la mancata declaratoria di insussistenza dei reati) è
inammissibile, in quanto eiltlaantennctrrix~ta risulta che l’imputato ha
rinunciato all’appello proposto, che pertanto è stato dichiarato inammissibile
per mancanza di interesse, cosicché la sentenza di primo grado risulta
passata in cosa giudicata) Amzytk
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 10 giugno 2014.
Ritenuto che Grieco Vito ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore