Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30763 del 10/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30763 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Roberto Fabio Tricoli – quale difensore e
procuratore speciale di Longo Salvatore (n. il 01.01.1953) – avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 14.05.2013, con la
quale si dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza in
data 30.04.2008 (irrevocabile il 25.02.2009) della Corte di Appello di
Palermo.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Pietro Gaeta,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 10/04/2014

Osserva:
Con ordinanza in data 14.05.2013, la Corte d’Appello di Caltanissetta
dichiarò inammissibile la richiesta di revisione della sentenza in data
30.04.2008 (irrevocabile il 25.02.2009) della Corte di Appello di Palermo
proposta dal difensore di Longo Salvatore, condannato, per i reati di
(capo A artt. 61 n. 1, 2 e 4 e 630, I e III comma, c.p.) e per il reato di
associazione a delinquere di stampo mafioso (capo B),

alla pena

dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di Longo Salvatore
deducendo che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza — incontro del
Longo con il Di Gati Maurizio nel corso del quale il Longo gli avrebbe narrato
della sua partecipazione al sequestro del piccolo Di Matteo — non possono
conciliarsi con quelli di altra sentenza — n. 223/2012 del Tribunale di
Agrigento in data 27.03.2010 e divenuta irrevocabile in data 02.10.2012 (art.
630 lettera A del c.p.p.). L’inconciliabilità consisterebbe nel fatto che nella
sentenza del Tribunale di Agrigento si afferma che il Di Gati — mafioso
reggente la provincia di Agrigento – dopo l’uccisione, avvenuta nell’agosto
2003, del suo uomo più fidato — tale Milioti Carmelo — si sarebbe “ritirato nel
proprio mandamento (Racalmuto) interrompendo i contatti con gli associati
facenti capo ad altre articolazioni territoriali della medesima provincia di
Agrigento” (si veda pagina 4 memoria difensiva del difensore del ricorrente e
pagina 4 del ricorso). Quindi secondo il difensore del ricorrente l’incontro tra il
Longo e il Di Gati — nel quale si sarebbe discusso sul da farsi in relazione
all'”espansione” del Falsone che, poi, sarebbe divenuto il nuovo reggente per
scelta di Provenzano determinando il “ritiro” del ricorrente – non può che
essere avvenuto prima dell’uccisione del Milioti e non nel 2004 quando ormai
il Di Gati si era “ritirato”.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.
Il difensore del ricorrente in data 19.03.2014 deposita memoria con la
quale ribadisce le ragioni per le quali deve essere accolto il ricorso.

sequestro di persona aggravato dall’aver cagionato la morte del sequestrato

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato
inammissibile.
Infatti, la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non
contraddittoria: riporta le dichiarazioni del Di Gati (si vedano pagine 2 e 3
difensore del Longo (si vedano le pagine 3 e 4 dell’impugnata ordinanza);
esamina le varie dichiarazioni del Di Gati — anche quelle contenute nella
sentenza del Tribunale di Agrigento del 27.03.2010 – concludendo — con
motivazione incensurabile — che non emerge alcun contrasto di giudicati.
Si deve rilevare, in proposito a quanto sopra evidenziato, che la Corte
di appello dopo l’approfondito esame di tutte le dichiarazioni del Di Gati
sottolinea non solo l’inesistenza di contraddizioni nel suo narrato, ma rileva,
anche, come nel processo avanti al Tribunale di Agrigento il Di Gati “non
rendeva alcuna dichiarazione, non necessaria in quella sede, in ordine ai
rapporti con il Longo”, ma lo stesso riferiva che pur avendo lasciato il suo
posto al Falsone dopo l’agosto 2003 “continuava ad avere un suo ruolo
nell’ambito delle vicende agrigentine, cercando nuovi rapporti ed alleanze ed
incontrandosi con La Rocca Francesco e Mirabile Alfio” (entrambi mafiosi; si
vedano le pagine 6 e 7 dell’impugnata ordinanza).
A fronte di tutto ciò il difensore del ricorrente insiste nel ritenere
impossibile che l’incontro tra il Di Gati e il Longo si sia svolto dopo l’omicidio
del Milioti e cioè all’inizio del 2004 (lo stesso Di Gati dichiara di non poter
essere preciso sulla data; si veda pagina 5 dell’impugnata ordinanza). Ora si
deve rilevare che il difensore del Longo non indica alcuna oggettiva
circostanza che renda impossibile l’incontro e poggia la sua affermazione
solo sul suo personale convincimento che il ritiro del Di Gati — che cede, per
tutte le ragioni ben evidenziate nell’ordinanza, il suo posto al Falsone con il
quale c’erano forti e non contestati dissidi — avrebbe chiuso definitivamente il
suo interesse per ciò che avveniva nella provincia di cui era stato reggente
fino a poco tempo prima. Tale deduzione — già poco credibile proprio in
relazione a come si sono svolti i fatti che culminano nell’uccisione dell’uomo
più fidato del Di Gati — non solo contrasta con la ricostruzione degli

dell’impugnata ordinanza); analizza la presunta inconciliabilità dedotta dal

accadimenti e le coerenti dichiarazioni del Di Gati, ma è stata correttamente
respinta dalla Corte di appello con un ragionamento logico che, invece, trova
fondamento su tutti gli atti e le dichiarazioni esaminati e contenuti non solo
nelle due sentenze per il quale vi è stata denuncia di contrasto, ma anche
altre (si veda, ad esempio, pagina 8 dell’impugnata ordinanza dove si illustra
il contenuto della sentenza del Tribunale di Sciacca del 10.02.2011 ancora
non definitiva nella quale si conferma che il Di Gati, dopo l’uccisione del

Milioti, “dietro un apparente passo indietro cercava di stringere nuovi contatti
e nuove alleanze’). Tutto ciò senza tener conto che se anche in ipotesi fosse
vero che l’incontro tra Di Gati e Longo sia avvenuto in epoca precedente a
quella indicata (tra l’altro, come detto, lo stesso Di Gati dichiara di non poter
essere preciso sul punto) ciò che conta e rileva ai fini della decisone è il
contenuto di quanto riferito dal Longo al Di Gati in relazione al sequestro e
morte del piccolo Giuseppe Di Matteo.
Dunque la Corte di appello ha correttamente evidenziato che nel caso
di specie non si riscontra alcuna oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui
quali si fondano le due sentenze di cui sopra.
Su quanto sopra si deve ricordare che questa Corte ha più volte
affermato il principio — condiviso dal Collegio — che in tema di revisione, il
concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma
primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di
contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni — che
nel caso di specie, tra l’altro neppure si rawisa -, ma con riferimento ad una
oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze
(Sez. 2, Sentenza n. 12809 del 11/03/2011 Cc. – dep. 29/03/2011 – Rv.
250061; si veda anche Sez. 5, Ordinanza n. 3914 del 17/11/2011 Cc. – dep.
31/01/2012 – Rv. 251718).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Q

4

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Co& deliberato in camera di consiglio, il 10/04/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA